Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3122 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3122 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

ricorrente

contro
GIGLIONE Pietro, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie
n. 22, presso l’avv. Igor Turco, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lo
Dico giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.
96/35/07, depositata il 16 novembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre

Data pubblicazione: 12/02/2014

2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo
Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in

l’illegittimità dell’avviso di recupero del credito d’imposta – previsto, per le
nuove assunzioni effettuate nei territori ivi indicati, dall’art. 7, comma 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 — emesso nei confronti di Pietro
Giglione in relazione ad una assunzione effettuata in data 10 ottobre 2000.
Il giudice d’appello ha ritenuto che il detto credito d’imposta spettava a
tutti i datori di lavoro che avessero incrementato il numero dei dipendenti
dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2003.
2. Il Giglione resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la
violazione del citato art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000,
formulando il quesito se, ai sensi di detta norma, “il credito d’imposta (…)
spetti per le assunzioni fatte in epoca posteriore al 1° gennaio 2001, ma non
per quelle anteriori”.
Il motivo è fondato.
La norma in questione, infatti, cioè il più volte menzionato art. 7, comma
10, secondo periodo, della legge n. 388 del 2000, stabilisce in modo
inequivocabile che l’ulteriore credito d’imposta previsto per gli incrementi
occupazionali nei territori ivi indicati spetta ai datori di lavoro che
effettuano nuove assunzioni “nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e
il 31 dicembre 2003”.
Il secondo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine alla
medesima questione, resta assorbito.
2. Pertanto, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza
impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per l’esame di eventuali
questioni rimaste assorbite, ad altra sezione della Commissione tributaria

2

epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata

ESENTE DA
SENS! 5:
mATERiiv

regionale della Sicilia, la quale provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa
la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.

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