Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31232 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. III, 04/12/2018, (ud. 28/09/2018, dep. 04/12/2018), n.31232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7130-2017 proposto da:

MINISTERO DIFESA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

D.D.;

– intimato –

nonchè da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

CELIDONIE 25, presso lo studio dell’avvocato MARCO COSTANTINI che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, D.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 232/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha

concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del Ministero della

Difesa e il rigetto del ricorso del Sig. R..

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.D. conveniva in giudizio il Ministero della difesa e R.M. esponendo di aver subito un’aggressione, mentre quale caporale maggiore scelto dell’esercito italiano si trovava in Kosovo, da parte del secondo convenuto, allora capitano del medesimo reggimento e al momento del fatto investito delle funzioni di comando. E, premesso di aver subito danni fisici che lo avevano costretto a un intervento di varicocele, chiedeva il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali.

Si costituivano il Ministero della difesa e R.M.. per quanto qui rileva controdeducendo, il primo, la carenza di legittimazione passiva, avendo agito, il militare, per fini del tutto personali estranei all’esercizio delle proprie funzioni; il secondo, d’altro canto, contestando la pretesa quantificazione dei danni domandati.

Il tribunale accoglieva la domanda con pronuncia confermata dalla corte di appello che, da una parte, riteneva sussistente il nesso di occasionalità necessaria con le funzioni pubbliche per l’innesto della condotta lesiva nell’attività complessiva dell’ente; e, dall’altra, valutava accertati i postumi invalidanti quali rilevati nella consulenza tecnica disposta d’ufficio, ferma l’autonoma liquidazione del danno morale e all’immagine da effettuarsi necessariamente in via equitativa.

Avverso questa decisione ricorrono per cassazione, con distinti gravami, il Ministero della difesa e R.M., formulando il primo un motivo illustrato anche da memoria, e il secondo due motivi.

Non ha svolto difese l’intimato.

Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il proprio motivo di ricorso il Ministero della difesa prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 Cost., artt. 2043 e 2049 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di rilevare che la condotta del militare, per le sue modalità goliardiche, non era riferibile all’amministrazione risultando del tutto estranea, per come accertata, allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Con il primo motivo di ricorso R.M. prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 652 c.p.p., artt. 2727 e 2729 c.c., art. 116 c.p.c., comma 2, poichè la corte di appello avrebbe omesso di valutare la portata probatoria dell’accertamento peritale svolto, in contraddittorio tra le parti, davanti al giudice penale militare, che infine aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per difetto della denuncia del comandante del corpo, la quale costituiva condizione di procedibilità proprio per l’esiguità dei postumi invalidanti tra i quali non erano risultati esiti permanenti.

Con il secondo motivo di ricorso R.M. prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059,2697 e 1226 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nel liquidare il danno in misura pressochè quadrupla (15.000,00 Euro, oltre 2.000,00 Euro per invalidità temporanea) rispetto agli importi massimi risultanti dall’applicazione delle c.d. tabelle milanesi relativamente ai postumi fisici permanenti e temporanei (4.074,00 Euro), motivando inadeguatamente, con particolare riguardo al danno morale e all’immagine, con un generico riferimento alle modalità dell’accaduto (volontarietà, abuso del rapporto di subordinazione e viltà dell’atto) senza poggiare neppure sull’allegazione di specifici elementi anche presuntivi da parte della vittima.

3. Il motivo di ricorso della difesa erariale è fondato.

Il fatto accertato e pacifico tra le parti, per quanto rileva ai fini dello scrutinio ora in parola, è il seguente: Marco R. aggredì, a “motivo di scherzo” (pagg. 2 e 4 della sentenza gravata) D.D., mentre si trovavano nel refettorio del “compound”, prima con uno schiaffo al volto, poi afferrando con la mano destra i testicoli cagionandogli, secondo il referto dell’ospedale militare, un trauma da schiacciamento del testicolo destro, con lieve torsione del funicolo spermatico con ematoma scrotale sottodartorico e minimo idrocele reattivo con ectasia refluente del pampiniforme sinistro.

Ciò posto, il collegio di merito ha correttamente richiamato la costante nomofilachia pertinente, facendone però errata applicazione, e dunque erroneamente sussumendo il fatto nella sua propria disciplina legale.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità la p.a. è responsabile per il fatto illecito dei propri dipendenti se sussista un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando il dipendente stesso non abbia agito quale privato per fini esclusivamente personali ed estranei all’amministrazione di appartenenza, ponendo invece in essere una condotta ricollegabile, anche solo indirettamente, alle attribuzioni proprie dell’agente (Cass., 10/10/2014, n. 21408, in un caso, di ritenuta sussistenza dell’occasionalità necessaria, in cui un agente di polizia, coinvolto in una discussione animata all’interno di un “luna park” sebbene fuori dall’attività di servizio, esplodeva un colpo con la pistola di ordinanza che portava con sè, ferendo una delle persone con le quali era intercorso il diverbio; v., in precedenza Cass., 29/12/2011, n. 29727, in un caso in cui un agente della polizia penitenziaria, mostrando ai colleghi il funzionamento di una pistola d’ordinanza all’interno dell’alloggio di servizio, aveva fatto inavvertitamente partire un colpo ferendo uno di quelli, anche in tale ipotesi sussistendo l’occasionalità necessaria consistita, pure in questa fattispecie, nell’uso colposo dell’arma in dotazione; nello stesso senso Cass., 30/01/2008, n. 2089, ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità del Ministero della difesa per le lesioni derivate a un militare dei Carabinieri attinto da un proiettile sparato da pistola in dotazione di altro militare che, seppure in libera uscita, era intento a illustrare a un gruppo di commilitoni il funzionamento dell’arma; v., in seguito, Cass., 08/06/2015, n. 8991, in un caso in cui un carabiniere cagionò la morte di un suo collega esplodendo un colpo di arma da fuoco durante un “gioco” svolto nella caserma dove entrambi prestavano servizio, e si accertò che ciò era avvenuto in presenza di altri commilitoni, anche superiori gerarchici, che non gli avevano vietato l’uso delle armi stesse pur essendosi al di fuori delle consentite ipotesi di loro legittimo utilizzo per ragioni di ufficio, sicchè è stata correttamente ritenuta configurabile la responsabilità del Ministero della difesa per il comportamento omissivo di questi ultimi, sussistendo sia la riferibilità dell’illecito, atteso che gli altri carabinieri che avevano assistito al fatto avrebbero avuto il dovere, e non la facoltà, di adoperare l’autorità di cui disponevano, come superiori in grado, per far cessare la condotta dell’agente, sia l’esistenza di un rapporto di causalità tra il medesimo comportamento omissivo e l’evento dannoso).

