Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31226 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5030-2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO ZITO;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5/2018 del TRIBUNALE di PALMI, depositata il

03/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

Che:

con ricorso affidato a cinque motivi, G.M. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Palmi, resa pubblica in data 3 gennaio 2018, che dichiarava la nullità del precetto opposto dalla Groupama Assicurazioni S.p.A., con condanna della stessa G. a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente;

che il Tribunale osservava: 1) che l’opposizione era da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto relativa al difetto della notifica del titolo esecutivo; 2) che l’opposizione era tempestiva per esser la notificazione intervenuta nel termine di venti giorni dalla notificazione del precetto; 3) che il precetto opposto era affetto da nullità “sotto il duplice profilo della mancata notifica del titolo esecutivo e della carenza di indicazione, nel precetto, della data di tale notifica”;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Groupama Assicurazioni S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 112 c.p.c., per aver il Tribunale, per un verso, accolto l’opposizione per un motivo diverso (mancata indicazione della data sia dell’apposizione di formula esecutiva della sentenza, sia della notifica del titolo) da quello effettivamente proposto dall’opponente (ossia, mancata indicazione e notificazione del titolo esecutivo) e, per altro verso, per aver erroneamente pronunciato una sentenza di nullità del precetto anzichè di cessazione della materia del contendere. Lamenta, inoltre, la ricorrente la violazione dell’art. 617 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente accolto un’opposizione agli atti esecutivi inammissibile, in assenza del primo atto esecutivo da cui far decorrere il termine di venti giorni indicato dalla legge;

a.1) il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

Esso, anzitutto, non censura specificatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata che (in alternativa alla nullità per carenza di indicazione nel precetto della data di notificazione del titolo esecutivo) fonda la nullità del precetto anche sulla mancata notificazione del titolo esecutivo. Là dove, in ogni caso, giova rammentare che nell’espropriazione forzata promossa in forza di ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonchè del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva, in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell’art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicchè, in assenza di tali indicazioni, l’atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quello che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 22510/2014; analogamente Cass. n. 23894/2012: “non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., u.c., la nullità del precetto conseguente all’omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c., per far valere il vizio della mancata osservanza dell’art. 479 c.p.c., comma 1; sia quando, unitamente a quest’ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.”).

Inoltre, quanto al profilo della mancata pronuncia di cessazione della materia del contendere, si osserva che tale declaratoria presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla – e oggetto di contestazione dalla controparte comporta la necessità che il giudice ne valuti l’idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti (Cass. n. 2063/2014).

Nel ricorso si deduce soltanto di come “sostanzialmente” nel corso del giudizio, e precisamente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., anche l’opponente (che nell’atto di opposizione aveva concluso per la declaratoria di nullità del precetto) avrebbe dato atto della cessazione della materia del contendere, senza tuttavia indicare, nel rispetto del principio di principio di specificità e di localizzazione processuale (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), il contenuto proprio di tale asserzione difensiva ed anzi evidenziando come la stessa opponente abbia, nella successiva memoria di replica, nuovamente contestato la validità del precetto per mancata notificazione del titolo esecutivo, quale posizione che si pone in contrasto con una convergenza delle parti sul venir meno della materia del contendere.

Infine, inammissibile è anche l’ulteriore censura relativa alla violazione dell’art. 617 c.p.c., giacchè non coglie la ratio della decisione, armonica rispetto alla previsione dell’art. 617 c.p.c., per cui le opposizioni relative alla regolarità formali del precetto, attenendo al controllo dello svolgimento del processo esecutivo e non essendo la stessa esecuzione ancora iniziata, sono disciplinate non dal primo, ma dal comma 2 di detta disposizione, là dove, per il resto, la doglianza contravviene all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in assenza di indicazione puntuale del contenuto e della localizzazione dell’atto di opposizione e della relativa notifica;

b) con il secondo mezzo è dedotta al “nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 100,115 e 116 c.p.c., o, in via subordinata, violazione e falsa applicazione di norme del diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento agli artt. 100,115 e 116 c.p.c.”, per aver erroneamente il giudice di merito accolto l’opposizione agli atti esecutivi pur in assenza di un interesse ad agire di parte opponente, così come emerge da alcuni atti prodotti dalla stessa in giudizio e dalla non contestazione delle deduzioni ed eccezioni di parte opposta;

b.1) il motivo è inammissibile, essendo confezionato, anzitutto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in assenza di indicazione del contenuto specifico degli atti processuali su cui esso si fonda e, segnatamente, della rispettiva localizzazione processuale.

