Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3123 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3123 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 7732-2014 proposto da:
LEOBILLA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA,
P.ZA BAINSIZZA 1,
FRANCESCO VITTOZZI,

presso lo studio dell’avvocato
rappresentato e difeso dagli

avvocati GAETANO SANSONE, BIAGIO NOBILE;
– ricorrente contro

LEO MARIA CONCETTA, DEL PRETE DE CILLIS ELISA, DEL PRETE
DE CILLIS GAETANO, elettivamente domiciliati in ROMA,
V.CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
CARLUCCIO;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 111/2013 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 30/01/2013;

Data pubblicazione: 08/02/2018

udita la

relazione della

causa svolta nella camera di

consiglio

del 24/10/2017

dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata da Leobilla Pasquale la sentenza n.
111/2013 della Corte di Appello di Lecce con ricorso fondato
su un articolato motivo e resistito con controricorso delle
parti intimate.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue .
L’impugnata sentenza confermava la decisione del Tribunale
di prima istanza, nella fattispecie quello di Brindisi – Sezione
Distaccata di Ostuni ( Sentenza n. 170/2009), decisione con
la quale veniva rigettata la domanda del Leobilla di
trasferimento ex art. 2932 c.c. in proprio favore dei due
appartamenti in P.zza della Libertà di Ostuni, previo
accertamento dell’integrale versamento del prezzo al
promittente venditore Nicola Del Prete De Cillis, il tutto in
forza del preliminare inter partes del 19 dicembre 1999.
Nell’occasione con la stessa citata sentenza veniva accolta la
domanda riconvenzionale del De .Cillis di risoluzione del
detto preliminare per inadempimento del Leobilla (che non
dimostrava di aver versato il predetto invocato prezzo, nè si
presentava il 25 novembre 2003 innanzi al notaio per la
stipula del contratto definitivo).
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
3

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
E stata depositata memoria da parte del ricorrente.
Il P.G. ha concluso, come da atti, “per la declaratoria di
parziale inammissibilità dal gravame e comunque per il

Considerato che :
1.

Con il motivo del ricorso si censura in modo promiscuo

il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 360,
comma 1 , n. 3 e, in relazione all’art. 1460 cod. civ. ed
all’art. 183 c.p.c. vecchia formulazione, (nonché il vizio di)
omessa e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia, nonché travisamento dei fatti di
causa”.
Precisato che la pretesa “violazione e falsa applicazione”
eventualmente potrebbe essere quella degli artt. 1460 c.c. e
183 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c. ( e
non viceversa) deve osservarsi quanto segue.
Motivo, in punto, è comunque infondato.
Parte ricorrente non coglie, né scalfisce la ratio su cui è
fondata la corretta decisione della Corte territoriale.
Quest’ultima si basa sulla rilevata assenza dei presupposti
necessari per la pronuncia

di cui al’art. 2932 c.c.,

evidenziando come il promittente acquirente risultava
inadempiente rispetto alle obbligazioni su di lui gravanti,
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rigetto del ricorso”.

non avendo offerto adeguata prova del versamento del
prezzo nei tempi e nel quantum previsto dal contratto
preliminare inter partes.
Per di più il promittente acquirente non risultava neppure
essersi presentato

definitivo ancorchè invitato dal promittente

acquirente.
Pertanto il già consumato inadempimento rende del tutto
inefficace, al fine della svolta domanda di esecuzione in
forma specifica, ogni successiva eventuale attività.
In ordine alla parte del motivo inerente la svolta doglianza
in ordine alla “omessa e contraddittoria motivazione” deve
rilevarsi quanto segue.
Il motivo è, in punto, inammissibile poiché presuppone
come ancora esistente (ed applicabile nella concreta
fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della
sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della
modifica dell’art. 360, n. 5 c.p.c. apportata dal D.L. n.
83/2012, convertito nella L. n. 134/2012, essendo viceversa
denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto
decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti,
rimanendo -alla stregua della detta novella legislativaesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione ( Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
8053/2014).
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contratto

innanzi al notaio per la stipula del

”Parte ricorrente avrebbe dovuto far riferimento al novellato
n. 5 dell’art. 360 c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione
proposti contro sentenze pubblicate a partire dall’11.9.2012

In quest’ottica, non si sarebbe potuto limitare a denunciare
la insufficienza o contraddittorietà della motivazione, bensì
avrebbe dovuto dolersi dell’omesso esame circa un fatto
decisivo che fosse stato oggetto di discussione tra le parti.
Invero, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, primo
comma, n. 5), c.p.c., non è più configurabile il vizio di
contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la
norma suddetta attribuisce rilievo, come detto, solo
all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia
stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo
neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione
sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del
n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
13928 del 06/07/2015).
Inoltre, l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformato, va
inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 disp. prel. cod. civ., tenendo conto della prospettiva della
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(d.l. 83/12, conv. in I. 134/12).

novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio
di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti
costituzionali, supportando la generale funzione
nomofilattica della Corte di Cassazione.
Ne consegue che: a) l'”omesso esame” non può intendersi

l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che
risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di
discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come
vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli
principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come
vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più
l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo
che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di
argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, si
risolvano (ma non è il caso di specie) in una sostanziale
mancanza di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 7983 del
04/04/2014).
Da ultimo, va ricordato che, nel . rigoroso rispetto delle
previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,
secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve
indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il
“dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,
il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”,
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che “omessa motivazione”, perché l’accertamento se

fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori
non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze

In definitiva, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal
testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale
e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione.
2.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e
ritenuto, il motivo va, nel suo complesso, respinto ed il
ricorso, conseguentemente, rigettato.
3.-Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P. Q. M .
La Corte
e condanna il ricorrente al

rigetta il ricorso

pagamento in favore dei contro ricorrenti delle spese
del giudizio, determinate in C 4.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

Così _deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
24 ottobre 2017.

Il Presjdente
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