Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3122 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 25/10/2016, dep.07/02/2017),  n. 3122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 1629 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

P.D. (C.F.: (OMISSIS)), A.V. (C.F.: (OMISSIS))

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Pietro Migliosi (C.F.: MGL PTR 53D30 G478M);

– ricorrenti –

nei confronti di:

B.T. (C.F.: non dichiarato), GROUPAMA ASSICURAZIONI

S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia n.

440/2012, depositata in data 20 novembre 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

25 ottobre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Daniela Fischi, per delega dell’avvocato Pietro Migliosi,

per i ricorrenti;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Servello Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.V. e P.D. agirono in giudizio nei confronti di B.T. e della sua assicuratrice per la responsabilità civile, Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale. La B., in via riconvenzionale, chiese a sua volta il risarcimento dei danni subiti per il predetto sinistro, sull’assunto che la responsabilità per l’incidente fosse degli attori ovvero almeno in parte del Comune di Perugia (responsabile della manutenzione della strada in cui era avvenuto il sinistro).

A seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice di pace originariamente adito, la causa fu riassunta davanti al Tribunale di Perugia, e il contraddittorio fu esteso a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (assicuratrice della responsabilità civile degli originari attori) ed al Comune di Perugia.

Il tribunale rigettò tutte le domande proposte, ritenendo satisfattivo il risarcimento già corrisposto agli attori – nel corso del giudizio davanti al giudice di pace – dalla compagnia assicuratrice della B.. Condannò tra l’altro il P. e la A. a pagare le spese del giudizio riassunto in favore della Nuova Tirrena S.p.A..

La Corte di Appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono il P. e l’ A., sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

E’ infondato nella parte in cui viene dedotta la violazione dell’art. 38 c.p.c..

Secondo i ricorrenti il tribunale avrebbe dovuto decidere anche sulle spese della fase di giudizio svoltasi davanti al giudice di pace.

Ma i giudici di merito hanno ritenuto il contrario, facendo corretta applicazione del principio di diritto per cui il giudice che si dichiara incompetente deve provvedere sulle spese della fase di giudizio svoltasi davanti a lui (e la relativa statuizione è appellabile, e non impugnabile con regolamento di competenza: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011, Rv. 620334; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23727 del 19/11/2015, Rv. 638092; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016, Rv. 639916).

Necessario corollario del suddetto principio è che il giudice davanti al quale il processo sia riassunto deve provvedere solo sulle spese della fase della riassunzione e non anche su quelle della fase svoltasi davanti al giudice incompetente.

Per quanto attiene al dedotto vizio di motivazione, il motivo è invece inammissibile, in quanto formulato sulla base del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella specie in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (novembre 2012).

D’altra parte la censura in esame, per come è formulata, non coglie neanche in pieno la ratio decidendi della pronunzia impugnata.

La corte di appello non ha infatti ritenuto che l’ordinanza sulla competenza facesse stato sul merito della controversia, ma solo (del tutto correttamente, come si è visto) che avesse definitivamente in mancanza di impugnazione – liquidato le spese della fase di giudizio svoltasi davanti al giudice incompetente, e che di conseguenza dovesse provvedersi esclusivamente in relazione a quelle della fase successiva (per la correttezza dell’applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. nell’effettuare tale ultima operazione, può poi farsi rinvio a quanto si esporrà in relazione al terzo motivo di ricorso).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione degli art. 2043, 2056 e 1226 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Il motivo in esame – formulato in modo piuttosto confuso e generico, e con il quale i ricorrenti mirano a contestare la liquidazione dell’importo riconosciuto a titolo di danno – è inammissibile.

E’ senz’altro inammissibile la denunzia dei vizi di motivazione, in quanto formulata sulla base del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie non applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (novembre 2012). Sono altresì inammissibili – per le ragioni che si illustreranno – le censure di violazione di legge, riguardanti la determinazione complessiva del quantum del risarcimento riconosciuto agli attori, in relazione alle diverse voci della liquidazione (gli interessi compensativi, le spese mediche e di consulenza medica di parte, nonchè le spese legali, giudiziali e stragiudiziali, sostenute fino all’offerta banco iudicis da parte della compagnia).

2.1 Per quanto riguarda gli interessi compensativi, il motivo di ricorso in esame difetta di specificità e di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e non attinge tutte le ragioni della decisione.

I ricorrenti sostengono che l’importo del risarcimento sarebbe stato commisurato ai valori “in vigore alla data del sinistro” e sarebbe stato rivalutato)ma non maggiorato degli interessi compensativi, ma non spiegano chiaramente da cosa dovrebbe trarsi questa conclusione.

Al contrario, dalla sentenza impugnata emerge che la corte di merito ha correttamente applicato i principi in tema di determinazione del danno, avendo ritenuto che la somma riconosciuta a titolo risarcitorio fosse stata liquidata dal tribunale all’attualità, in un importo che teneva conto anche del suo ritardato conseguimento (ed era quindi comprensiva anche del pregiudizio derivante dal fatto di non averne potuto beneficiare sin dal momento del fatto, che si può calcolare anche, ma non necessariamente, con il meccanismo degli interessi).

Inoltre sul punto vi è una ulteriore ratio decidendi della pronunzia impugnata, che non risulta censurata: la corte di appello ha affermato che la compagnia aveva pagato un importo superiore a quello dovuto, e che la somma pagata in più avrebbe costituito comunque adeguato ristoro del danno da ritardato pagamento.

2.2 Analogo discorso deve farsi per quanto attiene alle spese mediche, a quelle di consulenza medica di parte, ed alle spese legali (giudiziali e stragiudiziali) sostenute fino all’offerta banco iudicis da parte della compagnia.

La corte di appello ha affermato che il risarcimento delle spese mediche e di quelle legali, giudiziali e stragiudiziali, era stato richiesto per la prima volta in appello (chiarendo che della relativa domanda non vi è traccia nelle conclusioni precisate davanti al tribunale, in cui si richiama l’atto di riassunzione): ha ritenuto quindi trattarsi di una domanda inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

Sul punto manca una censura specifica: i ricorrenti sostengono di avere prodotto i documenti giustificativi delle spese in questione sin dalla costituzione davanti al giudice di pace, ma non precisano di avere proposto sin dal primo grado la specifica domanda che la corte di merito ha ritenuto nuova in appello (e tanto meno indicano in quale fase essa sarebbe stata avanzata e in quali atti processuali del giudizio di primo grado sarebbe contenuta).

Inoltre, la corte di appello ha correttamente chiarito che le spese del giudizio svoltosi davanti al giudice di pace erano state oggetto della compensazione non impugnata disposta dallo stesso giudice di pace (può rinviarsi sul punto a quanto osservato in ordine al primo motivo di ricorso), ed anche rispetto a tale motivazione difetta una specifica censura.

Infine, nel merito, è stata ritenuta non provata la congruità delle spese mediche e la loro riconducibilità alle lesioni riportate dalle vittime nel sinistro per cui è causa.

I ricorrenti contestano tale valutazione, ma anche per questo profilo la censura è inammissibile, non venendo in rilievo alcuna violazione di legge, e trattandosi quindi, in sostanza, di una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, peraltro neanche supportata da una specifica censura sotto il profilo dell’esame del fatto, ai sensi del vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda la non ripetibilità delle spese per la consulenza medica di parte, ritenute superflue con giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e della L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 18 e 22. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Occorre premettere che con il motivo di ricorso in esame è contestata – naturalmente – solo la condanna alle spese in danno dei ricorrenti, e quindi, per il primo grado, solo quella operata in favore della compagnia assicuratrice Nuova Tirrena S.p.A.. Il rapporto con la B. viene invece in rilievo solo per il secondo grado, dal momento che gli attori sono stati condannati a pagare a quest’ultima solo le spese del giudizio di appello, ma non quelle del primo grado.

Orbene, è in primo luogo inammissibile la denunzia dei vizi di motivazione, in quanto formulata sulla base del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie non applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (novembre 2012).

E’ invece infondata la denunzia di violazione dell’art. 91 c.p.c..

I giudici di merito hanno applicato correttamente i principi che disciplinano la regolamentazione delle spese di lite, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (e cioè il principio di soccombenza e quello di causalità degli oneri processuali), sia in primo che in secondo grado.

Per quanto attiene al primo grado, si è già visto, esaminando il primo motivo di ricorso, che la decisione di compensazione delle spese della fase del processo svoltasi davanti al giudice di pace incompetente è divenuta definitiva in quanto non oggetto di tempestiva impugnazione.

