Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31235 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31235 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 26835-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

– ricorrente contro
CAESAR CONFEZIONI SRL, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICOII
n. 33, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DAMASCELLI, che
la rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1080/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 27/04/2016;

Data pubblicazione: 29/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31/08/2016, n. 168, convertito con modifica-

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1080 del 27/04/2016 la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Bari che aveva accolto il ricorso con cui la contribuente Caesar Confezioni s.r.l. aveva impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, sul presupposto dell’indebita utilizzazione di un
deposito fiscale gestito virtualmente dalla Work System s.r.l., recuperava
a tassazione VIVA, a suo dire, indebitamente detratta dalla società in
relazione all’anno d’imposta 2008.
2. Il giudice di appello affermava il difetto di competenza funzionale
dell’Agenzia delle entrate, ritenendo l’Agenzia delle dogane l’unico organo competente ad accertare e riscuotere l’IVA all’importazione (art.
70, d.P.R. 26/10/1972, n. 633). Avverso tale decisione l’Agenzia delle
entrate propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo per
violazione di norme di diritto (art. 70, d.P.R. 26/10/1972, n. 633; art.
50 bis, d.l. 30/08/1993, n. 331); la società contribuente replica con

controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, dovendosi dare ulteriore continuità ai principi
di diritto enunciati, tra le altre, da Cassazione civile, sez. trib.,
05/08/2016, n. 16459 («In tema d’IVA, l’Agenzia delle Entrate è competente all’accertamento ed alla riscossione dell’imposta conseguente all’importazione se,
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zioni dalla legge 25/10/2016, n. 197), osserva:

precedendo l’immissione in libera pratica quella in consumo con certo intervallo
temporale, sia assolta al momento dell’estrazione della merce dal deposito fiscale
mediante il meccanismo contabile del “reverse charge”, atteso che non si tratta, secondo la normativa dell’Unione europea, di un’obbbgazione doganale, restando la
legittimazione attribuita, per economia di procedimento, all’autorità doganale solo

dell’importazione». Rv. 640656 01) e da Cassazione civile, sez. trib.,

05/08/2016, n. 16463 («Posto che l’obbligazione doganale all’importazione non
comprende l’Iva all’importazione e che l’autorità doganale è quella chiamata ad occuparsi dell’obbligazione doganale all’importazione, di modo che soltanto per economia di procedimenti l’agenzia delle dogane riscuote l’Iva all’importazione negli
spazi doganali, .spettano alla competenza dell’agenzia delle entrate e non già a quella dell’agenzia delle dogane l’accertamento e la riscossione deltIva intracomunitaria
al di fuori degli spazi doganali, in particolare dell’Iva da assolvere all’atto dell’estrazione della merce dai depositi fiscali Iva mediante il meccanismo dell’inversione
contabile». Mass. non uff.), nonché da altre similari decisioni nomofilattiche frutto della medesima camera di consiglio mono-tematematica
(Cassazione civile, sez. trib., 05/08/2016, nn. 16466, 16465, 16464,
16456, nonché 23/09/2016, n. 18643).
2. Premesso, infatti, che la Corte di giustizia afferma la natura di tributo interno e non di dazio doganale dell’IVA all’importazione (Corte
giustizia, 05/05/ 1982, Gaston Schul; 25/02/1988, Drexl; 17/05/2001,
Fischer & Brandenstein; 29/07/2009, Pakora Plus; 16/07/2011, Lidl &
Companhia, sull’imponibile ex art. 83 Direttiva U.E. 2006/112/CE;
17/07/2014, Equoland), l’atto impositivo l’Agenzia delle entrate mira a
recuperare l’IVA all’importazione a seguito di disconoscimento della
detrazione operata dalla parte contribuente mediante auto-fatturazione
(cd. reverse charge) al momento dell’estrazione della merce da un deposi-

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ove l’immissione in libera pratica e quella al consumo coincidano al momento

to fiscale ritenuto “virtuale”, perché, a suo dire, illecitamente gestito da
altra società.
3. Pertanto, prosegue il precitato orientamento, «non coglie nel segno il giu-

dice di appello quando assimila ai diritti di confine l’IVA all’importaRione, dovuta
a seguito dell’estrazione delle merci già immesse in libera pratica, facendone conse-

all’importazione ha natura di tributo interno, come tale di competenza dell’Agenzia delle entrate; – che la competenza dell’Agenzia delle dogane è prospettabile soltanto per economia procedimentale in ipotesi di coincidenza tra l’immissione in libera pratica e l’immissione in consumo della merce importata e non, invece, quando la
prima preceda temporalmente la seconda; – che è differente la disciplina applicabile
ai due tipi di tributo» (così Cass. n. 18643/2016, cit.).
4. In definitiva, va ribadito che, nella fattispecie decise nel 2016 così
come in quella similare in esame, tutte riferibili all’utilizzazione del deposito fiscale gestito virtualmente dalla Work System s.r.l., «la competenza

funzionale ad emettere l’atto impositivo per il disconoscimento della detrazione
dell’IVA all’importazione dovuta per l’immissione al consumo, quindi dopo l’immissione della merce in libera pratica, operata dalla società contribuente mediante
reverse charge, spettava all’Agenzia delle entrate» (conf. ult. cit.).
5. A identiche conclusioni, oltre alla sezione tributaria della Corte, è
giunta anche alla sesta sezione della medesima Corte, in fattispecie ancora una volta riferibili all’utilizzazione del deposito fiscale gestito virtualmente dalla Work System s.r.l.

(Cassazione civile, sez. 6-5, c.c.

05/10/2017, Agenzia delle entrate vs Soc. Luna Blu).
6. Ne deriva, per un verso il complessivo superamento dei risalenti
precedenti invocati dalla parte contribuente in memoria, laddove gli
isolati arresti del 2010 (Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2010, nn.
12263 e 12262) si ricollegano a complessive ricostruzioni della fenomenologia dell’IVA all’importazione, dei depositi fiscali e del reverse
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guire la competenza dell’Agenzia delle dogane, omettendo di considerare che l’IVA

charge completamente rivisitate dalla successiva giurisprudenza di legittimità (conf. Cassazione civile, sez. trib., 15/04/2015, n.7576, nonché
08/09/2015, n. 1815 e 17/05/2017, n. 12231), ampiamente evolutasi
sulla scorta della vincolante giurisprudenza della Corte di giustizia
(conf. le sent. Ecotrade, Idexx Laboratories, Equoland e le altre sopra cit.

20/07/2011, n. 15921), non è neppure attinente, riguardando il diverso
istituto del plafond.
7. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza
impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia che, in diversa composizione, riesaminerà la vertenza alla stregua
dei superiori principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2017

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sub §4). Inoltre il precedente del 2011 (Cassazione civile, sez. trib.,

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