In ogni caso, è comunque inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacchè, alla luce delle citate Cass. n. 2063/2014 e di Cass. n. 23894/2012, nell’ipotesi di violazione delle norme sulle forme del processo esecutivo, l’effettiva utilità che dalla nullità dell’atto l’opponente possa ricavare, sussiste ogniqualvolta l’adempimento formale sia imposto dalla legge quale requisito di validità dell’atto; pertanto l’omissione dell’adempimento ovvero l’inosservanza delle forme prescritte impongono di dichiarare la nullità dell’atto, venendo meno, sì, gli effetti in capo al destinatario, a meno che non ricorre un’ipotesi di sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., u.c., Di qui, l’interesse a proporre opposizione avverso il precetto non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo, al fine di ottenerne la nullità e dunque porre nel nulla l’intimazione e l’avvertimento ex art. 480 c.p.c., comma 1, impedendo il regolare inizio dell’azione esecutiva e ciò, a prescindere dalla conoscenza che la parte opponente abbia dell’esistenza e del contenuto del titolo esecutivo.

E’, altresì, inammissibile in quanto nel ricorso per cassazione, per un verso, “la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”; per altro verso, “la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. n. 11892/2016);

c) con il terzo mezzo è prospettata nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli art. 156 e 157 c.p.c., o, in via subordinata, violazione e falsa applicazione di nonne di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento agli art. 156 e 157 c.p.c., per aver il giudice di merito erroneamente accolto l’opposizione nonostante non vi sia alcuna norma che sancisca la nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, che non poteva comunque essere dichiarata d’ufficio (in assenza di specifico motivo di parte), nonchè perchè sussisteva, in ogni caso, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in forza della stessa proposizione dell’opposizione.

c.1) il motivo è inammissibile per le ragioni già evidenziate in sede di esame dei motivi che precedono;

d) con il quarto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al mancato esame delle eccezioni e delle deduzioni in tema di applicazione dell’art. 100 e art. 617, comma 2, e art. 156 c.p.c., e omesso esame degli atti e documenti di causa in violazione degli art. 112,115 e 116 c.p.c., per aver il Tribunale esaminato la sola domanda di parte opponente senza vagliare le questioni e le dirimenti eccezioni di parte opposta;

d.1) il motivo è inammissibile, giacchè il vizio censurato non è riconducibile al paradigma del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. tra le altre Cass., S.U., n. 8053/2014), che attiene all’omesso esame di “fatto storico”, decisivo e discusso tra le parti, e non all’omesso esame di difese ed eccezioni di parte, ovvero alla carente valutazione di atti e documenti processuali;

e) con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento, o in via subordinata, ai sensi del n. 5, dell’articolo cit., violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice di merito omesso di rispondere alle eccezioni (indicate nel quarto motivo) dedotte nel corso del giudizio dall’odierno ricorrente;

e.1) il motivo è inammissibile sia (in via assorbente) per difetto di specificità e, soprattutto, localizzazione processuale (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) in relazione agli e documenti su cui si fonda, ma anche perchè il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di questioni processuali (Cass. n. 1876/2018, Cass. n. 25154/2018);

che la memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile per essere non solo illustrativa, ma anche integrativa e/o emendativa delle ragioni originarie di censura, non fornisce argomenti idonei a scalfire le considerazioni che precedono;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata compagnia di assicurazioni.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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