Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31215 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21138-2018 proposto da:

DEL BO IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE MACCARI 123,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PORFIDIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALDO BALDI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO PARCO MONICA IN MARIGIJANO, in persona dell’Amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCO CANZERLO;

– controricorrente

contro

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

LUIGI AMBROSIO, FRANCESCO AMBROSIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1922/2018 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Del Bo Impianti s.r.l. propone ricorso per cassazione, notificato il 10 luglio 2018)articolato in due motivi nei confronti del Condominio Parco Monica, sito in Marigliano (NA), per la cassazione della sentenza n. 1922/2018, depositata il 27.4.2018 dalla Corte d’Appello di Napoli, notificata a mezzo pec il 4.5.2018, con la quale, a conferma della sentenza di primo grado, era stata condannata a manlevare il condominio dalle somme che questo era stato condannato a pagare a V.C. per i danni alla persona riportati a seguito del malfunzionamento di uno degli ascensori della struttura, alla cui manutenzione era curata dalla società ricorrente.

In particolare, la sentenza di appello accertava che l’incidente verificatosi nell’ascensore, che subiva una improvvisa, brusca accelerazione, causando danni alla persona della V., era stata provocata dal cattivo funzionamento del selettore di manovra dovuto alla rottura dei nottolini posti sulla fune, mal funzionamento già verificatosi alcuni mesi prima del sinistro. Addebitava alla D.B. non di non aver effettuato gli interventi manutentivi previsti dal contratto e richiesti dal condominio, ma di non aver promosso la sostituzione di quella componente dell’ascensore, pur avendo già in precedenza rilevato H verificarsi del blocco del selettore di manovra, concorrendo con il condominio a causare il sinistro.

Il condominio Parco Monica di Marigliano resiste con controricorso datato 16 novembre 2018.

Anche la V. resiste con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

La ricorrente ha presentato memoria.

Considerato che:

1.II Collegio, pur tenuto conto delle osservazioni contenute nella memoria, condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso. Con il primo motivo, la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 1176, 2043 c.c. e del D.P.R. n. 162 del 1999, art. 15 comma 5, denunciando una valutazione imprudente della prova, tanto grave da risolversi in una interpretazione logicamente insostenibile e che ha determinato una errata ricostruzione in fatto.

Con il secondo motivo, denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Complessivamente, propone una diversa rilettura delle risultanze di fatto, inammissibile in questa sede, ovvero ritiene che la sentenza impugnata abbia mal valutato le risultanze dell’accertamento tecnico, dal quale non emerse alcun difetto di manutenzione, ma l’opportunità di sostituire il selettore di manovra, risalente agli anni ‘70, con altro di tipo diverso. In particolare, avrebbe errato nell’ascrivere tale responsabilità anche alla ditta di manutenzione, essendo la modifica e l’aggiornamento dell’impianto una scelta riservata alla proprietà dell’immobile.

La denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla quale la ricorrente cita Cass. n. 11892/2016, non

ravvisabile, in quanto, come chiarito dalla predetta sentenza, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) potrebbe essere idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime, situazioni tutte non configurabili nel caso si specie.

Nè tanto meno può ravvisarsi una violazione delle predette norme nel fatto che il collegio, sulla base dell’ATP e della ricostruzione dei fatti da esso fornita, abbia attribuito un significato diverso ai fatti illustrati, non considerando rilevante, ai fini della esclusione della responsabilità della D.B., la regolarità della situazione manutentiva.

In primo luogo, un accertamento tecnico preventivo non contiene valutazioni tecniche sulle cause dei danni, ma fotografa, a beneficio del giudice e delle parti, una situazione di fatto, fornendo elementi destinati a sparire o a modificarsi se non rilevati in un determinato momento. Il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha peraltro facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, ma non è da esse in alcun modo vincolato. Sulla base della ricostruzione della situazione fattuale offerta dal consulente si innesta la valutazione del giudice, che non può prescindere dai fatti ma può attribuire ad essi una diversa considerazione alla stregua delle norme che ritiene applicabili per risolvere il caso concreto: nella specie, ha considerato che tra gli obblighi del manutentore rientrasse non solo quello di intervenire ogni volta che l’ascensore presentava un inconveniente, ma anche quello di quanto meno segnalare alla proprietà che un determinato pezzo dovesse essere sostituito nella sua interezza perchè obsoleto e come tale possibile causa non solo di generici malfunzionamenti, ma di danni ai trasportati.

La spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo, solo nei confronti della controricorrente V., in quanto il controricorso del Condominio è tardivo: a fronte della notifica del ricorso, avvenuta il 10 luglio 2018, il controricorso è datato 26 novembre 2018 (e notificato in data necessariamente successiva), quindi si colloca ben oltre il termine di giorni quaranta dalla notifica del ricorso fissata dall’art. 370 c.p.c.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e il ricorrente risulta soccombente; pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente V., che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto desta sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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