Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3121 del 08/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3121 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 20489-2013 proposto da:
CMS SPA, FILLING SYSTEMS SRL, elettivamente domiciliati
in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARCO ARIANI;
– ricorrenti 2017
2643

contro

FALLIMENTO EUROPA 99 SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente
domiQilito in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato PLACIDI ARMANDO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALBERTO FONTANA;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/02/2018

nonchè contro

GIACOBAZZI SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato

avverso la sentenza n. 1045/2013 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 03/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo e per l’assorbimento
dei restanti motivi del ricorso;
udito

l’Avvocato

PAGNOTTA Nicola,

difensore dei

ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

udienza del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

Svolgimento del processo
La s.p.a. Giacobazzi Grandi Vini premettendo di avere
commissionato alla s.r.l. Vir Mauri un complesso di macchinari
costituenti “linea di incartonamento per linea d’imbottigliamento vino”
per il pattuito prezzo di £. 395.000.000, oltre IVA e contestualmente,
con altro contratto, venduto a quest’ultima propri macchinari

compensazione fra le due partite; che l’attrice aveva dato corso alla
vendita in acconto di taluni macchinari usati per un totale di £.
42.000.000 e che tale prezzo non era stato pagato; che il 5/2/2001
era stato dichiarato il fallimento della Vir Mauri, che la Curateltaveva
comunicato che l’azienda avente il marchio Vir Mauri era stata ceduta
il 4/1/2001 dalla s.p.a. Europa 99 in liquidazione, alla quale l’azienda
era pervenuta dopo che il contratto d’affitto intercorrente fra le parti
era stato annullato, alla s.p.a. C.M.S. e da quest’ultima alla
controllata s.r.l. Filling; che il predetto contratto del 4/1/1/2001
prevedeva il subentro dell’acquirente in tutti i contratti in corso
dell’azienda ceduta, nonché nelle obbligazioni espressamente
indicate, fra le quali risultava indicato l’avvenuto incasso di £.
42.000.000, da detrarsi dal prezzo totale della fornitura; che la
esponente, che non aveva visto riconosciuto il credito dalla Filling,
nonostante intimazione di adempimento ex art. 1454, cod. civ.,
aveva chiesto “dichiararsi la risoluzione del contratto” per colpa da
addebitarsi alla convenuta e la condanna di questa al pagamento
della somma di C 21.691,19, corrispondente a £. 42.000.000,
nonché, in via subordinata, accertarsi l’inadempimento della Filling,
con condanna della stessa a risarcire il danno.
La Filling (alle cui difese si era unita la C.M.S., intervenuta
volontariamente) aveva chiesto rigettarsi la domanda assumendo che
la stessa, subentrata nei contratti in corso, avrebbe dovuto realizzare
per conto della Giacobazzi una commessa con l’intesa che scontato il

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aziendali valutati £. 195.000.000, oltre IVA, con previsione di

prezzo dei macchinari di cui alla fattura emessa dalla committente
(quelli indicati in £. 42.000.000), avrebbe dovuto incassare 200
milioni di lire, oltre alla ricezione di macchinari usati del valore di 160
milioni di lire; che i macchinari di cui all’avversa pretesa erano stati
venduti dalla Vir Mauri ad un prezzo inferiore a quello d’acquisto, con
la conseguenza che l’equilibrio negoziale era venuto meno.

Fallimento della Europa 99 perché tenesse indenne la chiamante da
ogni conseguenza sfavorevole.
Il chiamato, a sua volta, allegava che il contratto di cessione
d’azienda intercorso tra esso e la C.M.S. devolveva ad arbitrato
rituale ogni controversia e che, comunque, “la domanda di garanzia”
era inammissibile ed infondata.
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 44/06, dichiarata la
risoluzione dei contratti di vendita di macchine usate e di appalto, a
suo tempo stipulati tra la Giacobazzi e la Vir Mauri, alla quale ultima
era subentrata la Filling, condannò quest’ultima a corrispondere la
somma di C 21.691,19. Inoltre affermò l’improcedibilità della
domanda di garanzia e manleva della Filling e dell’interveniente
C.M.S. nei confronti del Fallimento.
A sostegno della decisione il Tribunale precisò quanto appresso:
a) non era controverso tra le parti che la C.M.S. era subentrata nella
stessa posizione dell’appaltatrice-acquirente Vir Mauri, trasmettendo
la propria posizione alla collegata Filling (controllata dalla C.M.S.); b)
inquadrata la vicenda nella previsione di cui all’art. 1406, cod. civ.,
doveva ritenersi che la contraente ceduta con il richiedere
l’adempimento avesse, perciò stesso, manifestato il proprio consenso,
con la conseguenza che i due contratti collegati si erano risolti
entrambi perlomeno per scelta consensuale delle parti.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il
3/7/2013, rigettò l’impugnazione avanzata dalla Filling e quella

