Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3122 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16081-2018 R.G. proposto da:

M.F., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Anna Paola TODINI ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Benaco, n. 15, presso lo studio legale

del predetto difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6597/11/2017 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento in autotutela con cui l’Agenzia delle entrate, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata dalla ricorrente M.F., riduceva la pretesa fiscale incardinata in un avviso di accertamento sintetico emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 nei confronti della predetta contribuente per l’anno d’imposta 2007, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio rigettava l’appello principale proposto dalla M. ed accoglieva, invece, l’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente, in quanto proposto avverso il provvedimento di autotutela; eccezione riproposta dall’Agenzia delle entrate con le controdeduzioni d’appello che la CTR qualificava come ricorso incidentale.

Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 56, sostenendo che la CTR aveva errato sia nel qualificare come appello incidentale la mera riproposizione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso originario della contribuente, fatta dall’Agenzia delle entrate nelle controdeduzioni d’appello, sia nell’omettere di rilevare l’inammissibilità del motivo di impugnazione per mancata articolazione di specifici motivi.

Inoltre, il gravame incidentale è regolato dalle stesse forme prescritte per le controdeduzioni dell’appellato (art. 54, comma 2, e art. 23) e l’eccezione di inammissibilità del ricorso della contribuente, proposta dall’Agenzia delle entrate, vittoriosa nel merito in prime cure, nelle proprie controdeduzioni, è logicamente diretta ad ottenere sul punto nient’altro che la riforma della decisione di primo grado. Diversamente, il rilievo contenuto in quelle controdeduzioni sarebbe privo di senso giuridico, il che non è avendo chiaro intento di gravame incidentale, per come correttamente accertato dai giudici di appello, i quali hanno precisato, al riguardo, che “Nella specie l’Agenzia delle Entrate non si è limitata a reiterare l’eccezione formulata in 1 grado, ma ha motivatamente censurato la sentenza della CTP di Roma, indicando le ragioni alla stregua delle quali, non avendo la contribuente impugnato l’avviso di accertamento, era inammissibile l’impugnazione del provvedimento adottato in sede di autotutela dall’Ufficio” e chiedendo espressamente, “nel precisare le conclusioni, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario per tardività” (sentenza CTR, pag. 2).

La seconda censura, di genericità del motivo di impugnazione incidentale dell’Agenzia delle entrate, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto il contenuto di quel motivo, così impedendo a questa Corte di effettuare il necessario vaglio, ed è comunque infondata alla stregua del contenuto della sentenza impugnata come sopra riportato.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, censurando la statuizione di condanna alle spese processuali per non avere la CTR “disposto la compensazione delle spese di lite, come previsto dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel caso di mutamento giurisprudenziale rispetto a questioni dirimenti, come nel caso di specie”.

Il motivo è infondato.

Invero, “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306; conf., da ultimo, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019, Rv. 653610).

In estrema sintesi il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA