Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31210 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 28/11/2019), n.31210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20239-2018 proposto da:

C.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO MARIA SORGONA’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con la pronuncia depositata il 17/5/2018, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di C.J., inteso ad ottenere la protezione internazionale, escludendo il ricorrere di circostanze idonee a fondare la richiesta dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il Tribunale ha osservato che neppure l’audizione in sede giudiziale aveva fatto emergere il vero motivo di presentazione della domanda di protezione internazionale, dato che avanti alla Commissione, il C. aveva riferito di non essere omosessuale e nel ricorso aveva posto a fondamento della domanda l’origine etnica, mentre, avanti al Tribunale, il ricorrente aveva affermato la propria omosessualità con un racconto vago, confuso ed incompleto, legando a tale condizione il timore di tornare nel Gambia. Il primo Giudice ha escluso la ricorrenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato, per la non credibilità della vicenda narrata; ha ritenuto che nel Gambia non sussiste una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata, nè di conflitto armato interno, e l’insediamento del nuovo presidente Barrow induce a ritenere che potrà esserci un miglioramento anche nel rispetto dei diritti umani.

Nè ricorrono, secondo il Tribunale, le condizioni per riconoscere il permesso umanitario, stante la non credibilità della narrazione, quanto alla situazione in cui verrebbe a trovarsi la parte in caso di rientro in Gambia; quanto alla situazione in Italia, l’attività documentata di formazione scolastica non è prova di una situazione di particolare vulnerabilità ed anzi rivela una notevole capacità del ricorrente di utilizzare gli strumenti messi a sua disposizione dal sistema di accoglienza; quanto infine alla comparazione tra l’integrazione in Italia e la situazione nel Paese di origine, il ricorso era fortemente carente sul piano delle allegazioni quanto all’effettiva integrazione in Italia ed alle deteriori condizioni nel Paese di origine.

Ricorre avverso detta pronuncia il C., facendo valere un unico motivo di ricorso, sulla sola protezione umanitaria.

Il Ministero non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico mezzo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per l’omesso esame da parte del Tribunale del grado di integrazione in Italia e dell’attuale situazione politica in Gambia.

Secondo il C., la valutazione dell’integrazione è stata formale così come la valutazione attuale della situazione del Gambia, dandosi atto della destituzione del Presidente Jammeh e della sua sostituzione con Adama Barrow, con la conseguente cessazione dello stato di emergenza il 24/1/2017, non dandosi atto che la dittatura di Jammeh è durata 22 anni, e che quindi la situazione del Paese è ancora lontana da una effettiva stabilizzazione.

Il ricorso è inammissibile.

Già per quanto allegato nel motivo, non può ritenersi configurabile il vizio di omesso esame di fatto decisivo, dato che lo stesso ricorrente dà atto della valutazione dei due fatti indicati, dolendosi in realtà, inammissibilmente, dello specifico giudizio di merito espresso dal Tribunale a riguardo.

Non si dà pronuncia in punto spese, non essendosi costituito l’intimato.

In accordo con la pronuncia Sez. U. 23535/2019, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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