Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31227 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. U Num. 31227 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

Data pubblicazione: 29/12/2017

SENTENZA
sul ricorso 6480-2017 proposto da:
PIOMBI LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

6)Sti

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO,
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
DI MILANO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
DI CASSAZIONE;

avverso la sentenza n. 382/2016 del CONSIGLIO

NAZIONALE

FORENSE, depositata il 30/12/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del

07/11/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Fatto
L’avv. Lucio Piombi impugna, deducendo quattro motivi e formulando
istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento, la
sentenza disciplinare del consiglio nazionale forense (CNF) che ha
rigettato il ricorso proposto dall’incolpato avverso la sentenza del
Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bergamo (COA) che gli
infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale per la durata di mesi tre.
All’avvocato Piombi veniva contestata, a seguito di esposto del sig.
Valentino Ravasio la violazione degli artt. 6,8 e 36 canone 1, C.N.F.
poiché, senza aver ricevuto alcun specifico mandato, si sarebbe
occupato di questioni esorbitanti rispetto all’incarico professionale
effettivamente ricevuto (avente per oggetto soltanto la valutazione
delle eventuali iniziative da adottare al fine di addivenire alla divisione
di alcuni beni immobili attraverso l’impugnazione di due delibere
societarie), predisponendo una nota spese concernente onorari

Ric. 2017 n. 06480 sez. SU – ud. 07-11-2017

– intimati –

asseritamente dovuti in relazione a tale attività, comprendente anche
questioni non ricomprese nell’incarico ricevuto.
Veniva anche contestata la violazione degli artt. 6,8 e 43, comma 2,
C.N.F. poiché, in relazione alla citata attività professionale, avrebbe
richiesto al cliente il pagamento di somme non soltanto non dovute,

patrimonio immobiliare, oggetto di possibile divisione e non – come
invece avrebbe dovuto fare – sulla quota di pertinenza del sig.
Ravasio. veniva. Veniva respinta, con ordinanza n. 11.7.2017
n.17115, l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’abrogato
codice deontologico forense, nonché del nuovo codice deontologico
forense, nonchè illogicità e contraddittorietà della decisione del CNF
nella parte in cui dichiara di condividere interamente le conclusioni
del COA di Bergamo e per aver considerato “non dovuto” anche il
compenso

per

l’attività

svolta

su

incarico

asseritamente

effettivamente ricevuto e non, come erroneamente qualificato,
“abusivo”; con il secondo motivo deduce violazione di legge per
illogicità e sviamento di potere con riferimento ai principi richiamati
nella sentenza impugnata in tema di applicazione delle tariffe forensi,
censurando il criterio di calcolo applicato dal COA per valutare e
sanzionare la condotta dell’incolpato; deduce col terzo motivo
violazione di legge in relazione al principio di tipicità degli illeciti e
sanzioni disciplinari ed ai criteri applicativi della nuova disciplina
prevista dal nuovo codice deontologico forense;con l’ultimo motivo
lamenta violazione di legge in ordine alla proporzionalità della
sanzione irrogata a suo carico dagli organi disciplinari.
2. I motivi che precedono sono inammissibili nella parte in cui
censurano sostanzialmente

la sentenza, sia pure sotto il profilo

formale della violazione di legge, per un vizio motivazionale

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ma anche eccessive, in quanto calcolate sul valore dell’intero

cancellato dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. in
I. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile anche alle decisioni d’appello del
CNF che come quella all’esame sono state pubblicate dopo 1’11
settembre 2012 (Cass. sez. un. nn. 8053 s. del 2014).
In relazione al primo motivo non sussiste contraddittorietà della

perplessa, quando si parla di “competenze non dovute”, non avendo
il CNF confuso i piani delle diverse contestazioni, nei due capi di
incolpazione, dei fatti aventi ad oggetto, rispettivamente, l’aver
svolto attività professionale oltre i limiti del mandato ed avere
richiesto competenze, per l’attività intra-mandato, non corrispondenti
ai criteri delle tariffe forensi (cfr pag. 15 sentenza).
In relazione al secondo motivo va osservato che, nell’ottica della
sentenza, ha valore rafforzativo il richiamo alle tariffe e ai criteri di
cui al d.m. n. 127/2004 e alla relativa giurisprudenza, avendo il CNF
affermato l’eccessività delle competenze richieste mediante l’uso
scorretto dello scaglione corrispondente all’intero valore della
controversia, dovendo applicarsi criteri diversi

ai fini della

determinazione del valore della causa (cfr pag. 21 sentenza)
In relazione al terzo e quarto motivo la giurisprudenza di questa
Corte ha già affermato che i Consigli locali dell’ordine degli avvocati
esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i
relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine
forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai
professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe
professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione
disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come
in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un
potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del
rapporto che si instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine
dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno

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motivazione della sentenza, neppure sotto il profilo della motivazione

dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che
l’associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta
ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi (Cass. ez. U,
Sentenza n. 9097 del 03/05/2005)
Anche nel nuovo codice deontologico, fondato sulla tendenziale

trovano applicazione, in quanto attraverso il sintagma “per quanto
possibile”, previsto dall’articolo tre, comma tre, I. 247/2012 è
possibile contestare l’illecito anche sulla base della norma di chiusura
che prevede che ” la professione forense deve essere esercitata con
indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e
competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e
rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”
Il nuovo codice deontologico ha previsto, degli articoli 9 e 12 i doveri
fondamentali sanciti dalla I. n. 247/2012 legittimando la trasposizione
delle vecchie regole nel nuovo codice deontologico.
Anche con riferimento all’apparato sanzionatorio, ispirato alla
tendenziale tipizzazione delle sanzioni, è prevista nel nuovo codice
deontologico, entrato in vigore il 16 dicembre 2014, una disciplina
analiticamente strutturata negli art. 20 e 21 che consente di
rapportare la sanzione alle condizioni soggettive dell’incolpato e alle
circostanze in cui si sono realizzati i fatti contestati.
Il CNF, con riferimento al quarto motivo, ha graduato la pena, in
applicazione

del criterio previsto dal citato articolo 21 cit., con

valutazione non soggetta a sindacato di legittimità, non rivestendo
certamente la valutazione del CNF i caratteri di abnormità.
Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla
determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi
di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da
un’autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che
ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3,

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tipizzazione degli illeciti deontologici degli avvocati, tali principi

secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde,
trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va
esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì
non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entità delle
stesse tra un minimo ed un massimo che ove graduabili, siano

1578) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9097 del 03/05/2005)
Va conseguentemente rigettato il ricorso
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività
difensiva degli intimati.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 7
novembre 2017
Il Consigliere estensore
Domenico Cindemi

III Presidenti/
enato ,6o

prestabilite dalla normativa statuale (R.D.L. 27 novembre 1933, n.

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