Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31224 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33026-2018 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AD ALBERTO 6,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONAIY DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati DARIO

BOTTURA, DANIELA ANZIANO;

– controricorrente –

contro

BANCO DI NAPOLI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4860/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 12/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

-secondo quanto risulta dalla sommaria esposizione dei fatti di causa, il Banco di Napoli S.p.A. ha proposto opposizione ad un atto di precetto di pagamento intimatogli dall’avvocato Orlando Gennaro;

-il Giudice di Pace di Napoli ha accolto l’opposizione; -il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione di primo grado;

-ricorre l’avvocato Orlando, sulla base di due motivi; -l’INPS resiste con controricorso, mentre l’altro intimato non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede; -essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato radicalmente inammissibile.

Non risulta assolto l’onere processuale di sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3).

Il ricorso stesso, infatti, risulta redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, ed in quanto tale è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (fra le tante, da ultimo, Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771). La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è infatti, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso (fra le tante: Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013, Rv. 628973 – 01).

Il ricorso per cassazione cd. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018, Rv. 647702 – 01), circostanza che peraltro non

può ritenersi sussistere nel caso di specie.

II ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, in data 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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