Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31229 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18273-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15 presso

lo studio dell’avvocato BENEDEFIO GARGANI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5325/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

Che:

con ricorso affidato a quattro motivi, Gina Tralicci ha impugnato la sentenza n. 5325/2018 del Tribunale di Roma che ne rigettava l’appello avverso la decisione del Giudice di pace della medesima Città che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta da Intesa Sanpaolo S.p.A. all’esecuzione intentata ai suoi danni in base ad ordinanza di assegnazione di crediti pronunciata in favore di essa Tralicci;

che resiste con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale ha depositato memoria la parte controricorrente;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Considerato che è preliminare e assorbente (in termini similari, su controversia in larga parte analoga tra le stesse parti e caratterizzata da identiche modalità di formulazione del ricorso, se non pure sovrapponibile a quella in esame: Cass., 21396/2018, Cass., S.U., n. 30754 e n. 30755 del 2018; successivamente: tra le molte, Cass. n. 12871/2019, Cass. n. 12872/2019, Cass. n. 12873/2019) il rilievo per cui la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in violazione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il quale consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., S.U., n. 11653/2006);

che, infatti, il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria dei fatti di causa, consta della riproduzione della scansione dell’ordinanza di assegnazione, di un precetto, di uno stralcio del ricorso in opposizione della debitrice Intesa, nonchè di una laconica quanto incompleta esposizione di alcune circostanze del giudizio di primo e di secondo grado, senza peraltro dare contezza intelligibile delle ragioni della decisione di primo grado e di quella di appello;

che, inoltre, l’esposizione dei motivi di ricorso è caratterizzata dalla pedissequa trascrizione di brani estratti dagli atti di causa, riportati in carattere corsivo virgolettato, giustapposti alla pedissequa trascrizione di massime di questa Corte, o passi motivazionali delle relative sentenze; gli uni e gli altri frammisti alla fotoriproduzione di atti di causa;

che, pertanto, sussiste la violazione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo consentita alla Corte l’idonea comprensione della complessiva vicenda processuale (cfr. Cass., Sez. U., nn. 16628 del 2009 e 5698 del 2012), il che esime dal dover esaminare, e perfino dal dover in questa sede riportare, o meglio ricostruire, il contenuto dei motivi di ricorso, in quanto a questo scopo si dovrebbe come detto attingere aliunde;

che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nonna dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA