Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31238 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, (ud. 04/02/2019, dep. 29/11/2019), n.31238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8362-2013 proposto:

CICLI FM SRL, persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO RINALDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO CAMILLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI VENEZIA,

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato, in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2012 della COMM.TRIB.REG. del VENETO,

depositata il 16/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAVILLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta

agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con l’emissione dell’atto di revisione nr 24478, l’Ufficio delle dogane di Venezia richiedeva alla Cicli FM srl il pagamento dei maggiori diritti doganali ed interessi nella misura globale di Euro 17899,37 in quanto riteneva di classificare la merce alla V.D. 8714911019 ovvero ad una voce tariffaria identica nella descrizione della merce a quella dichiarata dal contribuente ma gravata di un ulteriore dazio, non essendo l’importatore in possesso di una apposita autorizzazione che consentisse in caso di importazioni inferiore a 300 pezzi al mese di non pagare l’ulteriore dazio antidumping.

Avverso tale atto impositivo proponeva ricorso il contribuente deducendo sia vizi procedurali che l’inesistenza della pretesa.

I giudici tributari di primo grado respingevano il ricorso.

A seguito di appello del contribuente, la Commissione Regionale del Veneto respingeva il gravame ritenendo necessario per l’esenzione il rilascio della autorizzazione da parte della dogana.

Propone ricorso in Cassazione il contribuente deducendo:

i) Violazione e /o falsa applicazione del TULD D.Lgs. n. 43 del 1973, art. 40 nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 6 e art. 12, comma 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: inesistenza/nullità della notifica allo spedizioniere doganale del processo verbale di revisione prodromico all’avviso di accertamento.

2) Violazione dell’art. 220 II parte lett b) del regolamento Cee 2913/92 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la revisione operata dalla Dogana era illegittima dovendo trovare applicazione l’esimente richiamata.

3) Omessa pronuncia da parte della Commissione Regionale sul motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente: Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

4) Omessa pronuncia da parte della Commissione Regionale sul motivo del ricorso sub e) dedotto dalla ricorrente in i grado e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, circa la mancanza del danno erariale e dei presupposti oggettivi che giustificavano la pretesa tributaria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo il rigetto del ricorso.

Presenta memorie ex art. 378 c.p.c. la Cicli srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la parte ricorrente assume la nullità /inesistenza della notifica dell’atto prodromico al rappresentante doganale facendone discendere la nullità degli atti successivi.

Il motivo è infondato non essendo contestato che:

C.G. sia uno spedizioniere doganale iscritto al relativo albo citato nel TULD, art. 40, comma 2, dunque pienamente idoneo ad assumere la rappresentanza dei contribuenti doganali ai sensi della TULD, art. 40;

la Cicli FM abbia conferito allo stesso la rappresentanza in dogana per l’importazione di parti essenziali di biciclette come risulta dall’atto di revisione richiamato dal ricorrente avendo curato l’importazione oggetto della revisione;

che l’atto di contestazione prodromico della revisione impugnata sia stato notificato direttamente dall’agenzia fiscale al rappresentante in dogana della società contribuente; ne consegue, de plano, l’applicabilità del comma 3, della disposizione del codice doganale art. 40 e quindi la piena validità delle procedura notificatoria nelle mani dello spedizioniere che aveva curato l’importazione oggetto di revisione. In altri termini in ambito doganale, la rappresentanza non si estingue con lo sdoganamento ma continua fino a che il rapporto doganale sorto a seguito dell’atto di sdoganamento non è divenuto definitivo sempre che, come prevede il predetto articolo, il rappresentato non abbia comunicato alla Dogana la revoca del mandato, circostanza mai dedotta e men che mai provata.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce sotto il profilo di violazione di legge la mancata applicazione dell’esimente della buona fede di cui all’art. 220 reg Cee 2913/1992. Occorre premettere il principio generale che in via ordinaria rimane sottinteso per la sua ovvietà, anche se nel caso pare pretermesso dal ricorrente, secondo cui l’esenzione, costituendo un beneficio in deroga al regime generale antidumping, è di stretta interpretazione e comporta una presunzione relativa in ordine alla sussistenza dei presupposti per il pagamento del tributo, cui consegue che grava l’onere della prova a carico del contribuente circa le condizioni per l’applicazione del beneficio. Ne consegue che correttamente, nel caso in esame, la Amministrazione abbia provveduto a rettificare i dazi dovuti, concernente la non ricorrenza delle condizioni di esenzione, per non essere l’importatore in possesso della relativa autorizzazione per il controllo della destinazione particolare, avvalendosi della procedura di revisione onnicomprensiva prevista dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5, (tale controllo si estende a qualsiasi ipotesi di mancata od inesatta contabilizzazione dei diritti doganali, dovendo ritenersi in essa unificate tutte le ipotesi attinenti sia agli “errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe” che quelle concernenti “l’erroneo od inesatto accertamento della qualità, della quantità, del valore o della origine della merce”,), secondo cui si procede al recupero del dazio risultante da una obbligazione doganale tutte le volte che il relativo importo sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, indipendentemente quindi se ciò sia o meno dipeso da un errore od una inesattezza della Amministrazione doganale inerente al calcolo ovvero inerente alla individuazione e classificazione della merce. Nella specie la società importatrice ha corrisposto il dazio alla importazione in misura inferiore all’importo legalmente dovuto (non potendo fruire della agevolazione daziaria prevista per la quantità minima non avendo la relativa autorizzazione) il che legittimava l’accertamento in revisione della dichiarazione doganale a posteriori. In tema di tributi doganali, l’applicazione del regime di esenzione o riduzione daziaria presuppone la regolarità formale e sostanziale della documentazione. La buona fede può sussistere solo se l’errore sia tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, provocato da un comportamento “attivo” degli uffici doganali che procedettero allo sdoganamento.

