Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31217 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4047-2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

DANIELE ARRIGO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO TEMPESTA, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIANCARLO SACCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 739/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.A. convenne in giudizio il Comune di Messina, davanti al Tribunale di quella città, chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta avvenuta su un tombino sprovvisto di copertura, sito in una via del centro cittadino.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 4 luglio 2017, ha parzialmente accolto il gravame in relazione alla sola misura della liquidazione delle spese, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado ed ha integralmente compensato le spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Messina ricorre T.A. con atto affidato a tre motivi.

Resiste il Comune di Messina con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.; con il secondo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.; con il terzo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4).

In particolare, i primi due motivi contestano l’applicazione delle suindicate disposizioni relative alla responsabilità del custode (primo motivo) ed alla responsabilità da illecito in conseguenza della presenza sulla strada di un tombino aperto, costituente un’insidia (secondo motivo); mentre il terzo lamenta, in sostanza, un vizio di motivazione.

2. I tre motivi, da trattare congiuntamente in considerazione della loro evidente connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

2.1. Questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

2.2. La Corte d’appello ha fatto buon governo di tali principi.

La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento congruamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, non suscettibile di ulteriore modifica in questa sede, ha innanzitutto riconosciuto che la domanda risarcitoria doveva essere considerata come fondata anche sull’art. 2051 c.c., così come ha dato atto che il tratto di strada dov’era avvenuta la caduta era interessato da “una incuria ed un disinteresse manutentivo parecchio prolungati”, per cui non era pensabile che nessun dipendente della pubblica amministrazione si fosse avveduto di tale situazione.

Tanto premesso, però, la Corte di merito ha osservato che la situazione dei luoghi era tale, per estensione e visibilità, da dover mettere l’utente della strada “in doverosa allerta e attenzione”; la caduta era avvenuta intorno alle 20.15 di una sera di luglio, quindi in condizioni di sufficiente illuminazione diurna, la vittima era una donna di 50 anni, come tale pienamente in grado di percepire il pericolo esistente; per di più, era emerso dall’istruttoria che ella abitava proprio nei pressi del luogo del sinistro, per cui la situazione di dissesto non poteva non esserle nota. Da tali elementi la Corte d’appello ha tratto la conclusione per cui il comportamento della vittima era stato “altamente negligente e disattento”, nè la presenza di un tombino con un tondino di ferro sospeso al di sopra poteva ritenersi elemento sufficiente per l’affermazione della responsabilità del Comune. In altre parole, quindi, la condotta dell’appellante si era caratterizzata per una macroscopica negligenza, tanto da interrompere, e quindi escludere, il nesso tra l’anomalia della cosa in custodia e l’evento. A ciò la Corte messinese ha aggiunto, in punto di diritto, che l’accertamento del comportamento colposo del danneggiato consentiva anche di ritenere irrilevante l’inquadramento normativo della fattispecie nell’ipotesi di cui all’art. 2051 c.c., ovvero in quella dell’art. 2043 del codice cit..

2.3. A fronte di tale motivazione si infrangono le doglianze contenute nei motivi di ricorso. I primi due, infatti, pongono censure di violazione di legge che sono prive di fondamento, perchè la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme suindicate e della giurisprudenza di questa Corte. Il terzo motivo prospetta, in realtà, una censura di vizio di motivazione mascherata da violazione di legge; si tratta di una censura inammissibile in relazione al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), attualmente vigente, e comunque priva di fondamento, posto che la sentenza ha dato ampio conto delle ragioni della propria decisione.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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