Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31217 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31217 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 25934-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FELIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in RONIA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso
lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa
dagli avvocati SALVATORE ABRAMO, GIANMARCO
ABBADESSA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/12/2017

avverso la sentenza n. 1213/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 24/03/2015;
viste le memorie ex art. 380-bis c.p.c. depositate dalla controricorrente;
udita la relazione della causa svMta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
1. oggetto del giudizio è un avviso di liquidazione per il recupero
delle ordinarie imposte di registro, catastale e ipotecaria relative all’atto
pubblico del 09/05/03 (registrato il 27/05/03 al n. 5964) con cui la
società Tenutella s.r.l. (poi incorporata dalla odierna controricorrente
Felix s.r.1.) aveva acquistato uno dei terreni compresi nell’area agricola
di oltre trenta ettari sita nel Comune di Misterbianco (CT) destinata
alla realizzazione di un grande centro commerciale, per insussistenza
del requisito dell’utilizzazione edificatoria nel termine di cinque anni
dalla stipulazione dell’atto di acquisto, cui era condizionata
l’agevolazione allora prevista dall’art. 33, co. 3, L. n. 388 del 2000;
2. il giudice d’appello ha confermato l’annullamento dell’avviso
ritenendo: i) che il termine quinquennale dovesse decorrere dall’ultimo
dei 28 atti di compravendita dei terreni con cui, tra il 9/05/2003 ed il
27/10/2004, la contribuente aveva acquistato l’intera area; /i) che l’art.
33, co. 3, L. n. 388 del 2000, nel prevedere che “l’utiliza:zione edificatoria
deve avvenire … entro cinque anni dal tra*rimento”, non richiede
l’ultimazione dei lavori entro detto termine, essendo “sufficiente che, entro
il quinquennio,- le opere vengano inkiate e venga realto un man/Otto
significativo sotto il profilo urbanistico”; iii) che si dovesse dare rilievo anche
alle cause di forza maggiore evidenziate dalla società, stante la “loro
incidena sulla realivaione dell’opera che, comunque, è andata avanti”;

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partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELL.k.

3. l’amministrazione ricorrente deduce: I)

“viola ione e ja.lsa

applica.zione dell’art. 33 L n. 388/00”, osservando che “le agevolaioni di
cui all’art. 33 1. 38812000, basate sul requisito della “utilk_zaione edificatoria”
sarebbero inapplicabili “allorquando gli edifici non siano stati completati,
neanche in forma rustica (secondo quanto prescritto dall’art. 2645 bis del c. c.) nel

di specie era “pacifico in causa che, allo pirare del quinquennio, la contribuente
non avesse ultimato la realia.zione di edifici sui terreni acquisiti”, avendo la
stessa società segnalato, a pag. 12 del ricorso introduttivo, di aver
realizzato “alla data del 19 giugno 2009 (data di richiesta della proroga della
concessione edilkia) investimenti per lavori di scavi e riporto terreni, viabilità
interna e canaliaione fognaria”, in seguito ai quali “lo stato dei luoghi era
stato modificato in modo significativo ed irreversibile”; TI) “fillsa applicaione
dell’art. 6 del d.gs. n. 472/1997”, per avere il giudice d’appello
erroneamente valorizzato i “ritardi dowti alla instaura.zione di un giudkio
per tentativo di truffi intentato dall’amministra,-ione della società a seguito della
casuale scoperta della cessione delle quote della società all’insaputa di
quest’ultima”, dando rilievo ad una esimente applicabile solo in materia
di sanzioni amministrative, mentre nel caso di specie era pacifico che
“l’avviso di accertamento non contenesse alcuna liquidckione delle sanioni”;
4. nelle memorie ex art. 380-bis c.p.c. la controricorrente ha
sollevato una eccezione di giudicato esterno in relazione all’analoga
sentenza n. 1222/17/15 resa inter partes dalla stessa C.T.R. in pari data,
avente ad oggetto l’atto di compravendita del 14/05/2003 registrato il
30/05/2003, serie IV, num. 006177, riguardante altra particella di
terreno inclusa nella medesima area, dal momento che avverso di essa
l’Agenzia delle entrate non aveva proposto ricorso per cassazione
(giusta attestazione di passaggio in giudicato rilasciata il 7.10.2017);

