Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31226 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2344-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILIPPO FINOCCHIARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1114/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania del 12 giugno 2017, la quale ha respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che si difende con controricorso il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;

– che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. a), b) e c), perchè la corte del merito ha avuto riguardo ad una persecuzione religiosa, invece mai dedotta, in luogo che a quella effettivamente esistente per ragioni di appartenenza ad un gruppo etnico, di cui alla lett. c) predetta;

– che il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perchè la corte territoriale avrebbe omesso di accertare la situazione del Ghana, dove egli teme reazioni di natura etnica;

– che il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e art. 5, (rectius, art. 6),comma 2, perchè la corte del merito non ha considerato come nella specie egli teme danno da parte di soggetto non statuali, in quanto non gli è offerta protezione dallo stato medesimo;

– che il quarto motivo lamenta l’omesso esame circa fatto decisivo, consistente nell’avvelenamento dei suoi genitori;

– che il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 2008, art. 5, comma 6, perchè egli si trova in una condizione di vulnerabilità, per le precarie situazioni di salute e l’instabilità del suo paese, con radicamento nel territorio nazionale;

– che tutti i motivi sono inammissibili;

– che, invero, la corte territoriale ha ritenuto, con insindacabile accertamento di fatto, come l’istante non sia stato oggetto di atti persecutori da parte di istituzioni pubbliche, alle quali neppure si è rivolto per averne protezione:

– che ha affermato come, secondo il suo racconto, egli teme reazioni da parte sia della sua famiglia, sia degli oppositori, che non lo vorrebbero alla carica di capo villaggio invece dalla prima perorata pur senza il suo consenso: ma egli non è stato esposto a violenza indiscriminata, trattandosi di meri contrasti tra diverse fazioni entro il villaggio ed il rischio di danno grave non è effettivo, perchè le aggressioni non sono probabili; nè la lentezza del sistema giudiziario del Ghana o il sovraffollamento delle carceri, a fronte del miglioramento complessivo del paese (esecuzioni capitali in fatto sospese, suffragio universale, Costituzione, ratifica delle convenzioni sui diritti umani, divieto di tortura), sia pure in presenza di segnalazioni di trattamenti violenti, però non sistematici o generalizzati, integrano i presupposti per le misure richieste; infine, ha ritenuto che le deduzioni circa l’instabilità del paese e l’inadeguatezza del sistema sanitario non possano nemmeno integrare i requisiti per la protezione umanitaria, non essendo stati neppure allegati elementi da cui derivi che il richiedente – che, come egli deduce nel ricorso, è affetto da una patologia attualmente remissiva – non possa ricevere cure nel suo paese;

– che, in definitiva, la corte territoriale ha esaminato pienamente le domande proposte, ed ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, dilungandosi in una motivazione accurata ed esauriente nell’esporre le ragioni che hanno portato la medesima alla decisione di rigetto del gravame;

– che, dunque, le censure svolte con il ricorso per cassazione consistono in una richiesta di rinnovazione del giudizio sulle allegazioni e le prove, allo scopo di pervenire alla diversa valutazione del merito;

– che, pertanto, il ricorso, sotto l’egida del vizio di violazione di legge mira invece a sottoporre di nuovo – il giudizio di fatto, inammissibile tuttavia in sede di legittimità;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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