Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3123 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 25/10/2016, dep.07/02/2017),  n. 3123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 10560 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

KEPOS BUSINESS S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore,

S.G. rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso,

dall’avvocato Roberta Melas (C.F.: MLS RRT 65C67 B354Z);

– ricorrente –

nei confronti di:

WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

procuratore e legale rappresentante, F.V. rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato

Gianluca Brancadoro (C.F.: BRN GLC 56P08 F839I);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

5642/2013, depositata in data 21 ottobre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

25 ottobre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Servello Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Kepos Business S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A. chiedendo la risoluzione per inadempimento di quest’ultima di un contratto di fornitura di servizi telefonici (servizio denominato “SMS Gate Plus”) ed il risarcimento del danno.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Kepos Business S.r.l., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Wind Telecomunicazioni S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1218 e 1385 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1217 e 1218 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Si premette che il secondo motivo di ricorso è senz’altro inammissibile nella parte in cui denunzia i vizi di motivazione previsti nella abrogata formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (ottobre 2013).

Sono di conseguenza altresì inammissibili le censure con le quali si lamenta la mancata ammissione delle prove per testi, questione che potrebbe a sua volta avere esclusivo rilievo sotto il profilo del vizio di motivazione, non risultando avanzata alcuna specifica denunzia di error in procedendo.

Per quanto attiene alle censure di violazione di legge, i due motivi di ricorso sono certamente connessi, e anzi in parte coincidenti, onde ne è possibile la trattazione congiunta.

Essi sono infondati.

La corte di appello ha deciso la controversia escludendo la sussistenza di un grave inadempimento della Wind Telecomunicazioni S.p.A., rilevante ai fini dell’art. 1455 c.c., ed affermando anzi che la mancata esecuzione del contratto era in sostanza imputabile proprio alla Kepos Business S.r.I., il cui comportamento non era stato improntato al principio di buona fede previsto dall’art. 1375 c.c..

Così facendo, ha applicato correttamente i principi di diritto affermati da questa Corte in ordine alla necessità di valutare i reciproci comportamenti delle parti, secondo il principio di buona fede contrattuale, ai fini della decisione in ordine alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. (si veda in proposito, ad es., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19879 del 29/09/2011, Rv. 619536, secondo la quale “ai fini della valutazione della sussistenza dell’inadempimento nei contratti sinallagmatici, il giudice – alla luce dei criteri legali e, primo fra tutti, quello dell’esecuzione del contratto secondo buona fede di cui all’art. 1375 c.c., che impone di evitare il pregiudizio dell’interesse della controparte alla corretta esecuzione dell’accordo ed al conseguimento della relativa prestazione, non potendosi invocare a giustificazione l’altrui errore, ove agevolmente rilevabile e rimediabile senza dover sopportare sforzi o costi sproporzionati al risultato – deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti e, segnatamente, delle eventuali negligenze di entrambe le parti, l’una nei confronti dell’altra, non essendo sufficiente che abbia riguardo alla condotta, ancorchè negligente, di una sola di esse”; in senso sostanzialmente conforme, per quanto attiene alla necessità di valutare i reciproci comportamenti delle parti e/o di tener conto a tal fine anche del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 336 del 09/01/2013, Rv. 625330; Sez. 3, Sentenza n. 15363 del 28/06/2010, Rv. 613983; Sez. 3, Sentenza n. 13208 del 31/05/2010, Rv. 613381; Sez. 3, Sentenza n. 10182 del 04/05/2009, Rv. 608010; Sez. 3, Sentenza n. 2458 del 30/01/2009, Rv. 606574; Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 26/01/2006, Rv. 587847; Sez. 2, Sentenza n. 14034 del 01/07/2005, Rv. 582469; Sez. 2, Sentenza n. 11784 del 07/09/2000, Rv. 540027).

Le ulteriori censure avanzate finiscono dunque per risolversi, in concreto, nella contestazione della motivazione in fatto e della valutazione della gravità dei reciproci inadempimenti delle parti: la società ricorrente contesta la ricostruzione dello svolgimento dei fatti operata dalla corte di appello, e lamenta che questa avrebbe erroneamente ritenuto che il proprio comportamento costituiva un ingiustificato rifiuto della prestazione contrario a buona fede, mentre avrebbe dovuto ritenere prevalente l’inadempimento della controparte.

Ma è evidente che, una volta esclusa la violazione dei principi di diritto sopra richiamati, le censure in questione non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, trattandosi in definitiva di una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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