Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31222 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6082-2018 proposto da:

I.P., M.M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

PONTECORVO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO CANNIZZARO;

– ricorrente –

contro

DOBANK SPA quale mandataria di FINO 1 SECURITISATION SRL” in persona

del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato

IGNAZIO ABRIGNANI, rappresentata e difesa dall’avvocato EVELINA

MARIA FRANCESCA LEONINI;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 4570/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Unicredit s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, i coniugi I.P. e M.M.A., chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di costituzione in trust stipulato dai convenuti, col quale essi avevano conferito beni immobili di loro proprietà.

A sostegno della domanda la Banca attrice espose, tra l’altro, che il convenuto I. era fideiussore della medesima e che l’atto di conferimento pregiudicava le sue ragioni di credito.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e rilevando che il trust era stato costituito a tutela dei bisogni della famiglia e, in particolare, in favore di uno dei figli della coppia, affetto da grave invalidità.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di costituzione del trust e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dai coniugi soccombenti e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 3 novembre 2017, ha rigettato il gravame ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte che il trust non era stato sciolto se non con l’apposito atto notarile stipulato soltanto nel corso del giudizio di secondo grado, per cui la decisione di primo grado era corretta. Neppure in appello, però, poteva essere accolta la domanda dei coniugi di cessazione della materia del contendere, perchè l’atto notarile di scioglimento del trust non comprendeva tutti i beni di proprietà dell’ I., essendo rimasti esclusi un vano ad uso deposito ed alcuni terreni. E poichè anche la M. aveva partecipato all’operazione, pur non essendo debitrice della Banca, la condanna alle spese doveva essere rivolta anche nei suoi confronti.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano ricorrono I.P. e M.M.A. con unico atto affidato a due motivi.

Resiste la doBank s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., ed entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 100,112 e 345 c.p.c.; con il secondo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c..

La tesi ivi sostenuta è che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dello scioglimento del trust e che la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di compensazione delle spese di lite in relazione alla M., che non era debitrice e non era a conoscenza dell’esposizione debitoria del marito.

2. I due motivi, da trattare congiuntamente nonostante la loro diversità, sono entrambi privi di fondamento.

2.1. La sentenza impugnata, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato e sottratto a riesame in questa sede, ha rilevato, come si è detto, che il trust in oggetto era stato sciolto solo al termine del giudizio di appello e che lo scioglimento non comprendeva tutti i beni.

Va osservato, innanzitutto, che il primo motivo di ricorso risulta infondato, perchè la pronuncia di cessazione della materia del contendere, data la sua natura totalizzante, non poteva essere emessa se non in presenza di un espresso consenso da parte della Banca creditrice, che nel caso in esame non risulta ci sia stato. Esula, del resto, dai poteri di questa Corte compiere un accertamento di merito relativo all’effettiva consistenza patrimoniale dei due beni immobili che sono rimasti esclusi dallo scioglimento del trust, allo scopo di accertare se la garanzia patrimoniale del creditore fosse sufficientemente protetta o meno. D’altra parte, la Corte d’appello ha dato atto che lo scioglimento del trust era avvenuto nel corso del giudizio di appello e, anzi, alla fine dello stesso, cioè dopo l’assegnazione della causa a sentenza, per cui di tale circostanza il giudice di secondo grado non era obbligato a tenere conto.

Pacifica è, del resto, nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale l’atto di costituzione in trust è atto a titolo gratuito, assoggettato a revocatoria secondo le regole generali fissate per tale tipo di atto (v. la sentenza 3 agosto 2017, n. 19376, nonchè le ordinanze 4 aprile 2019, n. 9320, e 15 aprile 2019, n. 10498). 2.2. Quanto al secondo motivo, avente ad oggetto la condanna alle spese nei confronti della M., il Collegio osserva che la Corte di merito ha ritenuto di estendere anche nei suoi confronti la condanna, benchè ella non fosse debitrice, con una motivazione che, seppure stringata, è tuttavia assolutamente chiara e non censurabile. Per cui non sussiste l’omissione di pronuncia, posto che la Corte d’appello ha provveduto sul punto, illustrando le ragioni della predetta decisione ed evidenziando l’avvenuta partecipazione anche della moglie alla costituzione del trust.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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