Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3123 del 12/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3123 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
TAMBURRI Impianti s.r.l. (già Tamburri Impianti s.n.c. di Tamburri
Piergiuseppe);
– intimata—
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
108/22/07, depositata il 2 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la ricorrente;
Data pubblicazione: 12/02/2014
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo
Gambardella, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in
epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della Tamburri Impianti
s.r.l. (già Tamburri Impianti s.n.c. di Tamburri Piergiuseppe), è stato
incrementi dell’occupazione di cui all’art. 7 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, emesso nei confronti della società anzidetta per gli anni 2001/2003.
Il giudice d’appello, premesso che nel mese di agosto del 2001 si era
verificata la trasformazione del rapporto di lavoro di un dipendente da
rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato, ha ritenuto
che ciò era sufficiente al fine della fruizione del beneficio fiscale, non
potendosi condividere la tesi dell’Ufficio basata su una lettura meramente
aritmetica del concetto di incremento occupazionale, da intendere invece in
senso anche qualitativo, comprensivo, quindi, della trasformazione della
tipologia dell’occupazione sotto il profilo temporale.
2. La contribuente non si è costituita.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione dell’art.
7, comma 2, della legge n. 388 del 2000, formula il quesito “se, in presenza
d’una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato, avvenuta nel mese di agosto 2001, il credito d’imposta
previsto dall’art. 7 L. n. 388/2000 spetti solo per i due mesi successivi
all’assunzione e non per il periodo successivo al 30.9.2001 e sia perciò,
legittimo l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio tributario provveda al
recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato dal contribuente per
gli anni 2001 (al di fuori dei due mesi di spettanza), 2002 e 2003, con
conseguente illegittimità di una sentenza che annulli detto avviso di
accertamento sull’erroneo presupposto che l’agevolazione di cui al citato
art. 7 vada intesa nel senso che la menzionata trasformazione della tipologia
contrattuale del contratto di lavoro realizzi un incremento occupazionale
idoneo ad estendere il beneficio anche per il periodo successivo al
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annullato il provvedimento di recupero del credito d’imposta per gli
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della sentenza sulla questione di cui alla prima censura.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.
Essi, infatti, hanno ad oggetto una questione – quella concernente
l’interpretazione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 388 del 2000 nella
parte in cui disciplina la commisurazione del credito d’imposta in relazione
all’incremento occupazionale e soprattutto i criteri di computo di
impugnata.
Né l’eventuale omissione di pronuncia su tale questione giuridica è
oggetto di idonea censura, non riconducibile ad un vizio di motivazione.
2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.
quest’ultimo nel tempo – che non risulta minimamente trattata nella sentenza