Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31238 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. III, 04/12/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15337-2015 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA,

2, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO PUCCI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già AURORA ASSICURAZIONI SPA, in

persona del suo procuratore speciale dott. F.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona dei suoi

procuratori speciali dott.ri C.P. e P.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

AZIENDA USL ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3938/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato SILVIA ASSENNATO;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001, C.B. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, l’Azienda USL Roma (OMISSIS) per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’intervento oculistico di eliminazione di cataratta presente nell’occhio sinistro cui si era sottoposto presso l’Ospedale (OMISSIS).

Espose che nel corso dell’intervento, a causa dell’imperizia del chirurgo, si verificava la rottura della capsula posteriore con conseguente caduta del cristallino nella camera vitrea; che in conseguenza a tale evento, il C. lamentava aumento della pressione endoculare e dopo pochi giorni si verificava un distacco retinico; che nonostante un successivo intervento chirurgico di cerchiaggio permaneva dolore acuto tanto che veniva nuovamente ricoverato; che in conseguenza di tali eventi, il C. subiva una cospicua riduzione della capacità visiva all’occhio sinistro, circostanza peggiorata dalla già preesistente diminuzione della vista nell’occhio destro e da uno stato ansioso di natura reattiva post-operatoria; che, a causa della quasi totale perdita della vista, non aveva più potuto continuare ad esercitare la propria attività imprenditoriale, perdendo tra l’altro un appalto dell’importo di 836 milioni di lire, che era stato costretto a risolvere anticipatamente percependo la somma forfettaria di 150 milioni di Lire.

Si costituiva in giudizio la USL Roma (OMISSIS), chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa le compagnie di assicurazione Meieaurora S.p.a. e Assitalia S.p.a. per essere manlevata da eventuali responsabilità connesse agli eventi di cui è causa e, nel merito, di rigettare la domanda perchè infondata.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituirono in giudizio la Meieaurora Assicurazioni S.p.a. e l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.a., le quali, nei rispettivi scritti difensivi, contestavano ogni avversa pretesa, poichè irrituale cd infondata in fatto ed in diritto, evidenziando, in ogni caso, di essere chiamate a rispondere nei limiti della quota di rischio assunta, pari, per la Meieaurora, al 60% e, per l’Assitalia, al 40%.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20252/2006, rigettò la domanda attorea.

2. A seguito di rinnovazione della CTU, la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3938 dell’11 giugno 2014.

Secondo la Corte di Appello, dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in appello risulta che la rottura della capsula posteriore rappresenta la complicanza più comune dell’intervento (con un rischio pari al 2-3% che aumenta al 4./o in ipotesi di cristallino sublussato come nel caso in esame) e deriva da più cause, che possono anche prescindere da un errore chirurgico.

Di conseguenza, non potrebbe escludersi che l’evento pregiudizievole sia riconducibile a quel margine di rischio.

La Corte di appello rileva poi che il secondo c.t.u. è giunto ad una valutazione di sussistenza della responsabilità medica (in contrasto con le conclusioni del primo consulente) non in considerazione di un individuato errore del chirurgo o di una conclamata inidoneità della tecnica operatoria adottata, per essere contrastante con i prevalenti protocolli operatori in uso all’epoca della prestazione, bensì fondando tale conclusione esclusivamente sulla irregolare compilazione della cartella clinica e sulla incompletezza del consenso informato.

Tuttavia, tali circostanze non sarebbero di per sè sufficienti a fondare la responsabilità medica, in mancanza dell’allegazione di una specifica condotta commissiva o omissiva astrattamente idonea a cagionare l’evento.

Peraltro, la cartella clinica in questione forniva un quadro clinico completo che metteva l’operatore in grado di valutare ogni aspetto da affrontare.

Inoltre, nel caso concreto, le modalità del consenso non avrebbero potuto verosimilmente influire sulla determinazione del C. ad affrontare l’intervento.

Infatti, le condizioni in cui versava l’occhio sinistro dell’appellante, con un visus assai esiguo, a cui si univa la ridotta capacità visiva anche dell’altro occhio, erano tali da far presumere che il paziente, anche ove fosse stato informato dettagliatamente in ordine alle potenziali ulteriori complicanze conseguenti alla sublussazione del cristallino, sarebbe stato comunque orientato a sottoporsi all’operazione, pacifica essendo la necessità e la pertinenza della stessa.

D’altra parte, rendono ancora più incerta l’attribuibilità dell’esito dell’intervento ad errore medico sia la valutazione del primo consulente tecnico, che aveva escluso una responsabilità dell’operatore, sia lo stesso consulente del C., che ha posto la responsabilità del chirurgo come mera possibilità e non ha escluso l’accidentalità o cause non implicanti l’errore.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi, C.B..

3.1 Resistono con separato controricorso la Unipol Sai Assicurazioni (incorporante la Unipol Assicurazioni Sai, già Compagnia Assicuratrice S.p.a, incorporante per fusione l’Aurora Assicurazioni S.p.a) e la Generali Italia S.p.a., incorporante per fusione l’Ina Assitalia S.p.a. Unipol Sai ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223,2236 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 91,92,115,116 e 441 c.p.c. Violazione del principio dell’onere della prova. Nullità della sentenza o del procedimento ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Già in base alla perizia di primo grado (condivisa in parte qua dal Tribunale) non vi sarebbero stati dubbi in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l’intervento chirurgico e la caduta del cristallino.

Infatti, il primo consulente aveva affermato che la rottura della capsula posteriore con conseguente caduta del cristallino costituiva complicanza intraoperatoria e che non si poteva escludere che fosse il risultato degli interventi subiti.

Inoltre, sarebbe più alta la percentuale dei casi in cui la rottura è dovuta ad errore dell’operatore (oscillante tra il 97%-98%) rispetto a quella in cui la medesima si verifica indipendentemente dall’errore medico (indicata dal c.t.u. nella misura del 2,5-3%).

Il secondo consulente, d’altra parte, avrebbe accertato positivamente il nesso di causalità, individuando il fondamento della responsabilità nella non corretta ed attenta esecuzione del gesto chirurgico.

Quanto all’elemento soggettivo, incombeva su parte convenuta l’onere di provare che l’insuccesso dell’intervento non fosse dipeso da colpa dell’operatore medico.

Di converso nè la USI, nè le compagnia assicurative avrebbero provato, e nemmeno allegato, la particolare difficoltà dell’intervento (che peraltro era di natura routinaria) o qualsiasi esimente della colpa medica, in particolare la imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento.

Al contrario, la circostanza che fosse stata individuata l’esistenza iniziale di una sublussazione della lente porterebbe a concludere che la rottura della capsula era prevedibile e che quindi la caduta del cristallino in camera vitrea era evitabile.

Inoltre, il consulente di parte avrebbe distinto tra rottura della capsula, che è evento che si può verificare accidentalmente, sebbene in una percentuale ridotta di casi, e la caduta del cristallino, la quale invece “può ipotizzare una manovra scorretta dell’operatore” e la cui attenta gestione da parte del chirurgo riduce al minimo i rischi della riduzione della funzione visiva.

Di conseguenza, non si potrebbe condividere nemmeno l’assunto secondo cui anche la gestione della complicanza intraoperatoria e del decorso postoperatorio da parte del personale sanitario sarebbe stata corretta.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.c., n. 5, il “mancato esame di un punto controverso sollevato dal sig. C.B.. Palese discordanza dalle comuni regole scientifiche. Motivazione omessa ed insufficiente (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Non sarebbe vero che il secondo consulente di ufficio ha fondato il riconoscimento della responsabilità degli operatori sanitari nella sola modalità di compilazione della cartella clinica e del modulo relativo al consenso informato.

contrario, lo stesso consulente avrebbe individuato la fonte della responsabilità nell’esecuzione del gesto chirurgico, che non sarebbe stato eseguito correttamente ed attentamente.

Nè, secondo il suddetto consulente, emergerebbe dalla descrizione dell’intervento che gli operatori abbiano adottato quel comportamento precauzionale richiesto in considerazione della particolare condizione di sublussazione.

La Corte di appello si sarebbe discostata dalle conclusioni raggiunte dal proprio consulente d’ufficio, non argomentando la ragione di tale contrasto valutativo, nè motivando le ragioni per cui intendeva disattendere le note critiche depositate dal ricorrente sulla base della consulenza di parte.

5. I motivi congiuntamente esaminati sono fondati nella parte in cui censura la sentenza impugnata sostenendo che mancherebbe la prova dell’assenza della colpa e che il secondo consulente avrebbe individuato positivamente la sussistenza del nesso di causalità fondandola su un errore medico.

La Corte di Appello, erroneamente, ha ritenuto di disattendere le conclusioni del nuovo c.t.u. proprio evidenziando che lo stesso non aveva allegato una specifica condotta commissiva o omissiva astrattamente idonea a cagionare l’evento e che aveva ammesso che l’evento era riconducibile anche a cause che potevano prescindere dall’errore del chirurgo.

Infatti, la sentenza è contraddittoria perchè da un lato afferma che nella seconda CTU il dott. M. ha specificato che la rottura della capsula posteriore rappresenta la complicanza più comune e può avvenire in qualsiasi fase dell’intervento chirurgicò. Tale evento è dovuto a più cause non tutte riconducibili tout court a responsabilità professionale. Casi quindi che possono prescindere da errore del chirurgo. V anche emerso che il rischio di rottura della capsula è pari al 2/3%. Percentuale che aumenta al 4% in ipotesi come quelle esame.

Ancora si afferma nella sentenza che il secondo CTU (pag. 3 sentenza) è giunto ad una valutazione di sussistenza della responsabilità medica in considerazione non già di un riscontrato ed individuato errore del chirurgo o in considerazione di una conclamata inidoneità della tecnica operatoria adottata, per essere contrastante con i prevalenti protocolli operatori in uso all’epoca in cui la prestazione è stata eseguita. Ha invece fondato le sue conclusioni su di una interferenza circa la responsabilità dell’operatore ritenuta disponibile esclusivamente dall’esame delle modalità di compilazione di due documenti: La cartella clinica il modulo relativo consenso informato.

Anche tale assunto non si può condividere perchè non spiega i motivi secondo cui anche la gestione della complicanza intraoperatoria e del decorso postoperatorio da parte del personale sanitario sarebbe stata corretta.

Ed incombeva su parte convenuta l’onere di provare che l’insuccesso dell’intervento non fosse dipeso da colpa dell’operatore medico.

Di converso nè la USL nè le compagnia assicurative avrebbero provato, e nemmeno allegato, la particolare difficoltà dell’intervento (che peraltro era di natura routinaria) o qualsiasi esimente della colpa medica, in particolare la imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento.

Per quanto riguarda l’omesso o generico consenso informato è ininfluente in quanto è stato ritenuto che, anche se fosse stato del tutto incompleto il paziente avrebbe comunque assentito all’intervento e sul punto non vi è censura alcuna.

6. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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