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Su istanza della convenuta veniva chiamato in giudizio il

incidentale della Giacobazzi s.r.l. in liquidazione (già Giacobazzi
Grandi Vini s.p.a.)
La s.p.a. C.M.S. e la s.r.l. Filling Systems propongono ricorso per
cassazione, corredato da tre motivi di doglianza, ulteriormente
illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Fallimento della s.p.a. Europa 99 in

Motivi della decisione
Con il primo motivo le ricorrenti denunziano la violazione e/o la
falsa applicazione degli artt. 112 e 167, cod. proc. civ., 1218, 1460 e
2697, cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo e
controverso, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Secondo l’assunto impugnatorio la Corte di Bologna aveva
«omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello, in cui le
appellanti chiedevano che il giudice del gravame si sarebbe dovuto
pronunciare [rectius: si pronunciasse] statuendo sulle reciproche
accuse di inadempimento». Sarebbe occorso, prosegue il ricorso,
giudizialmente verificare a quale delle due parti fosse da attribuire
l’inadempimento e, quindi, la colpa della risoluzione.
Il motivo è destituito di giuridico fondamento.
A dispetto di quanto sostenuto con l’esaminata censura la Corte
locale ha valutato il rispetto e l’interesse per il contratto dimostrato
da entrambe le parti, giungendo alla conclusione che entrambe erano
venute meno agli obblighi negoziali, inoltre manifestando disinteresse
per l’esecuzione negoziale, tanto che l’attrice (la Giacobazzi) si era
«limitata a richiedere in causa, oltre i profili risarcitori,
esclusivamente la restituzione di una parte delle merce usata di cui al
contratto 3 ottobre 2000», cioè quella fatturata per 42 milioni di lire
(cfr. pag. 11 della sentenza).
In disparte, peraltro, non può non evidenziarsi che dalla sentenza
d’appello si trae che le odierne ricorrenti non ebbero a svolgere

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liquidazione.

domanda di risoluzione del contratto per colpevole inadempimento
della Giacobazzi e meno che mai una tale domanda risulta essere
stata da costoro coltivata in appello. La natura processuale del vizio
dedotto con il ricorso (violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.) non
può esonerare la parte ricorrente dall’onere di allegare con puntualità
i luoghi processuali ove la domanda, che si assume essere stata

Invero, pur indubbio che il giudice di legittimità conosce del fatto
processuale, tuttavia, colui che allega la violazione di legge deve
fornire gli strumenti conoscitivi minimi perché il decidente possa
effettuare il chiesto sindacato, compulsando gli atti processuali
pertinenti, senza la necessità di assumersi il compito improprio di
esaminare l’intero fascicolo. Ciò ancor più ove, come nella specie, si
ometta di sottoporre a specifica contestazione la sentenza d’appello
nella parte in cui essa esclude che una tale domanda sia stata
formulata.
Difatti, si è di recente condivisamente ribadito che l’esercizio del
potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al
giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”,
presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il
ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto,
di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza
impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla
base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere
contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di
autosufficienza di esso (Sez. 5, n. 22880, 29/9/2017, Rv. 645637;
Sez. 1, n. 20405, Rv. 594136).
Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione e/o la
falsa applicazione degli artt. 1406, 2258 e 2560, cod. civ., nonché
l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art.
360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

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negletta, sia stata formulata e ritualmente riproposta in appello.

Il cessionario d’azienda, affermano le ricorrenti, è tenuto ad
adempiere alle obbligazioni negoziali dell’azienda ceduta secondo la
disciplina dettata dagli artt. 2558 e 2560, cod. civ. Pertanto la
cessionaria non può essere chiamata rispondere per debiti che non
risultino dai libri contabili obbligatori. Pertanto, prosegue il ricorso,
«La sola consegna da parte della Giacobazzi delle merci avvenuta

fatturazione ed annotazione sui registri IVA acquisti della azienda Vir
Mauri» era inopponibile alla Filling e alla CMS.
La doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza. Le
ricorrenti, infatti, si sono limitate a riportare in ricorso stralci spuri,
che si assume tratti dal contratto; sarebbe stato, invece, necessario
allegare al ricorso il contratto e i relativi allegati (nella specie l’elenco
dei contratti in corso – all. E -)nella loro integralità, al fine di
efficacemente contrastare la specifica motivazione resa sul punto
dalla sentenza d’appello, la quale ha precisato che, avendo le parti
regolato la questione con lo strumento negoziale, ad esso occorreva
fare riferimento e, in particolare, all’allegato E.
Con il terzo motivo le ricorrenti allegano la violazione e/o la falsa
applicazione degli artt. 24, 52, 93 e 111, r.d. n. 267 del 16/3/1942,
nel loro testo originario.
Due i profili evidenziati: a) l’azione di manleva della Filling
esercitata nei confronti della dante causa CMS e da quest’ultima nei
confronti del Fallimento Europa non avrebbe dovuto essere attratta
dal Tribunale fallimentare, non ponendosi questione di competenza
fra giudici dello stesso tribunale (nella specie Modena); b) secondo il
contenuto storico dell’art. 111, I.f., le conseguenze della domanda di
manleva spiegata dalla CMS nei confronti del Fallimento Europa erano
da imputarsi alla procedura fallimentare, trattandosi di obbligazione
scaturante da negozio stipulato dal curatore, sibbene condizionata
all’esito della domanda del contraente ceduto. Con la conseguenza

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con le bolle 579 e 639 del 2000, cui non è seguita la regolare

che «la domanda di manleva, regresso, rivalsa o come meglio
ritenuto di CMS spa, ed ove occorrer possa di surroga di Filling
Systems s.r.l. doveva essere esaminata dai giudici di merito
trattandosi di inequivocabile obbligazione contratta dalla procedura
concorsuale».
Anche quest’ultimo motivo non può trovare accoglimento.

testo di legge vigente al tempo evocato dalle ricorrenti) che anche il
vaglio dei crediti prededucibili non sfugga4e- all’accertamento
endoprocessuale, finalizzato alla realizzazione del concorso secondo la
regola della par condicio creditorum. Pertanto, non è pertinente il
richiamo alla circostanza che nell’àmbito dello stesso tribunale non
possa ipotizzarsi questione di competenza fra le varie sezioni,
costituenti mera articolazione interna. L’attrazione al giudizio
fallimentare, come si è accennato, soddisfa esigenze affatto diverse,
che sfuggono al riparto per competenza territoriale: lo scopo non
defettibile, infatti, è quello di assicurare la liquidazione totale dei beni
del fallito, così da soddisfare i creditori, secondo il citato metodo della

par condicio, liquidazione che impone anche la previa verifica delle
posizioni obbligatorie poste in essere dal curatore, fermo restando la
natura prededucibile degli accertati debiti della massa (cfr., ex multis,
Sez. 1, n. 9623, 22/4/2010, Rv. 613195, Sez. 1, n. 17839, 7/9/2005,
Rv. 584704; Sez. 1, n. 17000, 26/8/2004, Rv. 576256).
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono
liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della
qualità della causa, nonché delle attività espletate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito
dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis
(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del

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Costituisce principio non controvertibile (anche in relazione al

contributo unificato da parte delle ricorrenti, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore
del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella

accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito
dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017
Il Consigliere relatore
(

ep Grasso)

Il Presidente
f(Lina Matera)
< DEPO ATO IN cANcELLefw misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli

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