Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31233 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 67-2019 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis,

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso il decreto n. 1645/2018 cronol. del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, il Ministero della giustizia ha impugnato il decreto del Tribunale di Napoli che, in accoglimento del ricorso proposto da S.F. ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35-ter (introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 117 del 2014), lo condannava – in ragione di 584 giorni di detenzione sofferta in violazione dell’art. 3 CEDU – al pagamento della somma di Euro 4.672,00, oltre interessi legali, respingendo l’eccezione di compensazione avanzata dal convenuto Ministero in relazione all’importo dovuto dal detenuto a titolo di pena pecuniaria, ritenendo che “la multa, quale pena pecuniaria, non appare rinunciabile dallo Stato e, in caso di mancato pagamento della stessa, il condannato insolvibile deve vedere la pena convertita nelle sanzioni sostitutive di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 102 e s.s. “;

che non ha svolto attività difensiva l’intimato S.F.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., per aver il Tribunale erroneamente escluso la compensabilità del credito del detenuto con quello vantata dal Ministero (per Euro 20.200,00) a titolo di multa;

che il motivo è manifestamente fondato;

che la natura giuridica del credito del Ministero della Giustizia per il pagamento di una pena pecuniaria (diversamente da quello per spese di mantenimento, rispetto alle quali non è possibile opporre la compensazione fintanto che non si sia consumata la facoltà dell’interessato di chiedere la remissione del debito, posto che prima della definizione del procedimento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, il controcredito della P.A. non è certo ed esigibile: Cass. n. 17277/2018) non preclude la compensazione con il concorrente credito del detenuto per il risarcimento del danno da inumana o degradante detenzione L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter in quanto il primo rappresenta una mera entrata patrimoniale dello Stato, peraltro suscettibile di riscossione mediante ruolo a seguito dell’estensione operata dal D.Lgs. n. 46 del 1999 (Cass. n. 10130/2018, Cass. n. 2350/2019);

che il ricorso va, dunque, accolto e il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che, nel delibare nuovamente l’eccezione di compensazione del Ministero della giustizia si atterrà al principio sopra enunciato, dovendo altresì provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 29 novembre 2019

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