In sintesi per la deroga al recupero a posteriori è necessario ai sensi dell’art. 220 già richiamato, che l’errore da cui scaturisca la buona fede non può consistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte da parte della Dogana, dato che l’Amministrazione non deve verificarne o valutarne la veridicità in via immediata, ma richiede un comportamento attivo, perchè il legittimo affidamento del debitore è protetto solo se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la sua fiducia. Il Fisco non è tenuto a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di comportamenti poco diligenti degli importatori.

In conclusione poichè nel caso in esame alcun comportamento attivo ha posto in essere la Dogana che si è limitata a recepire la dichiarazione del contribuente, che nulla aveva detto circa la mancanza della autorizzazione, non spetta il benefico invocato. Come si vede c’era stata ab initio una palese omissione dell’importatore che quindi si era astenuto dall’informarsi, nella massima misura possibile, delle circostanze per poter pagare un dazio in misura inferiore. Il concetto di buona fede implica non solo uno stato di ignoranza, ma anche che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza. Nel caso di specie non pare che sia stata spiegata dallo spedizioniere la ordinaria diligenza professionale che comprendeva anche quella di accertarsi della necessità della autorizzazione per ottenere il beneficio invocato. In via di massima al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, l’autorità suddetta non si pronuncia sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità, proprio per non ostacolare le operazioni di sdoganamento. Nel caso di specie, può solo affermarsi l’esistenza di uno stato soggettivo di ignoranza irrilevante e l’omesso rilievo immediato della irregolarità non può aver efficacia esimente non traducendosi in un comportamento positivo su cui fare affidamento, altrimenti l’obbligo in materia doganale che grava, infatti, sull’importatore (e sul suo rappresentante) di vigilare sull’esattezza dell’informazione fornita alle autorità doganali si trasferirebbe illegittimamente sulla P.A.. A tal fine pare opportuno richiamare, in ordine all’obbligo in questione, il paragrafo p. 57 della sentenza della Corte di giustizia 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos, richiamata da Cass. n. 24675 del 2011, la quale espressamente paventa che, se la buona fede dell’importatore fosse capace di esentarlo comunque da responsabilità, “(…) l’importatore sarebbe indotto a non verificare più l’esattezza dell’informazione fornita alle autorità dello Stato.. il che darebbe luogo ad abusi”. In definitiva l’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, può trovare applicazione solo qualora il contribuente possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale, prova che nel caso è mancata.

Si tratta di una diligenza qualificata da ragguagliare, giusta l’art. 1176 c.c., comma 2, alla “natura dell’attività esercitata”;

in particolare, l’esercizio professionale dell’attività di rappresentante dell’importatore da parte della società contribuente comporta ineludibilmente che lo sforzo diligente ad essa richiesto si estenda al controllo esigibile dell’esattezza delle condizioni per poter fruire di un trattamento più favorevole (vedi Cass.n. 5199 del 01/03/2013; Cass. n. 6621 del 15/03/2013).

Il terzo motivo è da rigettare in quanto la ricorrente non avendo contestato l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa la necessità della autorizzazione scritta preventiva di cui all’art. 14 Reg Ce, non può far accertare da questa Corte la possibilità di una autorizzazione implicita, cadendo in evidente contraddizione.

Con il quarto motivo in sostanza si deduce la mancanza di un danno erariale. Anche tale motivo va rigettato in quanto come si è detto sopra l’esenzione, in mancanza della autorizzazione preventiva non spettava sicchè il danno erariale sussiste.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidandole in Euro 2500 oltre spese prenotate a debito a favore della Agenzia delle Dogane.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupponi processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 29 novembre 2019

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