Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31220 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5026-2018 proposto da:

COMUNE DI ROMETTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO CAPPELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato IDA SCANU, rappresentata

e difesa dall’avvocato MAURIZIO RAO;

– controricorrente –

contro

UNIPOLSAL S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 761/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.R. convenne in giudizio il Comune di Rometta, davanti al Tribunale di Messina, chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta avvenuta in una buca coperta da fogliame e cartacce sita in una via del centro cittadino.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata della società assicuratrice Fondiaria per essere manlevato in caso di condanna.

Si costituì anche la società assicuratrice, eccependo la non operatività della polizza e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 6.494,34, oltre ad Euro 170 a titolo di spese mediche, con interessi, rivalutazione e con il carico delle spese di giudizio; contestualmente, il Tribunale rigettò la domanda di manleva nei confronti della società di assicurazione.

2. La pronuncia è stata appellata dal Comune soccombente e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 5 luglio 2017, ha rigettato il gravame, ha conferma la decisione di primo grado ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Messina ricorre il Comune di Rometta con atto affidato ad un unico motivo.

Resiste R.R. con controricorso.

L’Unipolsai Assicurazioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., degli artt. 115 e 116c.p.c. e dell’art. 190 del C.d.S.

La censura rileva che dalle testimonianze assunte emergeva come la R. fosse caduta nel mentre stava camminando affiancata ad un gruppo di pedoni, in tal modo violando l’art. 190 cit.; oltre a ciò, lamenta che la danneggiata conosceva i luoghi, che la caduta era avvenuta in pieno giorno e che, perciò, la stessa era da imputare ad un comportamento non corretto da parte sua; sicchè la sentenza avrebbe violato le regole sulla responsabilità del custode.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Va innanzitutto osservato che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

2.2. La Corte d’appello, con un accertamento congruamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, non suscettibile di ulteriore modifica in questa sede, ha accertato che la buca in questione era invisibile in quanto coperta da cartacce e fogliame, e neppure segnalata; che la vittima era stata, in sostanza, costretta a camminare sulla carreggiata stradale, perchè il marciapiede, di ridotte dimensioni, era anche ingombro; che ella non poteva essere a conoscenza dello stato dei luoghi e che il Comune non aveva in alcun modo provato il caso fortuito, per cui era da ritenere sussistente l’obbligazione risarcitoria a titolo di custodia.

A fronte di tale motivazione il ricorso, pur prospettando in apparenza censure in diritto, si risolve nell’evidente sollecitazione ad un diverso e non consentito esame del merito, com’è reso evidente anche dal fatto che tende a rimettere in discussione le valutazioni delle testimonianze compiute dal giudice di merito.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.300, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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