Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31233 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31233 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 21468-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FLLI DI BARTOLO SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 2829/18/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 25/09/2014;

Data pubblicazione: 29/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dcl 18/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR della Sicilia — sezione staccata di Catania —, con sentenza n.
2929/18/2014, depositata il 25 settembre 2014, rigettò l’appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società F.11i Di
Bartolo S.r.l. avverso la sentenza di primo grado resa tra le parti dalla
CTP di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto dalla
contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEG, IVA ed
IRAP relativo all’anno d’imposta 2007.
Avverso la sentenza della CTR l’Amministrazione finanziaria ha
proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’intimata non ha svolto difese.
Osserva la Corte che con ordinanza interlocutoria n. 2585/17,
depositata il 31 gennaio 2017, rilevato che il ricorso risultava proposto
nei confronti della Fratelli Bartolo S.r.l., laddove l’esatta
denominazione della società è quella di Fratelli Di Bartolo S.r.l.,
dispose, ex artt. 164 e 291 c.p.c., la rinnovazione del ricorso per
cassazione della relativa notifica alla società come da ultimo indicata,
assegnando all’uopo il termine perentorio di giorni sessanta dalla
comunicazione dell’ordinanza, avvenuta in data 28 aprile 2007.
Ric. 2015 n. 21468 sez. MT – ud. 18-10-2017
-2-

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

Vista l’attestazione in atti della cancelleria in data 18 luglio 2017
relativa all’omesso deposito dell’atto di rinnovazione del ricorso e della
relativa notifica nel termine assegnato con la succitata ordinanza
interlocutoria, deve dichiararsi, pertanto, ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c.,
l’improcedibilità del ricorso proposto dalla difesa erariale.

svolto difese.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a
debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13,
comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2017
Il Pres ente
Dott.

irò

Nulla va statuito in ordine alle spese di lite, non avendo l’intimata

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