Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31224 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23785-2017 proposto da:

PREFETTURA di ASCOLI PICENO, QUESTURA di ASCOLI PICENO, MINISTERO

DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti in

carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.H.M.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 20/2017 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO,

depositata il 16/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che viene proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Ascoli Piceno ha accolto il ricorso proposto ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 13, nei riguardi del decreto di espulsione emesso dal prefetto;

– che l’intimato non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistere i presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, per essersi il giudice di pace limitato a constatare che il provvedimento è stato notificato in lingua italiana, e non nella lingua madre o in quella veicolare, senza, tuttavia, affatto accertare se il soggetto conosce detto idioma: come di fatto è, essendo stato in tal caso egli espulso per la seconda volta, in quanto nuovamente rintracciato in Italia pur dopo il primo decreto di espulsione del 2016, divenuto definitivo per rigetto dell’impugnazione, proprio in quanto fu, in quel caso, accertata la sua perfetta conoscenza della lingua italiana; tale conoscenza, secondo l’impugnante, emergeva dalle schede delle interviste svolte;

– che il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nella conoscenza della lingua italiana;

– che i due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente fondati;

– che, invero, il giudice ha accertato la notificazione in lingua italiana, ma si è limitato ad annullare il provvedimento constatando mancare la traduzione nella lingua madre, senza accertare se la lingua italiana fosse invece compresa dal soggetto stesso;

– che, secondo consolidato orientamento, l’omessa traduzione del decreto nella lingua madre dell’interessato non comporta la nullità del provvedimento di espulsione, ove lo straniero conosca la lingua italiana e di tale circostanza venga fornita la prova, anche in via presuntiva (v. Cass. 21 luglio 2017, n. 18123; nonchè Cass. n. 23216/2005, Cass. n. 17558/2010);

– che, nel caso di specie, il Giudice di pace ha del tutto omesso di verificare, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, se lo straniero fosse a conoscenza della lingua italiana;

– che, dunque, il provvedimento impugnato va cassato, perchè il Giudice di pace accerti se la parte ivi impugnante conosce la lingua italiana, in caso di esito positivo esaminando il merito del ricorso; al medesimo si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia innanzi al Giudice di pace di Ascoli Piceno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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