Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3121 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3121 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUTILLO s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 26, presso l’avv.
Pasquale Iannuccilli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania
n. 227/07/07, depositata il 13 agosto 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre

Data pubblicazione: 12/02/2014

2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo
Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Cutillo s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe,
con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata ritenuta

d’imposta previsto, per l’incremento dell’occupazione, dall’art. 7 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
Il giudice a quo, per quanto qui interessa, ha escluso che sussistessero
nella specie obiettive condizioni di incertezza circa la portata e l’ambito
temporale di applicazione della norma, in particolare del comma 10 del
citato art. 7, relativo all’ulteriore credito d’imposta spettante per le nuove
assunzioni effettuate nei territori ivi indicati.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente denuncia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 6 del
d.lgs. n. 472 del 1997, nonché il vizio di insufficiente motivazione; formula
il quesito di diritto “se il caso di benefici di credito di imposta per incentivi
occupazionali compensati con altri tributi erariali per il periodo
2001/2002/2003 rientri nell’ambito di quella incertezza normativa superata
con successive correzioni da parte del Ministero delle finanze — che hanno
chiarito che per gli incrementi occupazionali effettuati nell’anno 2000 non è
applicabile l’ulteriore credito d’imposta di cui al comma 10 dell’art. 7 della
legge 388/2000 — tale da applicarsi l’esimente della sanzione amministrativa
contemplata dalle norme” sopra citate.
Il motivo è infondato.
E’ costante l’orientamento di questa Corte nel senso che, in tema di
sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’incertezza
normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente
dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di
inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della
norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato
2

legittima l’applicazione delle sanzioni in sede di recupero del credito

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conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile
non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro
perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata, e
tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto
dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la
ragionevolezza di una determinata interpretazione. Tale verifica è
censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un
ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in
riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito (tra le
tante, Cass. nn. 24670 del 2007, 19638 del 2009, 2192, 4685, 13457 e
18434 del 2012, 3245 e 6190 del 2013).
Nella fattispecie, deve condividersi la valutazione effettuata dal giudice
di merito nel senso della esclusione della configurabilità degli anzidetti
presuppostì per poter disporre la disapplicazione delle sanzioni, non essendo
rilevabili particolari difficoltà o incertezze interpretative, in quanto la norma
in questione, e cioè l’art. 7, comma 10, secondo periodo, della legge n. 388
del 2000, stabilisce in modo inequivocabile che l’ulteriore credito d’imposta
ivi previsto spetta ai datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni “nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003”.
2. Pertanto, il ricorso va rigettato.
3. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione degli alterni esiti dei
giudizi di merito, per disporre la compensazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così decíso in Roma il 13 novembre 2013.
Il consigliere estensore

giudizio di fatto, riservato all’esclusiva competenza del giudice di merito,

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