Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31222 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 03/12/2018), n.31222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19266-2017 proposto da:

R.F., B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DISCESA DE’ CESARINI 49, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

NASO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONELLO STIGLIANO;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS SCPA, UNICREDIT SPA;

– intimate –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.F. e B.A. locavano l’immobile di loro proprietà, sito in (OMISSIS), all’Istituto bancario Credito Italiano S.p.A., per il periodo di nove anni, oltre rinnovo di legge. In data 31 gennaio 2016 scadeva il predetto contratto di locazione giusta disdetta manifestata ai ricorrenti in ragione di tale circostanza, le parti transigevano l’insorgenda controversia. In data 27 settembre 2016 l’immobile veniva riconsegnato, sebbene con riserva formulata dei ricorrenti. Successivamente venivano contestate all’istituto bancario le precarie condizioni igienico sanitarie della riconsegna dell’immobile. Non essendo stato possibile giungere ad una composizione bonaria della controversia i locatori proponevano innanzi al Tribunale di Bari un accertamento tecnico preventivo al fine di verificare lo stato degli immobili. In data 4 luglio 2017 il Tribunale di Bari depositata l’ordinanza con la quale dopo aver rilevato che era intervenuto un accordo tra le parti dichiarava inammissibile la domanda e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite favore dell’istituto bancario.

2. Avverso tale ordinanza R.F. e B.A. propongono ricorso per cassazione con un unico motivo.

3. L’Unicredit Business Integrated Soluzions S.C.p.a. regolarmente intimato non ha svolto attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti censurano la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al combinato disposto degli artt. 91,92,696 e 696 bis c.p.c., nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per vizio di motivazione apparente, ovvero di motivazione omessa, carente, generica, perplessa o incomprensibile in ordine alla affermata natura definitiva del provvedimento de quo.

Lamentano l’errore dell’ordinanza impugnata che nel dichiarare l’inammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo abbia poi condannato gli odierni ricorrenti al pagamento delle spese in favore dell’Unicredit.

6. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, e in considerazione dei differenti orientamenti di questa Corte ed in particolare di Cass. 19498/2015, Cass. 21756/2015, Cass. 12386/2018, Cass. 5698/2013, reputa il Collegio, di rinviare la causa alla Pubblica udienza della sezione ordinaria.

7. La Corte rinvia la causa alla Pubblica udienza della sezione ordinaria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla Pubblica udienza della sezione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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