Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31212 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31212 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 25928-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FELIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso
lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIANMARCO ABB_ADESSA, SALVATORE
ABRAMO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/12/2017

avverso la sentenza n. 1210/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 24/03/2015;
viste le memorie ex art. 380-bis c.p.c. depositate dalla controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
1. oggetto del giudizio è un avviso di liquidazione per il recupero
delle ordinarie imposte di registro, catastale e ipotecaria relative all’atto
pubblico del 16/05/03 (registrato il 04/06/03 al n. 6310) con cui la
società Tenutella s.r.l. (poi incorporata dalla odierna controricorrente
Felix s.r.1.) aveva acquistato uno dei terreni compresi nell’area agricola
di oltre trenta ettari sita nel Comune di Misterbianco (CT) destinata
alla realizzazione di un grande centro commerciale, per insussistenza
del requisito dell’utilizzazione edificatoria nel termine di cinque anni
dalla stipulazione dell’atto di acquisto, cui era condizionata
l’agevolazione allora prevista dall’art. 33, co. 3, L. n. 388 del 2000;
2. il giudice d’appello ha confermato l’annullamento dell’avviso
ritenendo: i) che il termine quinquennale dovesse decorrere dall’ultimo
dei 28 atti di compravendita dei terreni con cui, tra il 9/05/2003 ed il
27/10/2004, la contribuente aveva acquistato l’intera area; ii) che l’art.
33, co. 3, L. n. 388 del 2000, nel prevedere che “l’utiliva.one edificatoria
deve avvenire … entro cinque anni dal trasferimento”, non richiede
l’ultimazione dei lavori entro detto tettnine, essendo “sufficiente che, entro
il quinquennio, le opere vengano zniiate e venga realivato un manufatto
significativo sotto il profilo urbanistico”; iii) che si dovesse dare rilievo anche
alle cause di forza maggiore evidenziate dalla società, stante la “loro
inciderqa sulla realiunione dell’opera che, comunque, è andata avanti”;

Ric. 2015 n. 25928 sez. MT – ud. 19-10-2017
-2-

partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

3. l’amministrazione ricorrente deduce: 1)

“viola ione e falsa

applicazione dell’art. 33 L. n. 388/00”, osservando che “le agevolazioni di
cui all’art. 33 L 38812000, basate sul requisito della “utilk.znione edificatoria”
sarebbero inapplicabili “allorquando gli edifici non siano stati completati,
neanche in forma rustica (secondo quanto prescritto dall’art. 2645 bis del c.c.) nel

di specie era “pacifico in causa che, allo spirare del quinquennio, la contribuente
non avesse ultimato la realka.zione di edifici sui terreni acquisiti”, avendo la
stessa società segnalato, a pag. 12 del ricorso introduttivo, di aver
realizzato “alla data del 19

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