Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3121 del 08/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 08/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 08/02/2011), n.3121
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4038-2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore in proprio
e quale mandatario della SCCI SpA – società di cartolarizzazione dei
crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso
dagli avvocati CALIULO LUIGI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.L. in qualità di procuratore di M.
E., già titolare della Ditta Confezioni Elka;
– intimato –
e nei confronti di:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, EQUITALIA PRAGMA SPA (già Montepaschi Serit SpA –
concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione per la Provincia
di Pescara;
– intimati –
avverso la sentenza n. 76/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
15.1.09, depositata il 03/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza impugnata con la Corte d’appello di L’Aquila, per quanto ancora interessa, dichiarava prescritti i contributi dovuti all’Inps da M.L. per il dicembre 1995, perchè la prescrizione era ormai quinquennale ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 e la cartella esattoriale era stata notificata solo l’8 gennaio 2001.
Letto il ricorso per cassazione dell’Inps con un motivo, mentre il M., l’Inail ed Equitalia sono rimasti intimati;
Con l’unico motivo l’Inps sostiene che i contributi relativi al dicembre 1995 potevano essere pagati fino al 20 gennaio 1996 (ventesimo giorno del mese successivo) di talchè esso Istituto poteva far valere il suo credito solo dal 21 gennaio 1996 in poi, e quindi, notificando la cartella il 8 gennaio 2001, aveva salvato dalla prescrizione i contributi dovuti per dicembre 1995.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè i contributi devono essere pagati alla scadenza del giorno 20 del mese successivo a quello del rapporto di lavoro (secondo il disposto del D.M. 24 febbraio 1984, art. 1 emanato ai sensi del D.L. n. 463 del 1983, art. 1 convertito in L. n. 638 del 1983), per cui la richiesta dell’8 gennaio 2001 si deve considerare inoltrata nel quinquennio dal momento in cui il credito è esigibile;
Ritenuto che pertanto il ricorso va accolto e che la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Roma che provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011