Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31220 del 29/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 31220 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 5311-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FELIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in RON1A, VIA MONTE ZEBIO 28, presso
lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIANMARCO ABBADESSA, SALVATORE
ABRAMO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/12/2017

avverso la sentenza n. 3426/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 03/08/2015;
lette le memorie ex art. 380-bis c.p.c. depositate dalla controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
1. oggetto del giudizio è un avviso di liquidazione per il recupero
di imposte di registro, ipotecarie e catastali, a seguito di registrazione,
tra il 2003 ed il 2004, di atti di trasferimento immobiliare per i quali
era stata richiesta l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 33,
comma 3, L. 388/2000 ed all’art. 76, L. 488/2001, negata dall’Ufficio
stante il mancato adempimento della condizione edificatoria prevista
nel quinquennio;
2. il giudice d’appello nell’accogliere il gravame della contribuente,
hanno sostenuto che, considerata quale data di inizio del termine per
l’utilizzazione dell’area quella di stipula dell’ultimo dei ventotto atti di
compravendita e tenuto conto delle cause di forza maggiore
evidenziate dalla società (instaurazione di un giudizio penale per
tentata truffa ai danni della società), la condizione prevista dalla legge
doveva ritenersi rispettata, essendo state “inkiate le opere” e “realkato
Un mani/Atto significativo sotto il profilo urbanistico”, non occorrendo invece
la ultimazione dei lavori entro tale termine;
3. l’amministrazione ricorrente lamenta, con unico motivo, la
violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 33, L. 388/2000, dovendo
ritenersi non avverata nella fattispecie, difformemente da quanto
ritenuto dai giudici della C.T.R., la condizione prevista dalla norma
dell’integrale realizzazione, secondo le prescrizioni del piano
particolareggiato, delle potenzialità edificatorie dell’area;
Ric. 2016 n. 05311 sez. MT – ud. 19-10-2017
-2-

partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

4. nelle memorie ex art. 380-bis c.p.c. la controricorrente ha
sollevato una eccezione di giudicato esterno in relazione all’analoga
sentenza n. 1222/17/15 resa inter partes dalla stessa C.T.R.•in pari data,
avente ad oggetto l’atto di compravendita del 14/05/2003 registrato il
30/05/2003, serie IV, num. 006177, riguardante altra particella di

l’Agenzia delle entrate non aveva proposto ricorso per cassazione
(giusta attestazione di passaggio in giudicato rilasciata il 7.10.2017);
5. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:
6. va preliminarmente respinta l’eccezione di giudicato esterno, in
quanto afferente una particella di terreno ed un atto pubblico diversi
da quelli oggetto del presente giudizio, e soprattutto implicanti — per
quanto si va a dire nel merito del ricorso — un distinto accertamento in
fatto; per completezza si rileva altresì che dagli atti e documenti
allegati dalla stessa contribuente emerge che essa aveva
preliminarmente eccepito l’inesistenza dell’atto di compravendita
14/05/2003 registrato il 30/05/2003, al n. 6177, per non avere la
società “mai portato a registraione atti ai quali sia stato assegnato il n. 6177”,
in quella data essendo stato “registrato altro distinto e diverso atto avente n.
6172” (v. ricorso introduttivo, pag. 6), e ciò trova conferma nella
perizia giurata del 27/10/2009 ove, tra gli atti elencati, figura la
dicitura “n. 6177 (in effetti 6172)”;
7. nel merito, il ricorso è fondato, dovendosi confermare
l’orientamento di questa Corte per cui “La frmizione del beneficio
dell’assoggettamento all’imposta di registro dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie
e catastali in misura fissa, previsto dalla L 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33,
comma 3, vigente ratione temporis per i trasje’ ripieni/ di immobili situati in aree
Ric. 2016 n. 05311 sez. MT – ud. 19-10-2017
-3-

terreno inclusa nella medesima area, dal momento che avverso di essa

soggette a piani urbanistici particolareggiati, postilla l’integrale realizazione, entro
il quinquennio dall’acquisto, delle poten.zialità edificatorie dell’area”, e quindi —
conformemente alla ratio di agevolare l’attività .edificatoria e favorire lo
sviluppo equilibrato del territorio — “l’integrale reali aione delle opere
previste nel piano” secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico,

solo parzialmente l’intervento edificatorio previsto” (v. Cass. sez. \T1-5, n.
20304/16, n. 12047/16; sez. V, n. 15838/16,
14277/16, n. 13423/16, n. 1991/15;

n. 14891/16, n.

risulta invece isolato il

precedente di Cass. n. 1087/13, invocato nella memoria ex art. 380-bis
c.p.c., che reputa a tali fini sufficiente il rilascio della concessione
edilizia e l’effettivo inizio dei lavori);

