Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31232 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. U Num. 31232 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 1757-2017 proposto da:
BARBAGALLO SALVINO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE COZZO;
– ricorrente contro
ASSEMBLEA DELLA REGIONE SICILIANA, ARS SERVIZIO
RAGIONERIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 29/12/2017

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
61388/2013 della CORTE dei CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
SERGIO DEL CORE, il quale conclude che va dichiarata la giurisdizione
del giudice ordinario.
RITENUTO
che Salvino Barbagallo, che in passato ha ricoperto la carica di
deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), ha promosso nei
confronti della ARS, dinanzi alla Corte dei conti – Sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni,
una controversia rivolta all’accertamento del diritto a ricevere
l’assegno vitalizio a decorrere dall’I. ottobre 2012 con la condanna
della ARS al pagamento dei ratei già maturati;
che,

nella pendenza di tale giudizio, sono sopravvenute le

ordinanze di queste Sezioni Unite nn. 14920, 14921, 14922, 14923,
14924, 14925 del 20 luglio 2016 nonché l’ordinanza n. 23467 del 18
novembre 2016, ove è stata dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario per le controversie in materia di assegni vitalizi dei
consiglieri (e deputati) regionali;
che, di conseguenza, il Barbagallo ha depositato nel giudizio
dinanzi alla Corte dei conti una memoria, eccependo il difetto di
giurisdizione del Giudice contabile;

Ric. 2017 n. 01757 sez. SU – ud. 19-12-2017

-2-

PER LA REGIONE SICILIANA.

che, quindi, l’interessato ha proposto ricorso per regolamento
preventivo, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario, in applicazione del suindicato orientamento;
che

anche l’ARS, nel proprio controricorso, perviene alla

medesima conclusione;

sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., ha chiesto che venga
confermato il richiamato indirizzo e dichiarata la giurisdizione del
giudice ordinario.
CONSIDERATO
che nell’imminenza della Camera di consiglio, la controricorrente
ARS ha depositato una memoria ex art. 378 cod. proc. civ. nella
quale ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse
al presente ricorso, per effetto dell’allegata sentenza n. 345 del 2017
della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana,
Giudice unico delle pensioni che ha dichiarato l’estinzione del
processo ivi instaurato, per rinuncia agli atti proposta del Barbagallo;
che,

per consolidato indirizzo di queste Sezioni Unite, la

proposizione del’istanza di regolamento di giurisdizione dà luogo ad
un procedimento incidentale rispetto al procedimento (principale) in
seno al quale l’istanza medesima è stata sollevata;
che,

pertanto, il venir meno di quest’ultimo travolge

necessariamente il primo, non sussistendo più il presupposto
necessario per il suo svolgimento, con conseguente inammissibilità
per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. SU 19 dicembre 2007,
n. 26734; Cass. SU 30 maggio 2005, n. 11328; Cass. SU 27 luglio
1998, n. 7342; Cass. SU 17 marzo 1989, n. 1358);
che, nella specie, si è verificata tale ultima evenienza per effetto
della sopravvenuta citata sentenza del Giudice contabile, dichiarativa
l’estinzione del processo ivi instaurato per rinuncia agli atti proposta
del Barbagallo;

Ric. 2017 n. 01757 sez. SU – ud. 19-12-2017

-3-

che anche il Pubblico Ministero, nelle conclusioni rassegnate ai

che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, in
base alla generale regola della soccombenza, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio
di cassazione, liquidate euro 3000,00 (tremila/00) per compensi
professionali, oltre spese prenotate a debito.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e

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