Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3123 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 08/02/2011), n.3123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4266-2010 proposto da:

B.M., C.L. e P.P.A. eredi di

C.G., G.A., L.R., LO.

V., M.A., R.M.E., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TRASTEVERE 244, presso lo

Studio dell’avvocato FASSARI CLAUDIO, che li rappresenta e difende,

giusta procura ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1291/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

16.12.08, depositata il 11/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Claudio Fassari che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.M. ed altri sei dipendenti dell’Agenzia delle Dogane inquadrati nella 9^ qualifica funzionale, poi confluita nell’Area C, posizione economica C3 di cui al C.C.N.L. del comparto ministeri, avevano evocato in giudizio avanti al Tribunale di Alessandria, quale giudice del lavoro, l’Agenzia, lamentando che questi, in applicazione del C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998-1999, gli attribuisse illegittimamente un trattamento economico deteriore rispetto a quello del personale del soppresso ruolo direttivo ad esaurimento, nonostante l’identità di mansioni e l’avvenuta confluenza nella medesima Area; avevano pertanto chiesto la piena equiparazione a tale ultimo personale.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Torino hanno respinto la domanda.

In particolare, la Corte territoriale ha escluso la violazione da parte del Ministero del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49), relativo all’obbligo di parità del trattamento contrattuale dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in ragione del fatto che la differenziazione sarebbe stata, nel caso in esame, giustificata dalla pregressa disciplina concernente il personale del soppresso ruolo ad esaurimento.

Avverso tale sentenza, propongono ora ricorso per cassazione i lavoratori, con due motivi;

Resiste alle domande l’Agenzia.

Con il primo mezzo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 13 del CCNL 1998/2001 alla luce del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2; con il secondo violazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 43 laddove abroga il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72 e violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria depositata dai ricorrenti;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, essendosi già affermato (Cass. n. 11982 del 17/05/2010) che “Il riconoscimento, in sede di contrattazione collettiva, di un trattamento di maggior favore ai dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali già inquadrati nella 9^ qualifica funzionale, ruolo soppresso e ad esaurimento, rispetto agli altri dipendenti appartenenti alla qualifica C3 – all’interno della quale il personale del ruolo ad esaurimento era confluito – non introduce una illegittima discriminazione in danno di lavoratori svolgenti le medesime mansioni, trovando il trattamento differenziato la propria legittimazione nella previsione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, che ha mantenuto una separata considerazione delle ex qualifiche ad esaurimento rinviando alla successiva contrattazione collettiva quanto alla determinazione del regime economico, ed una giustificazione – oltre che nel carattere meramente temporaneo della differenziazione – nel diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti”.

Si è rilevato con detta sentenza che le qualifiche ad esaurimento indicate provengono dal riordino dei ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (a seguito della istituzione della dirigenza), effettuato dal D.P.R. n. 748 del 1972, il cui art. 60, stabiliva che “Le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica …” (comma 3). Il successivo art. 61, stabiliva poi il trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento, rapportando lo stipendio annuo lordo dell’ex ispettore generale e dell’ex direttore di divisione o equiparate “a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica” (successivamente elevandolo, rispettivamente al 95% e all’85% dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità, con il D.L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 12, convertito nella L. n. 432 del 1981, e poi incrementandolo del 15%, con il D.L. n. 413 del 1989, art. 1, comma 2), oltre a determinate indennità, proventi e compensi in precedenza spettanti.

La nona qualifica funzionale venne invece istituita dal D.L. n. 9 del 1986, art 2, convertito nella L. n. 78 del 1986, che stabilì il relativo trattamento economico iniziale in misura non superiore al 90% (92% a norma del D.L. n. 413 del 1989, art. 1, comma 4) di quello del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, mentre le relative mansioni vennero successivamente determinate, con la procedura contrattuale prevista dalla L. n. 93 del 1983, dal D.P.R. n. 266 del 1987. Infine, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4 nel sopprimere i ruoli ad esaurimento, conservando peraltro le qualifiche al personale che le rivestiva, descrisse le funzioni attribuite a quest’ultimo in termini analoghi a quelle relative al personale della 9^ qualifica, stabilendo che “il trattamento economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all’art. 45” e, mantenendo pertanto, nonostante la sostanziale equiparazione di fatto delle mansioni, una considerazione separata delle ex qualifiche ad esaurimento, sia quanto alla descrizione delle mansioni, che con riguardo alla qualificazione delle stesse e al trattamento economico attribuito (ancorchè nel frattempo con differenziale ridotto), rispetto alla 9^ qualifica (in senso analogo, cfr. Cass. 29 settembre 2000 n. 12914), Successivamente e in coerenza con questa direttiva di fondo, la contrattazione collettiva ha inquadrato i dipendenti dei due gruppi nella medesima qualifica C3, ma mantenendo, ancora nell’ultima tornata contrattuale del quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999, un trattamento economico differenziato, attraverso l’attribuzione alle qualifiche dell’ex ruolo ad esaurimento di un incremento retributivo leggermente superiore a quello degli altri appartenenti alla qualifica C3. Trattamento differenziato, che trova quindi la propria legittimazione nel citato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, e comunque la propria giustificazione (sull’argomento della parità, di trattamento nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione inteso come generalizzato divieto di trattamenti ingiustificatamente differenziati cfr. Cass. 5 giugno 2001 n. 7617), oltre che nel carattere necessariamente temporaneo della differenziazione, anche nella considerazione del diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti, come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, la quale ha pertanto ritenuto legittimo il comportamento dell’Amministrazione attuativo della disposizione contrattuale collettiva di comparto.

Ritenuto che pertanto il ricorso va rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, liquidate in Euro trenta, oltre tremila Euro per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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