Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31224 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31224 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 29184-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, Agente della riscossione per la
Provincia di Catania, in persona del Direttore Generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI,
4, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO GIACONIA;
– con troricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 29/12/2017

NICOLOI, .elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato
e difeso dall’avvocato VINCENZO PETRALIA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4670/17/2015 della COMMISSIONE

di CATANIA, depositata 1’11/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Catania, la quale aveva accolto il ricorso di Nicolò Alì avverso
un’iscrizione ipotecaria, riguardante cartelle esattoriali per gli
anni 1997-2002;
Considerato:
che il ricorso è articolato in tre motivi;
che, col primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 57 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR non avrebbe considerato che
l’attività dell’Ufficio sarebbe stata di carattere difensivo, anche
in sede di impugnazione, non soffrendo così di alcuna
preclusione;

Ric. 2016 n. 29184 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA

che, col – 5~.-do, la ricorrente deduce violazione dell’art. 112
cp:*c. per omessa pronunzia, in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.:
il giudice di appello non avrebbe tenuto .conto di quanto
censurato dall’ufficio col proprio gravame, in relazione
all’inefficacia del condono tombale invocato dal contribuente;

n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 comma
2° n. 4 D.Lgs. n. 546/1992, giacché il rinvio per relationem alla
sentenza di primo grado non darebbe alcun atto delle ragioni
del convincimento dei giudici;
che gli intimati hanno resistito con controricorso e che, mentre
Riscossione Sicilia s..p.a. ha aderito alle conclusioni della
ricorrente, Nicolò Alì le ha contrastate, sostenendo fra l’altro
l’inammissibilità del ricorso, perché avrebbe contestato solo
una delle due rationes decidendi;
che tale eccezione è destituita di fondamento, giacché il punto
riguardante la mancata produzione di adeguata
documentazione circa le ragioni del credito poste a base
dell’iscrizione è oggetto del secondo motivo di ricorso;
che il terzo motivo, dotato di priorità logica, è infondato,
giacché la sentenza impugnata non è priva di una pur minima
motivazione;
che il primo motivo è fondato;
che, nel giudizio tributarìo, il divieto di proporre nuove
eccezioni in sede di gravame, di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546
del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto,
consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti
modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre
non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e,
cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario
o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili
Ric. 2016 n. 29184 sez. MT – ud. 05-12-2017
-3-

che, col terzo, si assume la violazione dell’art. 132 comma 2°

_CS.ez. 6-5, n. 11223 del 31/05/2016; Sez. 6-5, n. 23587 del
21/11/2016);
– che l’inefficacia della dichiarazione integrativa per la presenza
di una causa ostativa di cui al comma 14° art. 9 I n. 282/2002
integra una eccezione in senso improprio, non soggetta alle

anche, per un’ipotesi simile Sez. U, n. 1518 del 27/01/2016);
che anche il secondo motivo è fondato;
che, infatti, a fronte di un motivo specifico e circostanziato
(imperniato sulla rilevanza dell’azione penale, quale ragione
per l’iscrizione a ruolo del credito erariale), la CTR si è limitata
a richiamare la fondatezza delle motivazioni della CTP, che a
sua volta richiamava quelle del contribuente, aggiungendo che
l’Ufficio non aveva prodotto adeguata documentazione circa le
ragioni del credito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso, accoglie il primo,
assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Regionale della Sicilia, in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

preclusioni di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr.

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