Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3121 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 27/09/2016, dep.07/02/2017),  n. 3121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20295-2013 proposto da:

P.E.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VIRGINIO ORSINI 19, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO

MAESTRI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO VENTURINI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore dott. C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1301/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 3/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato FABIO VENTURINI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2007 P.E.D. chiedeva al Tribunale di Milano la condanna, in solido, di M.L. e Allianz S.p.a. (già RAS S.p.a.) al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito dell’investimento di cui era stato vittima in data 2 marzo 2006, previa declaratoria di esclusiva responsabilità della M. in relazione al predetto sinistro.

Si costituiva la sola società assicuratrice che contestava la domanda in relazione al solo quantum debeatur.

Il Tribunale adito, con sentenza del 19 ottobre 2010, dichiarava l’esclusiva responsabilità della M. e la condannava, in solido con l’Allianz S.p.a., al pagamento, in favore del P., della somma di Euro, 48.263,00, di cui Euro 63,00 a titolo di danno patrimoniale, detratto l’acconto di Euro 11.000,00 già versato dalla società assicuratrice, poneva a carico delle stesse le spese di c.t.u. e le condannava anche alle spese di lite con distrazione in favore del difensore.

Avverso tale decisione P. proponeva appello, lamentando che il Tribunale non gli avesse riconosciuto il danno da compromissione della capacità lavorativa specifica, avesse erroneamente quantificato il danno biologico, prendendo a riferimento l’età che aveva al termine dell’inabilità temporanea e non quella che aveva all’epoca del sinistro e avesse erroneamente quantificato la personalizzazione del punto del danno biologico, limitata all’aumento del 30%.

A tale impugnazione resisteva la sola Allianz S.p.a., che proponeva a sua volta appello incidentale, lamentando che il Tribunale avesse basato la sua decisione su una c.t.u. affetta da vizi e avesse, nella liquidazione delle spese, applicato lo scaglione tariffario relativo al valore della domanda e non a quanto liquidato.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 luglio 2012, rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, rideterminava le spese di primo grado, confermava nel resto la sentenza impugnata, compensava le spese di quel grado e condannava l’appellante principale a restituire ad Allianz S.p.a. la somma di Euro 7.109,00, pari alla differenza tra diritti, onorari e spese liquidati dal Tribunale e diritti, onorari e spese rideterminati, oltre accessori di legge sull’importo da restituire.

Avverso la sentenza della Corte di merito P.E.D. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di quattro motivi.

Allianz S.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Vanno disattese le eccezioni di improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e di inammissibilità del ricorso proposte dalla società controricorrente, atteso che è stato ritualmente depositato il fascicolo di parte, contenente gli atti e i documenti essenziali su cui è fondato il ricorso, specificamente indicati unitamente ai dati necessari al reperimento degli stessi (v. Cass., sez. un., ord., 7/11/2013, n. 25038; Cass., sez. un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161).

2. Con il primo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4, comma 3, convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39 e dell’art. 3 Cost., e conseguente mancato riconoscimento del danno da compromissione della capacità lavorativa”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di riforma della decisione di primo grado in ordine al mancato riconoscimento del risarcimento del danno da compromissione della capacità lavorativa specifica, affermando che il P. “non avrebbe fornito la prova del danno, ovvero della riduzione della sua capacità reddituale, non avendo provato l’ammontare dei redditi goduti nei tre anni antecedenti al sinistro” e ha ritenuto che al riguardo neppure poteva farsi ricorso al criterio di liquidazione basato sull’ammontare del triplo della pensione sociale “per coloro che possono (e devono) dimostrare i propri redditi da lavoro”.

2.1. Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, al quale va data continuità in questa sede, il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicchè è onere del danneggiato – per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l’elevata percentuale di invalidità permanente – supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. 10/03/2016, n. 4673; Cass. 10/07/2015, n. 14517; v. anche Cass. 3/07/2014, n. 15238). Inoltre, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell’art. 137 cod. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell’infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Cass., ord., 4/05/2016, n. 8896). Il che non si è verificato nel caso all’esame.

3. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. in relazione all’art. 32 Cost. (errato calcolo dell’età del danneggiato) nonchè dell’art. 167 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui quel giudice aveva ritenuto che, ai fini del riconoscimento del danno biologico, si dovesse far riferimento all’età del danneggiato raggiunta al termine del periodo dell’inabilità temporanea (49 anni) e non alla data in cui si era verificato l’evento lesivo (48 anni), come sostenuto dal ricorrente il quale evidenzia pure che tanto non era stato contestato dai resistenti.

3.1. Il motivo è infondato e va, quindi rigettato, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione del principio già affermato da questa Corte e secondo cui nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all’età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell’invalidità temporanea, perchè solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (Cass. 21/06/2012, n. 10303).

4. Con il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c., il ricorrente deduce che la società assicuratrice ha proposto in secondo grado appello incidentale basato su due motivi, di cui solo il secondo parzialmente accolto, omettendo di notificare al P., presso il procuratore costituito dello stesso, la memoria difensiva con cui era stato proposto il predetto appello incidentale, con conseguente decadenza, a suo avviso della controparte dall’appello incidentale, sicchè la Corte di merito non avrebbe potuto decidere su tale impugnazione.

4. Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto, alla luce del principio, anche di recente affermato, secondo cui, nel rito del lavoro, l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato, va dichiarato improcedibile poichè il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all’appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d’ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse avere rilevanza il fatto che la mancata concessione del nuovo termine fosse seguita alla condotta della controparte che, presente all’udienza, si era limitata a chiedere un rinvio della discussione (v. Cass. 19/01/2016, n. 837, v. anche Cass, sez. un., 30/07/2008, n. 20604; in senso contrario v. Cass. 8/02/1999, n. 1081 e Cass. 22/05/2007, n. 11888).

5. L’accoglimento del terzo motivo assorbe l’esame del quarto motivo con cui, lamentando “omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c.”, il ricorrente si duole che la Corte di merito, nonostante la già denunciata decadenza dall’appello incidentale per difetto dei requisiti di ammissibilità di tale impugnazione, ha accolto il secondo motivo di detto gravame in relazione alle spese liquidate con la sentenza di primo grado che, secondo l’appellante incidentale, sarebbero state quantificate in misura non proporzionata nè al valore della controversia nè alle attività processuali svolte e comunque non sarebbero giustificabili in base alle effettive singole prestazioni.

6. In conclusione, vanno rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso, accolto il terzo e assorbito il quarto.

La sentenza impugnata va cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale proposto.

7. Tenuto conto della particolarità della vicenda e delle oscillazioni della giurisprudenza con riferimento ad alcune delle questioni esaminate, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

8. Stante il parziale accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto; cassa senza rinvio, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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