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termine di cinque anni dalla stipula,zione dell’atto di acquisto”, mentre nel caso

5. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:
6. va preliminarmente respinta l’eccezione di giudicato esterno, in
quanto afferente una particella di terreno ed un atto pubblico diversi

quanto si va a dire nel merito del ricorso — un distinto accertamento in
fatto; per completezza si rileva altresì che dagli atti e documenti
allegati dalla stessa contribuente emerge che essa aveva
preliminarmente eccepito l’inesistenza dell’atto di compravendita
14/05/2003 registrato il 30/05/2003, al n. 6177, per non avere la
società “mai portato a registrckione atti ai quali sia stato assegnato il n. 6177”,
in quella data essendo stato “registrato altro distinto e diverso atto avente n.
6172” (v. ricorso introduttivo, pag. 6), e ciò trova conferma nella
perizia giurata 4l 27/10/2009 ove, tra gli atti elencati, figura la
dicitura “n. 6177 (in effetti 6172)”;
7. nel merito, il primo motivo e fondato, dovendosi confermare
l’orientamento di questa Corte per cui

“La frukione del beneficio

dell’assoggettamento all’imposta di registro dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie
e catastali in misura fissa, previsto dalla L 23 dicembre 2000, n. 388, ad. 33,
comma 3, vigente ratione temporis per i trasferimenti di immobili situati in aree
particobreggiati, postula l’integrale realLua:zione, entro
soggette a piani urbanisticiparticolareggiati.
il quinquennio dall’acquisto„ delle potelkialità edili-calorie dell’area”, e quindi —
conformemente alla ratio di agevolare l’attività edificatoria e favorire lo
sviluppo equilibrato del territorio — “l’integrale realia.zione delle opere
previste nel piano” secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico,
non essendo perciò applicabile laddove l’acquirente “abbia realivato
solo paqialmente l’intervento edificatorio previsto” (v. Cass. sez. VI-5, n.
20304/16, n. 12047/16; scz. V, n. 15838/16, n. 14891/16, n.
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da quelli oggetto del presente giudizio, e soprattutto implicanti — per

14277/16, n. 13423/16, n. 1991/15;

risulta invece isolato il

precedente di Ca.ss. n. 1087/13, invocato nella memoria ex art. 380-bis
c.p.c., che reputa a tali fini sufficiente il rilascio della concessione
edilizia e l’effettivo inizio dei lavori);
7.1. si è altresì precisato “come sia pacifico orientamento di questa Code,

-ione (…) connesso all’acquisto
per l’acquirente edificatore il primo costo di edifica,
dell’area e sia di stretta intelpretar,ione come tutte le norme che, diminuendo il
carico fiscale, incidono sul principio di nuaglialka, il .principio impositivo e quello
di capacità contributiva (art. 3, 23 e 33 Cost.)” (Cass. sez. V, n. 14277/16;
cfr. nn. 14981/16, 14277/16, 25491/15, 722/15);
7.2. ancora più di recente questa Corte ha definitivamente chiarito
che, “ferma restando l’esigelka di e_ffe. ttiva utiliuckione edificatoria nel
quinquennio, non essendo sufficiente il semplice avvio dei lavori di costrikione
con ottenimento delle relative autork-,,-afzioni amministrative, il requisito di
agevolckione può pertanto individuarsi, in analogia con quanto disposto dell’ad
2643 . bis c. c., a. c., anche quando l’edificio, ancorchè non del tutto completato, sia
stato pur tuttavia eseguito al rustico, con mura perimetrali e copertura. Così
da assumere nitide caratteristiche funionali e di reale trasformcqione edificatoria
del suolo, in verificabile co0 mita alle prescrkioni urbanistiche che hanno
consentito l’intervento e giustificato l’agevolckione”

(Cass. sez. V, n.

