Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31230 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. III, 04/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 04/12/2018), n.31230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9588-2017 proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI

VILLA PAMPHILI 61, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GALLONE,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., in proprio e nella qualità di tutore di

D.B.D., D.B.S. in proprio e nella qualità di pro

tutore di D.B.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GAETANO DONIZZETTI 20, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO

SCICCHITANO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. a R.L. in persona del Procuratore

del Dott. B.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO

COLETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANIA COLETTI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO DI (OMISSIS) SRL, ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI

VILLA PAMPHILI 61, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GALLONE,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso notificato;

– ricorrente incidentale –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA FALLIMENTO DI (OMISSIS) SRL, CATTOLICA

ASSICURAZIONI SOC COOP, C.D., D.B.S.,

D.B.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 270/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 9/10/1999 C.D. e D.B.S., quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore D.B.D., convennero davanti al Tribunale di Avezzano il ginecologo dott. G.N. e la (OMISSIS) per sentir pronunciare la responsabilità dei medesimi per i gravissimi danni riportati dal bambino all’atto della nascita.

Il Tribunale di Avezzano accertò l’esclusiva responsabilità dei convenuti nella verificazione dell’evento, riconobbe l’invalidità permanente 100% del minore, liquidò un risarcimento di Euro 719.961,99 a titolo di danno biologico ed altra somma a titolo di danno morale per il piccolo e per i genitori (rispettivamente di Euro 400.000 per il figlio ed Euro 450.000 per ciascun genitore) rigettando la sola richiesta di danno patrimoniale futuro. Il G. propose appello, la compagnia Cattolica Assicurazioni con appello incidentale eccepì la prescrizione del diritto dell’assicurato ai sensi dell’art. 2952 c.c.; i genitori presentarono appello incidentale per il danno futuro.

La Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza n. 270 dell’8/3/2016, ha rigettato l’appello principale affermando, per quel che rileva in questa sede, che la responsabilità del medico e della struttura sanitaria hanno natura contrattuale, con termine di prescrizione decennale; quanto al riparto dell’onere della prova, che il creditore istante deve provare il contratto e l’inadempimento del medico, restando a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento. La Corte d’Appello ha accolto l’appello incidentale della Cattolica Assicurazioni dichiarando prescritto il diritto di manleva del G. e l’appello incidentale degli originari attori liquidando in favore dei medesimi l’ulteriore somma di Euro 326.258,25.

Avverso quest’ultima sentenza G.N. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria. Resistono con distinti controricorsi C.D. e D.B.D., d’un lato, e la Cattolica Assicurazioni, dall’altro. Quest’ultima ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di tardività e dunque di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti resistenti, perchè notificato oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c.

1.1 L’eccezione è fondata. La sentenza d’appello è stata depositata l’8/3/2016 mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica il 12/4/2017, entro il termine di 1 anno e 46 giorni dal deposito anzichè entro il 10/4/2017, cioè entro 1 anno e 31 giorni di sospensione feriale, applicabile ratione temporis ai sensi del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 3 convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 che ha modificato della L. n. 742 del 1969, l’art. 1 a decorrere dal 2015 (Cass., 6-3, n. 21674 del 19/9/2017).

2. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ed al cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività, condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.500 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%, nei confronti di C. e D.B., ed in Euro 4.500 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15% in favore della Cattolica Assicurazioni. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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