Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3122 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3122 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 25952-2014 proposto da:
RANALDI FRANCESCA, GAIARDONI LUIGI, CAIARDONI ROBERTO,
elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA
PICCINI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIULIANO DALFINI;
– ricorrenti contro

2017
2784
. R

CASATA LUCIA, CASATA ANNAMARIA, OTTOCA CASATA DI ROMAN
MASSIMO & C SAS, RIGONI MARIO, RIGONI PIERGIOVANNI,
RIZZINI PIERGIORGIO, RIZZINI GIOVANNI BATTISTA, RIZZINI
CHIOMENTO MARIA LUISA;
– intimati –

avver5n la

Rn -rt– nz2ì n.

709/2014 dOALA CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 08/02/2018

’ di VENEZIA, depositata il 27/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
CRICCHIO.

f

Rilevato che :
è stata impugnata da Ranaldi Francesca e gli altri ricorrenti
di cui in epigrafe la sentenza n. 789/2014 della Corte di
Appello di Venezia con ricorso fondato su un articolato
motivo.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
Con la sentenza oggi gravata innanzi a questa Corte veniva
rigettato l’appello proposto dalle medesime parti odierne
ricorrenti avverso la decisione del Tribunale di Verona n.
123/2008, integralmente confermata.
Con tale decisione il Tribunale di prima istanza, decidendo
su contrapposte domande delle parti in causa, accoglieva la
domanda di accertamento negativo di sussistenza di canone
locatizio proposta dalla Casata Lucia ed altri nei confronti di
Rigoni Gaetana e dei suoi eredi nonché di Ranaldi Francesca,
dei quali tutti venivano contestualmente rigettate le
domande.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
E’ stata depositata memoria dalle parti ricorrenti.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

Considerato che :
1.- Con il motivo del ricorso si censura in modo promiscuo
il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto
(art. 360, n. 3 c.p.c.) segnatamente degli artt. 1362 e ss.
c.c.”, nonché il “contestuale omesso esame di un fatto

c.p.c.) per omessa o insufficiente valutazione e motivazione
della fattispecie”
Quanto alla denunciata “omessa o insufficiente valutazione e
motivazione della fattispecie” il motivo è inammissibile
poiché presuppone come ancora esistente (ed applicabile
nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla
motivazione della sentenza nei termini in cui esso era
possibile prima della modifica dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
apportata dal D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n.
134/2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso
esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di
discussione tra le parti, rimanendo -alla stregua della detta
novella legislativa- esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ( Cass.
civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).
“Parte ricorrente avrebbe dovuto far riferimento al novellato
n. 5 dell’art. 360 c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione
proposti contro sentenze pubblicate a partire dall’11.9.2012
(d . I. 83/12, conv. in I. 134/12).
4

decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 360, n. 5

In quest’ottica, non si sarebbe potuto limitare a denunciare
la insufficienza o contraddittorietà della motivazione, bensì
avrebbe dovuto dolersi dell’omesso esame circa un fatto
decisivo che fosse stato oggetto di discussione tra le parti.
Invero, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, primo

contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la
norma suddetta attribuisce rilievo, come detto, solo
all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia
stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo
neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione
sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del
n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
13928 del 06/07/2015).
Inoltre, l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformato, va
inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 disp. prel. cod. civ., tenendo conto della prospettiva della
novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio
di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti
costituzionali, ed a preservare la generale funzione
nomofilattica della Corte di cassazione.
In relazione, poi, alla pretesa omessa valutazione di un fatto
decisivo deve affermarsi che è inammissibile il motivo del
5

comma, n. 5), c.p.c., non è più •configurabile il vizio di

ricorso che, pur se formulato a i se .nsi del n. 5 dell’art. 360

c.p.c. ( come novellato ex d.l. 83/12, conv. in I. 134/12 ed
applicabile ratione temporis ), svolge, nella sostanza, una
questione di valutazione in fatto attraverso il

generico

ricorso ad una “omessa valutazione di produzioni

storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale
o extratestuale, da cui esso risulti .esistente, del “come” e
del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione
processuale tra le parti e della sua “decisività”),

così hs.i-

riducendosi in una censura che presuppone come tuttora
vigente, nel suo vecchio testo, l’art. 360, n. 5 c.p.c.”.
In ordine, infine, al lamentato vizio di violazione di legge
deve osservarsi quanto segue.
La Corte territoriale, confermando la decisione del Tribunale
di prima istanza, ha – con corretta applicazione delle norme
di diritto e logica motivazione- interpretato che la postilla
inserita nel preliminare di vendita della nuda proprietà
dell’immobile sito in Villafranca Corso Vittorio Emanuele (ed
in origine locato alla società Ottica Casata) costituiva un
patto autonomo di natura personale.
La Corte distrettuale riteneva, quindi, che tale patto
prevedeva l’esonero dal pagament6 del canone di affitto e
non necessitava della trasfusione nell’atto pubblico.

6

documentali” (senza cioè specifica indicazione del “fatto

L’impugnata sentenza, nel decidere in ordine al gravame

(analogo a quello oggi qui in esame), aveva ritenuto che già
la prima decisione era “pienamente conforme ai canoni
ermeneutici dettati dagli artt. 1362 ss. c.c.”.
Inoltre la stessa Corte territoriale ha deciso uniformandosi ai

9786/2010).
Per di più la sollevata

doglianza in ordine alla pretesa

violazione di legge viene svolta in

totale assenza di

argomentazioni , sul punto, in diritto.
Infatti, parte ricorrente -pur denunciando la violazione o
falsa applicazione di legge- non ha svolto, come doveva,
specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e
perché determinate affermazioni in diritto della sentenza
impugnata siano in contrasto con :norme regolatrici o con
specifico orientamento e principio giurisprudenziale ( cfr., ex
plurimis : Cass. n. 635/2015).
Pertanto in difetto di ogni opportuna allegazione, ad opera
della parte interessata, in relazione ad orientamento
giurisprudenziale che possa far ritenere la gravata decisione
non conforme a principi enunciati da questa Corte, deve
reputarsi che l’impugnata sentenza,ha deciso facendo buon
governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili
nella fattispecie.

7

principi dettati da questa Corte ( Cass. n.ri 12268/2002 e

Parti ricorrenti, infatti,

nulla allegano o prospettano

validamente al fine di

poter far ritenere che

il

provvedimento gravato ha deciso la posta questione di
diritto in modo difforme rispetto alla giurisprudenza di
questa Corte.

2.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per. il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002, sì dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
24 ottobre 2017.
Il Presidente

8

Il motivo va, quindi, nel suo complesso respinto.

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Roma,

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