Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31237 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. III, 04/12/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 23486 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

C.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Marco Selvaggi (C.F.: SLV

MRC 63R20 H501A);

– ricorrente –

nei confronti di:

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE – REGIONE SICILIANA, (C.F.:

(OMISSIS)), in persona dell’Assessore, legale rappresentante pro

tempore rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale

dello Stato (C.F.: 800012000826);

– controricorrente –

nonchè

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS)

DI CATANIA, (C.F.: non indicato), in persona del Direttore Generale

dell’AUSL (OMISSIS) di Catania, in qualità di Commissario

Liquidatore;

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.

1314/2013, depositata in data 2 luglio 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

16 ottobre 2018 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Cardino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Marco Selvaggi, per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. ha agito in giudizio (nel 2011) nei confronti dell’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana, della Gestione Liquidatoria della disciolta USL n. (OMISSIS) di Catania, nonchè della Unipol Assicurazioni S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni che assume di avere subito in conseguenza di inadeguati trattamenti sanitari che le sono stati praticati presso l’Ospedale di (OMISSIS). La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Catania, che ha ritenuto l’azione prescritta.

La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la C., sulla base di tre motivi.

Resiste l’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana con controricorso.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2945 c.c., commi 2 e 3”.

La ricorrente C. fa presente di avere instaurato, per la medesima vicenda, un precedente giudizio (nel 1987, quindi ampiamente entro il termine di prescrizione) nei confronti della USL n. (OMISSIS) di Catania. Tale giudizio, dichiarato interrotto a causa della sopravvenuta soppressione delle unità sanitarie locali, era stato riassunto nei confronti del soggetto (la locale ASL) che la stessa ordinanza collegiale di interruzione aveva indicato come il successore della USL convenuta. Esso si era però concluso con la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della ASL (con sentenza ormai passata in giudicato). Orbene, la C. sostiene che la sua azione in realtà non potrebbe ritenersi prescritta (tenuto conto anche dell’atto interruttivo stragiudiziale posto in essere nel gennaio 1999 nei confronti dell’Assessorato Regionale della Salute, e di quelli successivi), non essendo mai stata dichiarata formalmente l’estinzione del primo giudizio, dovendo ritenersi scusabile l’errore nell’individuazione del soggetto nei cui confronti lo stesso era stato riassunto e non essendo comunque maturato un nuovo termine di prescrizione, nè dalla data di scioglimento della USL nè da quella dell’interruzione del processo.

Il motivo è infondato.

L’originario giudizio instaurato dalla ricorrente nel 1987 contro la USL n. (OMISSIS) di Catania, dopo la sua interruzione, non è stato riassunto nei confronti del soggetto succeduto alla USL convenuta nel relativo rapporto obbligatorio (e cioè nei confronti dell’Assessorato Regionale della Salute della Sicilia), ma nei confronti di un soggetto che è stato riconosciuto del tutto estraneo al suddetto rapporto (e cioè la ASL n. (OMISSIS) di Catania).

Tale giudizio – conclusosi con una pronuncia che ha rigettato la domanda (sostanzialmente nuova) proposta contro la indicata ASL n. (OMISSIS) di Catania – deve quindi ritenersi senz’altro estinto in relazione alla domanda originariamente proposta contro la USL, in quanto non coltivato e proseguito nei confronti del soggetto a quella succeduto nel rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, come correttamente ritenuto dai giudici di merito.

Di conseguenza, il termine di prescrizione del diritto fatto valere in giudizio può ritenersi solo interrotto dall’originario atto di citazione del 1987, ma non sospeso per tutto il corso del primo processo (nè, ovviamente, per una parte di esso, come in sostanza pretenderebbe la ricorrente), ai sensi dell’art. 2945 c.c..

Nessun rilievo può assumere in proposito la circostanza che nell’ordinanza collegiale che ne dichiarò l’interruzione era stata in qualche modo prospettata la legittimazione passiva della ASL per le obbligazioni della soppressa USL (legittimazione del resto esclusa nel successivo corso del giudizio, con sentenza ormai passata in giudicato), e/o l’eventuale scusabilità dell’errore commesso dalla C. nella riassunzione. Non risulta d’altronde che quest’ultima abbia chiesto, nell’ambito di quel giudizio, la rimessione in termini per effettuare la riassunzione nei confronti del soggetto effettivamente legittimato (al contrario, la stessa ha insistito, in quel giudizio, nell’affermare la legittimazione della ASL, poi definitivamente esclusa da questa Corte, con la sentenza n. 4631 del 2 marzo 2006).

La corte di appello, con la decisione impugnata nella presente sede, ha inoltre correttamente ritenuto possibile, per il giudice del nuovo giudizio (instaurato nel 2011 nei confronti dell’Assessorato Regionale della Salute della Sicilia, soggetto effettivamente legittimato sul piano passivo), accertare e dichiarare l’estinzione del precedente giudizio, interrotto e mai riassunto (ovvero, più precisamente, mai riassunto nei confronti del soggetto legittimato passivamente, quale successore dell’originario convenuto), come è certamente consentito, secondo il costante indirizzo di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 21201 del 13/09/2017, Rv. 645843 01; Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 13/04/2010, Rv. 612503 01; Sez. 1, Sentenza n. 20480 del 25/07/2008, Rv. 604522 01; Sez. 3, Sentenza n. 825 del 18/01/2006, Rv. 5871(OMISSIS) 01; Sez. 1, Sentenza n. 17121 del 27/08/2004, Rv. 577251 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11318 del 18/12/1996, Rv. 501391 01; Sez. 3, Sentenza n. 6903 del 22/06/1993, Rv. 482865 01; Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 19/11/1991, Rv. 474684 01; Sez. 2, Sentenza n. 5707 del 27/06/1987, Rv. 454134 01).

Poichè l’effetto interruttivo della prescrizione del primo atto di citazione è da ritenersi meramente istantaneo, il nuovo termine di prescrizione andava fatto decorrere – come correttamente ritenuto dai giudici di merito – dalla data del primo (e unico) atto interruttivo, onde la prescrizione si era già integralmente maturata nel 1997, non avendo alcun rilievo a tal fine nè la data dell’intervenuta successione nè quella dell’interruzione del giudizio.

Del resto, anche l’eventuale scusabilità dell’errore sull’individuazione del soggetto passivamente legittimato alla riassunzione non può evidentemente comportare, come esattamente rilevato dalla corte di appello, l’interruzione della prescrizione nei confronti di un soggetto che è rimasto estraneo al giudizio.

2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla condanna dell’appellante alle spese del giudizio di appello”.

Il motivo è manifestamente infondato.

La C. risulta integralmente soccombente nel giudizio di appello e dunque la corte di appello ha correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. ai fini della regolamentazione delle spese. Nè è censurabile in sede di legittimità l’eventuale mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione delle spese per la sussistenza di giusti motivi, di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2.

3. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione delle peculiarità dello svolgimento della vicenda, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo processuale processuale.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA