Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31219 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31219 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 5310-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente Contro
FELIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso
lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIANMARCO ABBADESSA, SALVATORE
ABRAMO;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 29/12/2017

avverso la sentenza n. 3425/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 03/08/2015;
lette le memorie ex art. 380-bis c.p.c. depositate dalla controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
1. oggetto del giudizio è un avviso di liquidazione per il recupero
di imposte ‘di registro, ipotecarie e catastali, a seguito di registrazione,
tra il 2003 ed il 2004, di atti di trasferimento immobiliare per i quali
era stata richiesta l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 33,
comma 3, L. 388/2000 ed all’art. 76, L. 488/2001, negata dall’Ufficio
stante il mancato adempimento della condizione edificatoria prevista
nel quinquennio;
2. il giudice d’appello nell’accogliere il gravame della contribuente,
hanno sostenuto che, considerata quale data di inizio del termine per
l’utilizzazione dell’area quella di stipula dell’ultimo dei ventotto atti di
compravendita e tenuto conto delle cause di forza maggiore
evidenziate dalla società (instaurazione di un giudizio penale per
tentata truffa ai danni della società), la condizione prevista dalla legge
doveva ritenersi rispettata, essendo state “iniiate le opere” e ” r- ealk.zato
nn mantdatto significativo sotto il profilo urbanistico”, non occorrendo invece
la ultimazione dei lavori entro tale tettnine;
3. l’amministrazione ricorrente lamenta, con unico motivo, la
violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 33, L. 388/2000, dovendo
ritenersi non avverata nella fattispecie, difformemente da quanto
ritenuto dai giudici della C.T.R., la condizione prevista dalla norma
dell’integrale realizzazione, secondo le prescrizioni del piano
particolareggiato, delle potenzialità edificatorie dell’area;
Ric. 2016 n. 05310 sez. MT – ud. 19-10-2017
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partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

4. nelle memorie ex art. 380-bis c.p.c. la controricorrente ha
sollevato una eccezione di giudicato esterno in relazione all’analoga
• sentenza n. 1222/17/15 •resa inter partes dalla stessa C.T.R. in pari data,
-avente ad oggetto l’atto di compravendita del 14/05/2003 registrato il
30/05/2003, serie IV, num. 006177, riguardante altra particella di

l’Agenzia delle entrate non aveva proposto ricorso per cassazione
(giusta attestazione di passaggio in giudicato rilasciata il 7.10.2017);
5. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che:
6. va preliminarmente respinta l’eccezione di giudicato esterno, in
quanto afferente una particella di terreno ed un atto pubblico diversi
da quelli oggetto del presente giudizio, e soprattutto implicanti — per
quanto si va a dire nel merito del ricorso — un distinto accertamento in
fatto; per completezza si rileva altresì che dagli atti e documenti
allegati dalla stessa contribuente emerge che essa aveva
preliminarmente eccepito l’inesistenza dell’atto di compravendita
14/05/2003 registrato il 30/05/2003, al n. 6177, per non avere la
società “mai portato a registraione atti ai quali sia stato assegnato il n. 6177”,
in quella data essendo stato “registrato altro distinto e diverso atto avente n.
6172” (v. ricorso introduttivo, pag. 6), e ciò trova conferma nella
perizia giurata del 27/10/2009 ove, tra gli atti elencati, figura la
dicitura “n. 6177 (in effetti 6172)”;
7. nel merito, il ricorso è fondato, dovendosi confermare
l’orientamento di questa Corte per cui “La fruiR:ione del beneficio
dell’assoggettamento all’imposta di registro dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie
e catastali in misura fissa, previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33,
comma 3, vigente mtione temporis per i trasle nMenti di immobili situati in aree
Ric. 2016 n. 05310 sez. MT – ud. 19-10-2017
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terreno inclusa nella medesima area, dal momento che avverso di essa

soggette a piani urbanistici particolareggiati, postula l’integrale realkza,zione„ entro
il quinquennio dall’acquisto, delle poteikialità edificatone dell’area”, e quindi —
conformemente alla ratio di agevolare l’attività edificatoria e favorire lo
sviluppo equilibrato del territorio — “l’integrale realitckione delle opere
previste nel piano” secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico,

solo paq:ialmente l’intervento edificatorio previsto” (v. Cass. sez. VI-5, n.
20304/16, n. 12047/16; sez. V, n. 15838/16,
14277/16, n. 13423/16, n. 1991/15;

n. 14891/16, n.

risulta invece isolato il

precedente di Cass. n. 1087/13, invocato nella memoria ex art. 380-bis
c.p.c., che reputa a tali fini sufficiente il rilascio della concessione
edilizia e l’effettivo inizio dei lavori);

7.1. in proposito, dopo aver precisato “come sia pacifico orientamento
di questa Code, quello secondo cui la disposi:zione agevolativa sia ispirata alla
ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edifica:-zione (…)
connesso all’acquisto dell’area e sia di stretta inteipreta.zione come tutte le norme
che, diminuendo il carico fiscale, incidono sul pii/tipi° di uguagliana, il principio
impositivo e quello di capacità contributiva (artt. 3, 23 e 33 Cost.)” (Cass. sez.
V, n. 14277/16; cfr. nn. 14981/16, 14277/16, 25491/15, 722/15),
questa Corte di recente ha definitivamente chiarito che, “firma restando
l’esigena di efte ttiva utili ra ione edificatotici nel quinquennio, non essendo
sufficiente il semplice avvio dei lavori di costrikione con ottenimento delle
relative autorir\iikioni amministrative, il requisito di agevolaione può pertanto
individuarsi, in analogia con quanto disposto dell’art. 2643 bis e. c., u. c., anche
quando l’edificio, ancorchè non del tutto completato, sia stato pur tuttavia eseguito
al rustico, con mura perimetrali e copertura. Così da assumere nitide
caratteristiche finkionali e di reale tras/ormìkione edificatoria del suolo, in
verificabile conio. rmità alle prescrkioni urbanistiche che hanno consentito
l’intervento e giustificato l’agevolazione” (Cass. sez. V, n. 11691/17);
Ric. 2016 n. 05310 sez. MT – ud. 19-10-2017
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non essendo perciò applicabile laddove l’acquirente “abbia rea/iato

7.2. nella fattispecie in esame, dagli atti di causa emerge che alla
scadenza del quinquennio (27/10/2009) non si era ancora verificata
.l’integrale < realizzazione dell'intervento edificatorio; ed infatti; dalla "pgrizia tecnica giurata" del 27/10/2009 prodotta dalla contribuente (e richiamata a pag. 12 del controricorso) risulta che l'originaria 2008, con ulteriore "progetto di variante presentato al Comune di Misterbianco il 15/08/2009" (pag. 2) e — soprattutto 2009 risultavano realizzati solo — che alla data del 26 ottobre "un edificio allo stato di mstico" (fondazioni, pilastri, travi, copertura e tamponamenti esterni) ed un altro edificio, "sempre allo stato di rustico", in cui però mancavano ancora la "collocazione di circa il 20% di copertura .. e di circa il 30% di tamponature esterne"), mentre i lavori eseguiti nella residua area circostante erano relativi "ad opere di movimento terra, alla creazione di jo' ndazioni per altli colpi aggiuntivi, ad opere di sostegno e sottofondazione della viabilità„ distabilizz'azione (lei pendii, opere idrauliche di contenimento del torrente Cubba, predils osizione delle aree a verde e di quelle destinate a parcheggio"; 7.3. il giudice a quo si è invece limitato a ritenere non necessaria l'ultimazione dei lavori nel termine di legge, e genericamente "sufficiente che, entro il quinquennio, le opere vengano iniziate e venga realizzato un manufà tto sifflificativo sotto il profilo urbanistico", senza accertare in concreto se tutte le opere previste fossero state almeno eseguite "al rustico, con mura perimetrali e copertura", secondo il criterio di riferimento individuato nell'art. 2645 bis, ultimo comma, c.c.; 8. quanto all'ulteriore aspetto in discussione, si ritiene che, a prescindere dall'astratta applicabilità dell'esimente della forza maggiore alle -fattispecie agevolative, su cui si sono registrati nel tempo diversi orientamenti, è comunque pacifico — anche per quello favorevole — che "la CallSa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dalle Ric. 2016 n. 05310 sez. MT - id. 19-10-2017 -5- concessione edilizia del 2 febbraio 2005 era stata prorogata l'8 agosto agevolckioni fiscali deve essere caratterkzata dai requisiti di non imputabilità al contribuente, necessità e imprevedibilità" (Cass. sez. VI-5, n. 864/16), dovendosi trattare di "una causa oggettiva ed assoluta di impossibilità ri,q)etto alla condkione dell'agevola,zione" (Cass. sez. V, n. 18040/16; cfr. Cass. Sez. VI-5 2256/16, 24573/14, 2552/03); realizzazione dell'intervento edificatoti() (nel pur ampio termine quinquennale fissato dalla norma) non riveste le caratteristiche di assolutezza sopra descritte, essendosi la controricorrente limitata a dedurre che, a seguito della denuncia penale sporta dall'amministratore contro ignoti, "la società non operava, a causa dell'assoluta incerte_ua su/l'effettiva proprietà delle quote" per un periodo di (soli) "trenta mesi" e che, a fronte del rinvio a giudizio degli imputati "in data 28 giugno 2006", (solo) "in data 31 ottobre 2007" essa presentava "una richiesta di variante alla concessione edilkia per l'ampliamento della superficie di piano del Centro commerciale", per poi "riprendere, seppure in modo ridotto, l'attività imprenditoriale", e quindi avanzare, (solo) "in data 19 giugno 2008", una richiesta di "proroga di trenta mesi alla concessione edilkia del 02 marzo 2005 .. rinunciando al richiesto ampliamento" (v. pag. 3-4 controricorso); 9. la sentenza va quindi cassata con rinvio_ per un nuovo T. accertamento confotine al principio riepilogato < • nonché per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia — sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudlio di legittimità. 8.1. nel caso di specie, l'addotto impedimento all'integrale

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