Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31225 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 459-2018 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACOMO ALESSANDRO MODICA;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 1340/2017 del GIUDICE DI PACE di RAGUSA,

depositata il 10/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Don. LOREDANA

NAZZICONE;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che viene proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il provvedimento con il quale il Giudice di pace di Ragusa ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi del t.u. n. 286 del 1998, art. 13, nei riguardi del decreto di espulsione;

– che l’amministrazione non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistere i presupposti di cui all’art. 380- bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il primo motivo lamenta l’omesso esame della eccezione di invalidità della notifica del decreto espulsivo, per essere il ricorrente un soggetto incapace naturale per infermità mentale;

– che il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione “dell’istituto della rimessione in termini in relazione all’art. 116 c.p.c.”, perchè dalla documentazione in atti risultava il suo stato di patologia;

– che il terzo motivo lamenta la “violazione dell’accertamento della illegittimità dell’atto amministrativo da parte del giudice ordinario”, che avrebbe dovuto disapplicarlo;

– che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il giudice di pace ha ritenuto il ricorso tardivo, perchè proposto oltre il termine di trenta giorni D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 18, mentre la richiesta di rimessione in termini è stata reputata inaccoglibile, avendo il giudice stesso ritenuto che non vi è prova di detta incapacità, dato che anzi il ricorrente è affetto da patologia che comunque gli permetteva di comprendere il provvedimento e l’esigenza di rivolgersi ad uno specialista legale, come palesato anche dall’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno dall’istanza di riesame al riguardo presentata;

– che, dunque, ciò palesa come sia stato ben esaminato il fatto esposto nel motivo, nè risulta che si discutesse della invalidità della notificazione;

– che il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti;

– che non occorre provvedere sulle spese;

– che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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