Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31236 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, (ud. 04/02/2019, dep. 29/11/2019), n.31236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21193-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SAS e M.R. in persona del Curatore fallimentare e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

AMATO giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 95/201l’della COMM.TRIB.REG. del VENETO,

depositata il 23/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CORGA per delega

dell’Avvocato MARINI che si riporta e chiede il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla emissione cartella n. (OMISSIS) nei confronti della soc. (OMISSIS) derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2003, emessa dall’Ufficio delle Entrate con cui era escluso il credito iva per 80638,00 indicato in compensazione dal contribuente, e ricalcolato il dovuto, applicando le relative sanzioni. Tale cartella non era impugnata dal contribuente.

In data 17 4 2008 l’Agenzia emetteva provvedimento con cui rifiutava il rimborso iva per l’anno 2002 ed avverso tale rifiuto la società e il socio accomandatario M.R. in proprio proponevano formale impugnazione congiunta del diniego espresso dell’istanza di rimborso e del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di autotutela.

La Commissione Provinciale di Treviso dichiarava inammissibile il ricorso in quanto il rapporto fiscale era divenuto definitivo per effetto della mancata impugnazione della cartella.

Avverso tale sentenza proponevano appello i soccombenti contribuenti, la Commissione Regionale del Veneto in considerazione che era stato anche impugnato il diniego di rimborso accoglieva il gravame ritenendo che non fosse intervenuta alcuna decadenza per tale credito, essendo stata depositata dichiarazione annuale dell’iva per il 2002 sia pure tardivamente nel 2006.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, tramite l’Avvocatura dello stato, deducendo i seguenti motivi:

1) Inammissibilità del ricorso alla Ct Provinciale per mancata impugnazione della cartella di pagamento; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2) Inammissibilità del ricorso alla commissione tributaria

provinciale per intervenuta decadenza dal diritto alla presentazione della domanda di rimborso; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, u.p. e dell’art. 2969 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3) Omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

4) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis.

5) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella fattispecie violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19,28,30,37,54 bis e 55.

6) Violazione e Falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella fattipsecie violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

7) Omessa eisotto altro profilo, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella fattispecie violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

Resiste con controricorso la curatela del fallimento (OMISSIS) sas e del M.R. chiedendo il rigetto del ricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la parte ricorrente sostanzialmente assume che il giudice di gravame abbia errato allorchè non abbia ritenuto precluso il rimborso iva, per effetto della mancata impugnazione della cartella con cui era stato escluso tale credito, indicato nella dichiarazione dei redditi dal contribuente. Il motivo è fondato.

Costituisce circostanza incontroversa ed incontrovertibile, che la società (OMISSIS) sas, nel caso di specie non abbia in origine chiesto il rimborso dell’ipotizzato credito iva, bensì la compensazione, determinando così l’amministrazione pubblica a chiedere chiarimenti in merito prima di emettere la cartella.

La Corte di merito, pertanto, non ha considerato che la richiesta di opporre in compensazione il credito muove dallo stesso presupposto della richiesta di rimborso, e cioè il contribuente ha inteso disporre del proprio credito utilizzandolo per saldare contestualmente debiti fiscali. Una volta che il contribuente ha optato di far valere il proprio credito in compensazione dei debiti fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi, ha ritenuto evidentemente di rinunciare al rimborso (electa una via non datur recursus ad alteram), ne onsegue che una volta emessa la cartella esattoriale con cui l’agenzia delle Entrate non riconosceva tale credito, il contribuente avrebbe dovuto proporre opposizione nei termini di legge per vederne accertare, in sede contenziosa, la sua esistenza.

In definitivai una volta che l’agenzia delle Entrate abbia escluso il controcredito vantato dal contribuente, l’unica strada percorribile dal contribuente per contestare tale decisum era quella di impugnare la cartella, e quindi la mancata impugnazione, non può non avere su tal punto efficacia di rinuncia, con conseguente preclusione della possibilità di richiedere in successivo procedimento un nuovo accertamento ed un nuovo giudizio sull’esistenza del credito stesso. Come è noto in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle pretese fiscali, il termine per proporre opposizione dalla notifica della cartella di pagamento è diretto a consentire l’instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa, qualificato perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile il credito fiscale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Essendo assolutamente incontroverso fra le parti, che non fu presentata opposizione avverso la cartellai si deve perciò ritenere la incontestabilità della pretesa fiscale proprio perchè insussistente il credito opposto in compensazione, con conseguente preclusione dell’esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio in cui attraverso la richiesta di rimborso iva e della impugnazione dell’intervenuto diniego inevitabilmente si tendeva ad eludere la perentorietà dei termini. Nel caso in esame il giudice di appello non si è quindi avveduto che con l’accogliere la domanda di rimborso Iva ha sostanzialmente modificato il titolo esecutivo relativo alla mancata impugnazione della cartella, ormai consolidato.

La sentenza impugnata x ha rilevato l’esistenza di un titolo definitivo, ma anzichè trarre le conseguenze di inammissibilità in ordine alla seconda opposizione di merito presentata dal debitore avverso il diniego di rimborso ha concluso erroneamente che questo era dovuto (vedi negli stessi termini sentenza n. 17718 del 2004).Pertanto la sentenza impugnata va cassata, rimanendo così assorbiti gli altri motivi proposti, e, decidendo nel merito, il ricorso originario del contribuente va dichiarato inammissibile. Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da motivazione, compensando le spese delle fasi di merito tenuto conto della novità della vicenda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rimanendo assorbiti gli altri motivi, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito respinge il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese delle fasi di merito, condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità a favore della Agenzia delle Entrate, liquidandole nella misura di Euro 7000 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 29 novembre 2019

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