Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3121 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11893-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

METALINOX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Andrea Zampar, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al controricorso, dagli avv.ti Francesco DONOLATO, Roberto DUGO e

Bruno AGUGLIA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Padova, n. 82, presso lo studio legale del predetto ultimo

difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/03/2017 della Commissione tributaria

regionale del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un atto di recupero del credito d’imposta IVA che l’Agenzia delle entrate riteneva essere stato indebitamente utilizzato in compensazione dalla società contribuente nell’anno d’imposta 2011, in misura eccedente il limite massimo annuale previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1, nella versione applicabile ratione temporis.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettato l’appello agenziale avverso il capo di sentenza di primo grado che aveva annullato le sanzioni applicate alla società contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, sostenendo che prima della notifica alla società contribuente dell’atto impositivo era entrato in vigore il D.L. n. 35 del 2013, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 64 del 2013, che aveva innalzato a settecentomila Euro la soglia di compensabilità annua dei crediti IVA, con la conseguenza che, in forza del principio di legalità di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2, nessuna sanzion/e poteva essere irrogata alla società contribuente.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha replicato con controricorso la società contribuente, che ha depositato istanza di definizione agevolata delta controversia ai sensi del D.L. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.

Con istanza del 22/10/2019, corredata dalla copia della domanda di cui sopra si è detto, sul presupposto dell’intervenuta definizione della controversia ai sensi della citata disposizione condonistica, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. A tale istanza ha prestato adesione l’Agenzia delle entrate ricorrente, che con istanza del 17/10/2019 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.

Alla stregua di quanto sopra questa Corte ritiene di disporre in conformità.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020

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