Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31221 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5271-2018 proposto da:

CONDOMINIO CENTRO LA PLAYA, in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUONA 288,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ANGELETTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANINO CASTI;

– ricorrente –

contro

ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO TOZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANNA MARIA PANIGADA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 631/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Condominio Centro “La Playa” convenne in giudizio la Abbanoa s.p.a. davanti al Tribunale di Cagliari e – sulla premessa di essere titolare di un’utenza idrica cui erano collegati un contatore generale ed i singoli contatori dei componenti del Condominio – rilevò che nel periodo tra il 2005 ed il 2011 il contatore aveva misurato consumi del tutto eccessivi, da connettere ad un cattivo funzionamento del contatore generale. Aggiunse che la società convenuta aveva sostituito il contatore difettoso in data 23 aprile 2011 e che da quel momento in avanti i consumi registrati erano stati nettamente inferiori. Chiese, pertanto, che fossero determinati i consumi effettivi del periodo suindicato, con conseguente calcolo della minore somma dovuta alla società Abbanoa.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda dell’attore e proponendo domanda riconvenzionale per la condanna del Condominio al pagamento delle fatture emesse, per la somma complessiva di Euro 398.543,75.

Espletata istruttoria con lo svolgimento di una c.t.u. e la produzione di documenti, il ‘Tribunale rigettò la domanda principale, accolse quella riconvenzionale e condannò il Condominio attore al pagamento della somma richiesta dalla convenuta, con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 6 luglio 2017, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorre il Condominio Centro “La Playa” con atto affidato a due motivi.

Resiste la Abbanoa s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la società controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte di merito avrebbe compiuto un’errata valutazione delle prove e, in particolare, della c.t.u., che aveva accertato il malfunzionamento del contatore Originario.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., sul rilievo che la società Abbanoa era gravata dell’onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alla sua obbligazione derivante dal contratto di somministrazione, onere che essa non avrebbe assolto, così come non avrebbe dimostrato il fondamento del credito riconosciuto dalla sentenza in esame.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

Ed invero la Corte d’appello, con una motivazione supportata dall’analisi dei documenti e dell’espletata c.t.u., ha spiegato che era risultato dimostrato che, effettivamente, il contatore originariamente installato dalla società fornitrice era malfunzionante; tale difetto, però, si era tradotto in un’indicazione dei consumi a discapito della società Abbanoa ed a favore del Condominio oggi ricorrente, per cui in realtà ciò aveva arrecato danni alla società fornitrice e non all’utente.

A fronte di tale accertamento in fatto, che questa Corte non può più mettere in discussione, il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè si risolve in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, cioè in una sollecitazione ad ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito; il secondo motivo, invece, è privo di fondamento perchè, pur essendo stato dimostrato l’inadempimento della società fornitrice sotto il profilo dell’indicazione di una quantità d’acqua non rispondente a quella fatturata, in realtà detto errore si è risolto in un vantaggio per il cliente e in un danno per la società Abbanoa.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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