7.1. in proposito, dopo aver precisato “come sia pacifico orientamento
di questa Corte, quello secondo cui la disposkione agevolativa sia ispirata alla
ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificaione (…)
connesso ancquisto dell’area e sia di stretta intelpreta,zione come tutte le norme
che, diminuendo il carico fiscale, incidono su/ principio dinuaglianza, il principio
impositivo e quello di capacità contributiva (artt. 3, 23 e 53 Cost.)” (Cass. sez.
V, n. 14277/16; cfr. nn. 14981/16, 14277/16, 25491/15, 722/15),
questa Corte di recente . ha definitivamente chiarito che, “ferma restando
l’esigen.za di elle. ttiva utilizzazione edificatoria nel quinquennio, non essendo
sufficiente il semplice avvio dei lavori di costruzione con ottenimento delle
relative autorizazioni amministrative, il requisito di agevolazione può pertanto
individuarsi, in analogia con quanto disposto dell’art. 2645 bis c. c., 1/. c., anche
quando l’edificio, ancorchè non del tutto completato, sia stato pur tuttavia eseguito
al rustico, con Mitra perimetrali e copertura. Così da assumere nitide
caratteristiche funzionali e di reale trasformaz-ione edificatoria del suolo, in
verificabile confò rmità alle pres-akioni urbanistiche che hanno consentito
l’intervento e giustificato Pagevola.zione” (Cass. sez.V , n. 11691/17);
Ric. 2016 n. 05311 sez. MT – ud. 19-10-2017
-4-

non essendo perciò applicabile laddove l’acquirente “abbia realiato

7.2. nella fattispecie in esame, dagli atti di causa emerge che alla
scadenza del quinquennio (27/10/2009) non si era ancora verificata
l’integrale realizzazione dell’intervento ‘edificatorio; ed infatti, dalla “perkia, tecnica giurata” del 27/10/2009 prodotta dalla contribuente (e
richiamata a pag. 12 del controricorso) risulta che l’originaria

2008, con ulteriore “progetto di variante presentato al Comune di Misterbianco
il 13/08/2009” (pag. 2) e — soprattutto — che alla data del 26 ottobre
2009 risultavano realizzati solo

“un edificio allo stato di rustico”

(fondazioni, pilastri, travi, copertura e ,tamponarrienti esterni) ed un
altro edificio, “sempre allo stato di rustico”, in cui però mancavano ancora
la “collocckione di circa il 20% di copertura .. e di circa il 30% di tamponature
esterne”), mentre i lavori eseguiti nella residua area circostante erano
relativi “ad opere di movimento terra, alla creckione di fondckioni per altri corpi
aggiuntivi, ad opere di sostegno e J-ottojóndckione della viabilità, di stabilickione
dei pendii, opere idrauliche di contenimento del torrente Cubba, predi,s oskione
delle aree a verde e di quelle destinate a parcheggio”;
7.3. il giudice a quo si è invece limitato a ritenere non necessaria
l’ultimazione dei lavori nel termine di legge, e genericamente “su raente
che, entro il quinquennio, le opere vengano inkiate e venga rea/i ato
manufatto signdicativo sotto il profilo urbanistico”, senza accertare in
concreto se tutte le opere previste fossero state almeno eseguite “al
rustico, con mura perimetrali e copertura”, secondo il criterio di
riferimento individuato nell’art. 2645 bis, ultimo comma, c.c.;
8. quanto all’ulteriore aspetto in discussione, si ritiene che, a
prescindere dall’astratta applicabilità dell’esimente. della forza maggiore
alle fattispecie agevolative, su cui si sono registrati nel tempo diversi
orientamenti, è comunque pacifico — anche per quello favorevole —*
che “la causa di Io-ra maggiore idonea ad impedire la decaderka dalle
Ric. 2016 n. 05311 sez. MT – ud. 19-10-2017
-5-

concessione edilizia del 2 febbraio 2005 era stata prorogata 1’8 agosto

agevolazioni fiscali deve essere caratteriata dai requisiti di non imputabilità al
contribuente, necessità e imprevedibilità” (Cass. sez. VI-5, n. 864/16),
dovendosi trattare di > “una causa oggettiva ed assoluta di impossibilità rispetto
alla condkione dell’agevolckione” (Cass. sez. V, n. 18040/16; cfr. Cass. Sez.
VI-5 2256/16, 24573/14, 2552/03);

realizzazione dell’intervento edificatorio (nel pur ampio termine
quinquennale fissato dalla norma) non riveste le caratteristiche di
assolutezza sopra descritte, essendosi la controricorrente limitata a
dedurre che, a seguito della denuncia penale sporta dall’amministratore
contro ignoti, “la società rion operava, a causa dell’assoluta incertea
sull’effettiva proprietà delle quote” per un periodo di (soli) “trenta mesi” e
che, a fronte del rinvio a giudizio degli imputati “in data 28 giugno
2006”, (solo) “in data 31 ottobre 2007” essa presentava “una richiesta di
variante alla concessione edilkia per l’ampliamento della superficie di piano del
Centro commerciale”, per poi “riprendere, seppure in modo ridotto, l’attività
imprenditoriale”, e quindi avanzare, (solo) “in data 19 giugno 2008”, una
richiesta di “proroga di trenta- mesi alla concessione edilkia del 02 maqv 2005
.. rinunciando al richiesto ampliamento” (v. pag. 3-4 controricorso);
9. la sentenza va quindi cassata con rinvio per un nuovo
e1. -f accertamento conforme al principio riepi ogato

per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R.
della Sicilia — sezione distaccata di Catania, in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio legittimità.

8.1. nel caso di specie, l’addotto impedimento all’integrale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA