Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31212 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 03/12/2018), n.31212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24479-2017 proposto da:

L.V.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIAGRAZIA CARUSO;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1665/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto, per quel che ancora assume rilievo, che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Catania rigettò l’impugnazione proposta da L.V.R. nei confronti di N.M., avverso la sentenza di primo grado, che aveva disatteso la domanda di condanna della N. al pagamento della somma di denaro portata da tre assegni di conto corrente, che apparivano da quest’ultima girati;

che la sentenza d’appello, senza entrare nel merito della vicenda, accertò la prescrizione della pretesa, stante che il preteso diritto alla restituzione (prezzo pagato per la stipula di contratto preliminare di compravendita immobiliare) risaliva al 1982 “o al più tardi” al 1985 (data di emissione degli assegni), dovendo assegnarsi al procedimento esecutivo pendente nei confronti della N. dal 16/12/1992 efficacia istantanea, con la conseguenza che, estintosi il predetto procedimento nel 2016, la prescrizione doveva considerarsi regolarmente decorsa dalla data dell’intervento in giudizio, nè constava il compimento di atti interruttivi ultronei;

che avverso la statuizione d’appello ricorre la L.V. illustrando duplice censura;

che la N. non ha svolto difese in questa sede;

ritenuto, in via di preliminarietà, che la ricorrente, dopo aver notificato alla controparte copia monca del ricorso, perchè prive delle pagg. 24 e 25, ha successivamente provveduto a depositare le pagine mancanti presso la Cancelleria di questa Corte, senza che, tuttavia, consti, che a N.M. sia stata data notifica dell’integrazione, peraltro di sostanza, contenente lo sviluppo del terzo motivo;

considerato che le S.U. di questa Corte (sent. n. 18121, 14/9/2016, Rv. 641080) hanno avuto modo di chiarire che la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia “ex tunc”, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese e che il Collegio ha verificato l’integrità del ricorso a suo tempo depositato.

P.Q.M.

dispone rinotificarsi il ricorso integrale (incluse, quindi, le pagine mancanti nella copia a suo tempo notificata) nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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