Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31210 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31210 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 20217-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
VENTROSINI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
DIDDORO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO
POLISI;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 3941/52/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
02/05/2016;

Data pubblicazione: 29/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania che aveva accolto l’appello di Luigi Ventrosini
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Napoli. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del
contribuente, notaio, avverso un avviso di accertamento di
maggiori imposte di registro;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due censure;
che, col primo motivo, l’Agenzia deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 6, 9 e 10 della Tariffa, 1^ parte,
allegata al DPR n. 131/1986, della nota all’art. 10 inerente le
modalità di tassazione delle disposizioni accessorie incluse nel
contratto preliminare nonché degli artt. 20, 21 DPR n.
131/1986 e 1385 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.:
l’acconto di prezzo e la caparra confirnnatoria sarebbero
soggetti ad autonoma tassazione in sede di registrazione del
preliminare e comunque la diversa funzione avrebbe dovuto
emergere dall’esame della volontà delle parti;
che, con la seconda doglianza, la ricorrente assume la
violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per carenza
di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR
avrebbe omesso di indagare l’effettiva volontà delle parti, al
fine di stabilire se la somma versata a titolo di caparra
Ric. 2016 n. 20217 sez. MT – ud. 18-10-2017
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

confirmatoria avesse avuto anche una funzione di anticipazione
del corrispettivo del prezzo;
che l’intimato si è costituito;
che il ricorso è fondato;
che entrambi i motivi – fra loro logicamente connessi –

una somma di danaro effettuata dall’uno all’altro dei contraenti
al momento della conclusione di un negozio ha natura di
caparra confirnnatoria, qualora risulti che le parti abbiano
inteso perseguire gli scopi di cui all’art. 1385 cod. civ.,
attribuendo all’anticipato versamento non soltanto l’obbiettiva
funzione di anticipazione della prestazione dovuta, ma anche
quella di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio,
sicché le due funzioni si distinguono soltanto rispetto alla
destinazione finale della somma versata (Sez. 5, n. 1320 del
22/01/2007; Sez. 5, n. 24570 del 03/12/2010);
che, pertanto, la valutazione dell’intenzione delle parti
presuppone un accertamento rigoroso ed esaustivo;
che, nella specie, tale accertamento non è stato esplicitato
dalla CTR, che si è riferita solo genericamente all’analisi del
contenuto del contratto e delle modalità della sua effettiva
esecuzione”, sicché, sotto il suddetto profilo, vi è una
motivazione meramente apparente, inferiore alla soglia del
minimo costituzionale;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa
composizione, affinché adotti una congrua motivazione, anche
in ordine alle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa
Ric. 2016 n. 20217 sez. MT – ud. 18-10-2017
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muovono dall’esatto presupposto che la consegna anticipata di

composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese

del giudizio di legittimità.

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