Nella specie, le uniche risultanze sono quelle di un’iniziativa aggressiva assunta per scherzo, sia pure violento, senza alcuna attinenza, neppure indiretta, ai fini istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, posto che sono stati altresì escluse ragioni disciplinari (pag. 4 della sentenza gravata) anche, in ipotesi, degenerate in eccessi colposi o preterintenzionali.

In altri termini, la condotta non si delineò neppure quale esito di un potenziale sviluppo di sequenze di eventi connesse a un loro espletamento istituzionale, benchè inconsueto o infine posto in essere sotto forma di degenerazione o eccesso.

In questa latitudine ricostruttiva, il mero dato di fatto che l’evento occorse tra due militari di stanza non si palesa sufficiente a integrare quella riferibilità se non risolvendosi in una mera responsabilità oggettiva dello. Stato ricollegata alla semplice titolarità di funzioni e alla lata localizzazione dell’evento, ciò che è invece complessivo indice di un’estemporanea occasionalità e non di una più stringente occasionalità necessaria quale intesa nella richiamata casistica di questa Corte.

Ne consegue la cassazione sul punto della decisione adottata, e, non necessitando ulteriori accertamenti, il rigetto della domanda “parte qua”.

4. I due motivi del ricorso di R.M. sono invece in parte inammissibili, in parte infondati.

Con la prima censura, infatti, la parte mira evidentemente a una rilettura, non permessa in questa sede di legittimità, delle risultanze istruttorie.

Deve ribadirsi che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti in cui è consentito.

E’ opportuno evidenziare che, stante la doppia conforme delle pronunce dei giudici di merito, e atteso che l’appello è stato successivo all’11 settembre 2012, alla deduzione del vizio motivazionale ostava il disposto dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, (cfr., da ultimo, Cass., 11/05/2018, n. 11439).

La corte di appello non ha omesso di valutare l’indagine peritale disposta dal giudice penale militare (che aveva escluso postumi invalidanti permanenti), spiegando che, però, gli ulteriori accertamenti strumentali in cui si era tradotta la nuova consulenza tecnica disposta in sede di giurisdizione civile, e in particolare la successiva ecografia testicolare in uno a sperminogrammi e vari dosaggi ematici, avevano indotto il consulente a concludere rilevando il 2 per cento di danno biologico permanente.

A fronte di questa motivazione non emerge alcuna delle violazioni ipotizzate in diritto, e residuerebbe solo un inammissibile riesame in fatto.

4.1. Con il secondo motivo non si censura la violazione delle tabelle milanesi quanto alla liquidazione del danno fisico, bensì si contesta, come anticipato, l’immotivata personalizzazione della liquidazione, quale riferita al danno da sofferenza morale e da lesione del diritto all’immagine in modo inoltre disancorato da specifiche allegazioni.

Va subito premesso che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale d’invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore, quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura (Cass., 27/03/2018, n. 7513). Ne deriva che, ove sia dedotta e accertata l’esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.

Per un verso, dunque, la corte di appello ha correttamente escluso che le fosse inibito vagliare, distintamente dal danno biologico, il pregiudizio da sofferenza morale e da umiliante discredito, che costituiscono aspetti non considerati dal sistema tabellare (in questa cornice il collegio di merito sottolinea, a pag. 6, la plurioffensività del concreto illecito, lesivo altresì dell’immagine della vittima); per altro verso, la corte territoriale ha liquidato, con sintesi necessariamente equitativa, tali profili.

Da una parte, pertanto, non sussiste alcuna violazione degli artt. 2059 e 1226 c.c., e neanche dell’art. 2697 c.c., tenuto altresì conto che la liquidazione dei suddetti e distinti seppur connessi aspetti del pregiudizio subito è stata rapportata al concreto fatto – mettendo in evidenza, come ricordato in parte narrativa, la volontarietà, l’abuso del rapporto di subordinazione e la viltà dell’atto – nonchè, evidentemente, all’entità dei postumi fisici quali conseguenze definitivamente accertate.

D’altra parte, secondo quanto sopra rilevato, non è ammissibile la deduzione del vizio d’inadeguatezza motivazionale (fermi restando i limiti che comunque sarebbero derivati dall’applicabilità della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940), in presenza della c.d. doppia conforme di merito.

5. Le spese vanno compensate per tutti in gradi quanto al primo ricorso, stante la peculiarità della controversia e in ragione della disciplina “ratione temporis” applicabile (l’originaria citazione risulta del 2008: pag. 1 della sentenza gravata).

Nessuna statuizione sulle spese stante il mancato svolgimento di difese da parte dell’intimato, quanto all’altro ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso del Ministero della difesa, cassa sul punto la decisione impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda nei confronti dell’ente ricorrente, compensando le relative spese per l’intero giudizio.

Rigetta il ricorso di R.M.; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente R.M., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA