Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31221 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 03/12/2018), n.31221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1325-2018 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUE MACELLI

106, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO CESAREO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO MARIA FERRARI;

– ricorrente –

contro

P.P.M., EREDI P.L., P.M., PI.LE.,

p.l.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 21644/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.R. ha proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 21644/2017, depositata il 19 settembre 2017.

Gli intimati P.P.M., P.M., Pi.Le. e p.l. non hanno svolto attività difensive.

Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’ammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perchè la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

La causa ebbe inizio con citazione del 14 settembre 2005 di P.R., il quale convenne davanti al Tribunale di Milano i fratelli L. e Paola, nonchè i rispettivi coniugi di questi ultimi, P.C.L. e p.l., in relazione all’eredità dalla madre G.A. e dal padre C.: 1) per sentir dichiarare la simulazione e la nullità dell’atto di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS), in quanto donazione indiretta dei genitori in favore dei fratelli L. e P., nonchè dell’atto di compravendita dalla madre G.A. in favore del fratello L., avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS), in quanto donazione dalla madre in favore del figlio; 2) nonchè per proporre domande di divisione e riduzione delle donazioni lesive della quota di legittima e di collazione del secondo immobile alla massa ereditaria, previa riduzione della disposizione lesiva della quota di riserva, e di divisione in parti uguali tra coeredi. Le domande di P.R. vennero rigettate dal Tribunale, e la Corte d’Appello di Milano respinse l’appello dello stesso con sentenza dell’11 ottobre 2013. Nel corso del giudizio di secondo grado, a seguito della morte di P.L., si erano costituiti in prosecuzione le eredi p.l., Pi.Le. e P.M.. Fu proposto ricorso per cassazione in due motivi da P.R. e lo stesso venne dichiarato inammissibile con l’ordinanza della Corte di cassazione n. 21644/2017, sulla base della seguente motivazione: “Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso per omessa notifica. Invero, ex actis risulta che la notificazione dello stesso nei confronti di P.P.M. è stata eseguita al suo difensore nel giudizio d’appello (avv. Carla Martinelli) a Milano, via Lamarmora n. 19. Alla stregua della relata di notifica, quest’ultima non si è perfezionata, in quanto l’avv. Martinelli si è trasferito in via Fontana n. 5. Senonchè, alla stregua della intestazione della sentenza d’appello, in quel grado la P. era elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Martinelli, che già all’epoca risultava a via Fontana n. 5. Si è, pertanto, in presenza di una notifica non perfezionatasi per fatto imputabile allo stesso notificante. Per quanto l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte tenda ormai ad inquadrare il vizio nell’ambito della nullità, come tale sanabile, da un lato, occorre tener presente che nessuno degli intimati ha svolto difese e, dall’altro, che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve, comunque, riattivare il processo notifica torio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016). Viceversa, anche a voler prescindere dalla ascrivibilità in via esclusiva al mittente del mancato perfezionamento, non risulta documentata una ripresa del procedimento notificatorio. Non è revocabile in dubbio, del resto, che si sia in presenza di un litisconsorzio necessario, avendo l’originario attore chiesto la declaratoria di apertura delle successioni legittime dei genitori (di cui P.P.M. è una dei tre eredi legittimari) e, all’esito della dichiarazione di nullità dei due atti di trasferimento e/o della collazione o riduzione di legittima delle donazioni, la divisione dei compendi ereditari”.

Espone il ricorrente per revocazione che la relata di notifica del 27 dicembre 2013 avesse invece documentato come, in seguito alla mancata notifica del ricorso a P.P.M. in via Lamarmora 19, essendosi l’avvocato domiciliatario trasferito in via Fontana n. 5, la notificazione era poi stata effettuata proprio al diverso indirizzo di via Fontana n. 5. P.R. ha inserito nel ricorso per revocazione copia della relata di notifica e di una dichiarazione dell’ufficiale giudiziario che eseguì l’adempimento.

Ai fini del vaglio di ammissibilità del ricorso per revocazione, deve allora considerarsi effettivamente affetta da errore di fatto revocatorio la decisione della Corte di cassazione che si fondi sull’asserita mancanza della notifica del ricorso per cassazione (nella specie, a P.P.M. presso il domicilio eletto in via Fontana n. 5), ove questa, invece, risulti dagli atti comunque eseguita (Cass. Sez. L, 10/07/2015, n. 14420).

Il Collegio non ritiene, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per revocazione, essendo denunciata l’erronea supposizione nella ordinanza di cassazione della non avvenuta notificazione del ricorso presso lo studio del difensore domiciliatario, trasferitosi in via Fontana 5, Milano, errore, dunque, che concerne un atto interno al giudizio di cassazione. Pertanto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4, il Collegio rinvia la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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