Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31212 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1519-2019 proposto da:

G.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1217/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza n. 9380/2018, ha respinto la richiesta di G.A.A., cittadino del Senegal, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a fuggire dal Paese d’origine a causa del pericolo di ritorsioni da parte dei sostenitori del partito in carica (APR), avendo militato, in qualità di segretario generale dei giovani del partito, nel partito politico di opposizione (PDS)) era generica e presentava intrinseche contraddizioni (avendo tra l’altro il richiedente collocato lo svolgimento della manifestazione politica, che avrebbe originato la sua fuga dal Senegal, in epoca successiva a quella di arrivo in Italia) e non integrava comunque i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stati neppure dedotti rischi di persecuzione o timori per la propria incolumità fisica, tali da non potere trovare adeguata protezione nel Paese di provenienza da parte delle Autorità locali; quanto poi alla protezione sussidiaria, la Regione di provenienza del richiedente non era interessata da conflitti armati interni, nè risultava esservi stata una grave ed individuale minaccia nei suoi confronti, trattandosi comunque di “mera paura”; infine, quanto alla protezione umanitaria, non emergeva, per difetto anche di allegazione di circostanze rilevanti, una situazione meritevole di protezione umanitaria.

Averso la suddetta ordinanza, G.A.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motive, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2 Cost., dell’art. 10Cost., comma 3, dell’art. 8CEDU, dell’art. 13 Dichiarazione universale dei diritti umani, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 5 e art. 19, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, non avendo la Corte d’appello accolto la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, a fronte dell’allegato rischio di persecuzioni per ragioni politiche.

2. Il motivo è inammissibile. Invero, la Corte d’appello ha ritenuto generico e contraddittorio il racconto, con riguardo ai rischi di persecuzione sottesi al riconoscimento dello status di rifugiato, azitutto.

In materia di protezione internazionale questa Corte ha da tempo chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c).

L’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 05/02/2019 n. 3340; in tema, cfr. anche Cass. 27503/2018).

Sull’indicata premessa, la valutazione sul punto svolta dai giudici di appello si sottrae a sindacato di questa Corte, avendo i primi ritenuto non credibile il racconto, in relazione al fatto che il ricorrente non aveva dimostrato di conoscere, se non in modo generico e superficiale, le formazioni politiche, di riferita appartenenza e del partito al potere, e si era contraddetto su più punti; nè il ricorrente spiega perchè le lacune e contraddizioni specificate dalla Corte territoriale verterebbero su aspetti secondari ed irrilevanti.

Inoltre, pur avendo la Corte d’appello liquidato la valutazione di insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria, ritenendo sinteticamente, a conferma del giudizio negativo già espresso dal Tribunale, che la situazione del Senegal dedotta in appello risultava “non connotata da situazioni di conflitto armato o preda di situazioni di anarchia e caos indiscriminato”, anche per il distretto di Casamance, sulla base delle risultanze del sito del Ministero degli Esteri, il ricorrente non chiarisce se nel Paese d’origine vi sia, al contrario, una situazione di violenza diffusa ed individuale non controllata dallo Stato. Nel motivo non si specifica infatti quali siano stati i contenuti di allegazione curati in appello e diretti a sollecitare l’esercizio ufficioso, in materia di prova, dei poteri integrativi nel giudizio di impugnazione.

Ora, questa Corte (Cass.14282/2019, in motivazione) ha di recente chiarito che “in materia di protezione internazionale, quando se ne invochi l’applicazione nella forma sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – là dove riferita all’esistenza di uno stato di diffusa ed indiscriminata violenza, di grado tale da attingere colui che richieda protezione per il solo fatto che egli faccia rientro nel suo paese di origine senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato – gli oneri di allegazione gravanti sul richiedente che impugni in appello devono, in quella fase, conformarsi a natura e struttura del giudizio, destinato a veicolare attraverso i motivi la censura alla decisione di primo grado”, il tutto in correlazione alla specificità della critica difensiva in appello, imposta dall’art. 342 c.p.c., non essendo consentito al ricorrente, che della decisione di secondo grado censuri l’illegittimità, di far valere per la prima volta nel giudizio di cassazione deduzioni ed allegazioni mancate nella fase impugnatoria di merito.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Essendo stata la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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