Le spese della fase processuale conseguente alla riassunzione davanti al tribunale sono state poi imputate agli attori (nei rapporti con la Nuova Tirrena S.p.A.), in quanto al momento della riassunzione era già intervenuto il pagamento integralmente satisfattivo di quanto loro spettante. Ad essi è stato quindi ritenuto causalmente imputabile il prosieguo del giudizio, in quanto integralmente soccombenti sulla domanda oggetto concreto del processo riassunto.

Si tratta di una corretta ed equa applicazione del principio di causalità nella attribuzione degli oneri processuali, in base al quale “nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638889).

Ed infatti, considerando l’esito complessivo del giudizio (e non solo quello della fase di riassunzione), è evidente che nella specie era applicabile l’art. 92 c.p.c., comma 2, e non l’art. 91 c.p.c., in quanto la domanda degli attori è stata accolta solo in parte, e si è quindi verificata l’ipotesi della parziale soccombenza reciproca, che comporta la possibile compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, in base al principio di causalità degli oneri processuali (cfr. ancora Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638888; conf.: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013, Rv. 627822; Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009, Rv. 610563).

Nella specie vi è stata, appunto, compensazione parziale. Le spese della fase del processo in cui il pagamento non era ancora avvenuto sono state integralmente compensate, mentre quelle della fase successiva – in cui l’oggetto immediato della domanda era esclusivamente rappresentato dalla richiesta di ottenere una somma superiore a quella frattanto già corrisposta dalla compagnia assicuratrice sono state imputate agli attori, integralmente soccombenti in relazione a tale richiesta, essendo ad essi causalmente imputabili gli oneri della fase processuale davanti al tribunale, per avere proseguito infondatamente il giudizio.

E della correttezza di una tale soluzione non può dubitarsi, anche alla luce del disposto dell’art. 91 c.p.c., comma 1, ultima alinea, secondo il quale il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dall’art. 92, comma 2”.

In tale ottica, è irrilevante quanto sostengono i ricorrenti con riguardo alla riserva di ripetizione operata dalla compagnia all’atto del pagamento, alla insistenza di questa nel giudizio davanti al tribunale sulla corresponsabilità della A., ed ad una sua domanda di ripetizione delle somme pagate in eccesso. Anche se la soccombenza degli attori nel giudizio riassunto potesse considerarsi non integrale, ciò non muterebbe le conclusioni sopra esposte: l’esito complessivo del giudizio resterebbe di parziale accoglimento della domanda proposta, il che comporta l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., con possibilità (non obbligo) di totale o parziale compensazione delle spese. Quest’ultima risulta nella specie operata mediante la compensazione delle spese della fase svoltasi davanti al giudice di pace e l’attribuzione a carico degli attori di quelle della fase svoltasi davanti al tribunale, con corretta applicazione del richiamato principio di causalità degli oneri processuali.

In ogni caso, le suddette circostanze non risultano correttamente allegate dai ricorrenti.

Nella sentenza impugnata si afferma chiaramente che la compagnia non aveva affatto contestato (davanti al Tribunale) l’an della responsabilità, e si era limitata a chiedere il rigetto della domanda di pagamento di ulteriori importi oltre a quelli già corrisposti banco iudicis, senza domandare la ripetizione delle somme già pagate (come conferma il fatto che, sebbene fosse poi emerso che avesse pagato più del dovuto, non vi è stata alcuna condanna alla restituzione).

La parte della comparsa di costituzione della Nuova Tirrena S.p.A. trascritta in ricorso (che contiene in effetti alcune generiche affermazioni sul concorso di colpa della A., ma nessuna richiesta di ripetizione delle somme pagate in eccesso), è senz’altro insufficiente a dimostrare il contrario; manca comunque la specifica indicazione e la trascrizione delle conclusioni rassegnate dalla compagnia davanti al Tribunale, richiamate solo genericamente.

Per le spese del secondo grado, poi, va esclusa qualunque possibile violazione di legge, in quanto l’appello, proposto solo dagli attori, è stato integralmente rigettato, e quindi la condanna degli appellanti era imposta dall’art. 91 c.p.c., e non necessitava di alcuna motivazione.

4. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi per le spese del giudizio di cassazione, dal momento che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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