Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31222 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31222 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 27856-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PENNAZZI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO HINNA
DANESI, che lo rappresenta e difende;

– controrícorrente avverso la

sentenza

n. 5782/28/2015 della COMMISSIONE

TRIBUTARI A REGIONALI di ROMA, depositata il 04/11/2015;

Data pubblicazione: 29/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Rilevato che:
1. la C.T.R. del Lazio, a seguito di rinvio disposto con ordinanza
di questa Corte n. 16863/14, ha accolto il ricorso in riassunzione del

dichiarando dovuto il rimborso delle maggiori ritenute Irpef operate
sul relativo trattamento di previdenza integrativa aziendale (Fondo
PIA, divenuto poi FONDENEL) con l’aliquota prevista per
l’indennità di fine rapporto (tassazione separata), piuttosto che con
l’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale (rendimento di
polizza assicurativa) — sulla scorta di una certificazione rilasciata
attestante i rendimenti netti conseguiti nel periodo di
interesse (corrispondenti a quelli risultanti da perizia di parte) sulla
base del presupposto che “essendo il capitale PIA frammisto a tutto il
patrimonio dell’Elle!, la redditività degli accantonamenti effettuati a bilancio per il
finaniamento delle relative prestaioni è stata pari a quella ottenuta in maniera
generale dall’intero patrimonio dell’Enel”;
2. con due motivi di ricorso l’amministrazione deduce: 1)
“viola.zione degli artt. 63 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e 384 c.p.c.”, in per

z

avere la C.T.R. violato il .`principio di diritto enunciato nella senten a di
rinvio, secondo cui l’Oaliquota del 12,50% può trovare applicaione soltanto sugli
importi corrisposti dal Fondo che derivino effettivamente dall’investimento sul

z

mercato finan iario, da parte dello stesso Fondo, del capitale accantonato e ne
costituiscono il rendimento”; 2) “violaione dell’art. 2697 c.c.”, per avere “la
CI R quantificato il rendimento sulla base di una certificnione identica ad altre la
cui valena probatoda è stata ripetutamente e costantemente esclusa” da questa
Corte;

Ric. 2016 n. 27856 sez. MT – ud. 19-10-2017
-2-

contribuente Pennazzi Massimo, già dirigente dell’Enel s.p.a. —

3. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto
l’adozione della motivazione semplificata.

Considerato che:
4. i due motivi di ricorso, che in quanto connessi possono essere
esaminati congiuntamente, sono fondati;
la decisione impugnata risulta infatti in contrasto con

l’orientamento di questa Corte (nettamente prevalente rispetto a talune
decisioni di segno diverso), in base al quale “le prestaioni erogate in Io’rma
capitale a soggetto iscritto, da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.
124 del 1993, a lo’ ndo di preriden.;:a complementare aziendale (quale Fondenel,
in precedena P.i.a.) sono assoggettate a duplice trattamento tributario: a) agli
importi maturati a decorrere dall’i gennaio 2001, si applica interamente il
regime di tasscqione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17
T.U.I.R.; b) agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestaione è
assoggettata al regime di tassr.qione separata di cui all’art. 16, comma i, lett. a e
ad.

17

per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente

all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessaione del rapporto di lavoro;
mentre, alle somme tivenienti dalla liquidaione del cd. rendimento – per tale
Olicitamente intendendosi il rendimento netto imputabile alla gestione sul
mercato del capitale accantonato – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla
L n. 482 del 1985, art. 6. Secondo il vincolante principio di diritto imposto dalla
decisione di rinvio, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il discrimine
tra l’applicaione dell’aliquota del 12,50% e la sottoposione a tassaione
separata va, dunque, riferito alla ricorrena o meno di concreta gestione sul mercato
del capitale accantonato” (ex multis, tra le più recenti, Cass. Sez. VI-5, n.
15835/17; Cass. Sez. V, nn. 15038/17, 14394/17, 13278/17, 1183111837/17, 11625/17, 10285/17, 720/17, 583-588/17; ma già in
precedenza v. Cass. un. 23472/16, 19489/16, 18220-18225/16,
2600/16, 10604/15, 5614/15, 1977/15, 17365/14, 8310/14, 6380/14,
Ric. 2016 n. 27856 sez. MT – ud. 19-10-2017
-3-

5.

3130-3136/14,

3132/14,

22950/13,

22492/13,

12491-12496/13,

7724-7728/13, 23520/12, 14498/12, 8320/12, 5376/12, 280/12,
29583/11);

,

6. in particolare, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il
principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 13642/11 implica la
“ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato

linan5ziario”, con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del
Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “i/ rendimento di
gestione conseguito in relaone a tale impiego, giustificandosi solo ri,±petto a
quest’ultimo rendimento l’affermata tassaione al 12,50%”; di conseguenza,
gravando sul contribuente che impugni il rigetto di una istanza di
rimborso — quale attore in senso sostanziale — l’onere di provare il
fondamento della sua pretesa, questi è tenuto a dimostrare quale sia la
parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto
d’investimento sui mercati di riferimento, non senza che detto onere
probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero
rinvio “al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, non
contenente alcuna specificaione

utifiati per la quantificnione della

voce rendimento, così da chiarire se si trattasse effettivamente di incremento della
quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in loqw di investimenti
effettuati dal gestore sul mercato” (in termini, ex aliis Cass. scz. V, n.
,

720/17; conf. Cass. sez. V, ord. nn. 13278-13281/17);
7. in conclusione, s’intende dare seguito all’orientamento in base
al quale il più favorevole criterio impositivo di cui si è detto può
trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo
investimento da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale
accantonato, e che ne costituiscono il rendimento; orientamento a tal
punto maturato e sedimentato da superare, per tutte le motivazioni
ripetutamente illustrate nelle decisioni di questa Corte, anche i profili
Ric. 2016 n. 27856 sez. MT – ud. 19-10-2017
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necessità di una

di pretesa incostituzionalità dell’art. 6, L. n. 482 del 1985, prospettasti
a pag. 13 e ss. Del controricorso;
8. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice di
appello, affinché questi, attenendosi ai principi sopra richiamati, “ai fini
della defìnkione dell’ammontare dell’eventuale credito restitutorio del contribuente

contribuente corri3ponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato
del capitale accantonato e calcolando, quindi, le imposte dovute dal contribuente,
con applicaione solo alla parte suddetta delle somme erogate dell’aliquota del
12,50% secondo la disciplina dettata dalla L n. 482 del 1985,

ad.

6, fermo

restando, per il residuo, il regime di tassaione separata di cui al D.P.R. n. 917
del 1986, art. 16, comma 1, lett. a, e art. 17” (in terminis, da ultimo, Cass.
sez. V, sent. n. 12267/17).
9. il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della
presente fase del giudizio.

P.Q.M.
acoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del
.Fe.e. diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.

accerti se (ed eventualmente quale) parte delle somme complessivamente erogate al

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