Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31235 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3240 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

M.C.S.F. (C.F.: (OMISSIS)) ME.Sa.

(C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso

Savito (C.F.: (OMISSIS)) e Fabio Florio (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di

S.S.L. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Carmelo Toscano (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

e

D.S. (C.F.: (OMISSIS)) D.D. (C.F.:

(OMISSIS)) D.D. (C.F.: (OMISSIS)) D.G. (C.F.:

(OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n.

1033/2017, pubblicata in data 23 giugno 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 giugno 2019 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

M.C.S.F. e Me.Sa. hanno agito in

giudizio nei confronti di S.S.L. con il procedimento per convalida di sfratto per morosità, onde ottenere il rilascio di un immobile in relazione al quale avevano ottenuto sentenza di trasferimento della proprietà, ai sensi dell’art. 2932 c.c., nei confronti di D.R..

Il convenuto, nel contestare la domanda, sostenendo di avere regolarmente versato i canoni di locazione alla D., titolare del relativo diritto, ha chiesto e ottenuto di versare gli importi ancora dovuti su libretto vincolato all’ordine del giudice.

La D. è intervenuta volontariamente nel giudizio, chiedendo lo svincolo delle somme depositate dal conduttore, in proprio favore.

Le domande della M. e del Me. sono state rigettate dal Tribunale di Catania, che ha ordinato lo svincolo delle somme depositate dal conduttore, in favore della D., condannando gli attori soccombenti al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti del giudizio.

La Corte di Appello di Catania, su gravame degli attori relativo al solo capo di condanna al pagamento delle spese di lite, ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono la M. e il Me., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso lo Squillace.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv, con modificazioni in L. n. 162 del 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)

Il ricorso è manifestamente infondato, per le assorbenti considerazioni in diritto che seguono, da intendersi anche quali integrazioni alla motivazione della decisione impugnata.

I giudici di merito hanno, nella sostanza, correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio infatti che la soccombenza degli attori, odierni ricorrenti, nel giudizio di merito sia stata integrale (la circostanza è invero pacifica).

Orbene, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti – indipendentemente dai presupposti richiesti a tal fine dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nelle sue successive formulazioni – rientra in ogni caso nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale – secondo il costante indirizzo di questa Corte – non è mai tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01).

Nella specie la corte di appello ha peraltro – benchè, per quanto sin qui osservato non ve ne fosse necessità, e quindi ad abundantiam – ampiamente illustrato le ragioni per le quali non ha ritenuto opportuno esercitare il proprio potere discrezionale di compensazione delle spese di lite pur in presenza di soccombenza integrale di una delle parti.

Da una parte, tali ragioni non sono evidentemente sindacabili in sede di legittimità, mentre, dall’altra parte, secondo quanto sin qui esposto, risultano inconferenti le argomentazioni dei ricorrenti, secondo i quali la corte stessa avrebbe erroneamente presupposto applicabile una formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, successiva a quella in realtà vigente in ragione della data di introduzione del giudizio di primo grado. In ogni caso, tale ultimo assunto dei ricorrenti non risulta in realtà neanche fondato: la corte di appello non ha affatto applicato la formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, successiva alle modificazioni intervenute nel 2009, ma si è – nella sostanza limitata a ritenere che il mutamento di giurisprudenza in ordine alla esecutività della sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c., dedotto dagli attori quale giusto motivo a sostegno della loro richiesta di compensazione della spese di lite, non poteva ritenersi sussistente e comunque non integrava i giusti motivi richiesti ai fini della suddetta richiesta di compensazione. In proposito può anche aggiungersi, d’altra parte, il rilievo che il trasferimento del bene locato, agli effetti di cui all’art. 1602 c.c., può diventare efficace nei confronti del terzo conduttore, che ha una situazione dipendente da quella del locatore promittente venditore, solo con il passaggio in cosa giudicata della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c., sicchè la stessa sentenza (del 2007) concernente l’anticipazione delle statuizioni condannatorie fra le parti, non poteva nella specie implicare che il terzo conduttore dovesse riconoscere la posizione del promissario acquirente.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 29 novembre 2019

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