Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3122 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 367/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/03/2005 R.G.N. 1941/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilita’

del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che:

1. la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data (OMISSIS) fra D.M. e Poste italiane s.p.a.;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a.; la lavoratrice e’ rimasta intimata;

3. in corso di causa Poste Italiane s.p.a. ha depositato dichiarazione, debitamente sottoscritta dal procuratore della societa’ ricorrente, oltre che dall’avvocato della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con le quali la societa’ ha rinunciato al ricorso nei confronti della lavoratrice per intervenuta transazione in sede sindacale;

4. il giudizio fra Poste Italiane s.p.a. e la lavoratrice deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

5. nulla deve essere deciso in tema di spese atteso il mancato svolgimento di attivita’ processuale da parte della lavoratrice rimasta intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara estinto il giudizio; nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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