11691/17);
7.3. nella fattispecie in esame, dagli atti di causa emerge che alla
scadenza del quinquennio (27/10/2009) non si era ancora verificata
l’integrale realizzazione dell’intervento edificatorio; ed infatti, dalla
“perkia tecnica giurata” del 27/10/2009 prodotta dalla contribuente (e
richiamata a pag. 12 del controricorso) risulta che l’originaria
concessione edilizia del 2 febbraio 2005 era stata prorogata 1’8 agosto
2008, con ulteriore “progetto di variante presentato al Comune di Misterbianco
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quello secondo cui la disposkione agevolativa sia ispirata alla ratio di diminuire

il 13/08/2009” (pag. 2) e — soprattutto — che alla data del 26 ottobre
2009 risultavano realizzati solo

“un edificio allo stato di rustico”

(fondazioni, pilastri, travi, copertura e tamponamenti esterni) ed un
altro edificio, “sempre allo stato di rustico”, in cui però mancavano ancora
la “collotnione di circa il 20% di copertura .. e di circa il 30% di tamponature

relativi “ad opere di movimento terra, alla creazione di fondazioni per altri copi
‘ffluiuntivi, ad opere di sostegno e sottojo’ nda.,
-ione della viabilità, di stabiliza:zione
dei pendii, opere idrauliche di contenimento del torrente Cubba, predisposi_zione
delle aree a verde e di quelle destinate a parcheggio”;
7.4. il giudice a quo si è invece limitato a ritenere non necessaria
l’ultimazione dei lavori nel termine di legge, e genericamente “sufficiente
che, entro il quinquennio, le opere vengano iniziate e venga realiato un
manufa. tto significativo sotto il profilo urbanistico”, senza accertare in
concreto se tutte le opere previste fossero state almeno eseguite “al
rustico, con mura perimetrali e copertura”, secondo il criterio di
riferimento individuato nell’art. 2645 bis, ultimo comma, c.c.;
8. la seconda censura di falsa applicazione dell’art. 6, d.lgs. n. 472
del 1997, in relazione alla affermata rilevanza dell’estmente della forza
maggiore non sarebbe contemplata dall’art. 33, co. 3, L. n. 388 del
2000 — è fondata nei termini che seguono,;
8.1. a prescindere dall’astratta applicabilità dell’esimente della
forza maggiore alle fattispecie agevolative, su cui si sono registrati nel
tempo diversi orientamenti, è comunque pacifico — anche per quello
favorevole — che “la causa di jo.r,za maggiore idonea ad impedire la decaden:za
dalle agevola.zioni fiscali deve essere caratteriata dai requisiti di non imputabilità
al contribuente, necessità e imprevedibilità” (Cass. sez. VI-5, n. 864/16),
dovendosi trattare di “una causa oggettiva ed assoluta di impossibilità ri3petto

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esterne”), mentre i lavori eseguiti nella residua area circostante erano

alla condkione dell’agevolckione” (Cass. sez. V, n. 18040/16; cfr. Cass. Sez.
VI-5 2256/16, 24573/14, 2552/03);
8.2. nel caso di specie, l’addotto impedimento all’integrale
realizzazione dell’intervento edificatorio — nel pur ampio termine
quinquennale fissato dalla norma — non riveste le caratteristiche di

dedurre che, a seguito della denuncia penale sporta dallo stesso
amministratore contro ignoti, “la società non operava, a causa dell’assoluta
incertea sull’effettiva proprietà delle quote” per un periodo di (soli) “trenta
mesi” e che, a fronte del rinvio a giudizio degli imputati “in data 28
giugno 2006″, (solo)

in data 31 ottobre 2007″ essa presentava ‘una

richiesta di variante alla concessione edilkia per l’ampliamento della supedicie di
piano del Centro commerciale”, per poi “riprendere, seppure in modo ridotto,
l’attività imprenditoriale”, e quindi avanzare, (solo) “in data 19 giugno
2008”, una richiesta di “proroga di trenta mesi alla concessione edilkia del 02
InarZIO 2005 .. rinunciando al richiesto ampliamento” (v.

pag. 3 4

controricorso);
9. la sentenza va quindi cassata con rinvio per un nuovo
accertamento conforme alprincipio nepi ogato “T.r., nonché
per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R.
della Sicilia — sezione distaccata di Catania, in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio i legittimità.

assolutezza sopra descritte, essendosi la controricorrente limitata a

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