Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31209 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 28/11/2019), n.31209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20210-2018 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

16/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con la pronuncia depositata il 16/6/2018, il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso di B.B., inteso ad ottenere la protezione internazionale, escludendo il ricorrere di circostanze idonee a fondare la richiesta dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Ricorre avverso detta pronuncia il B., facendo valere due motivi di ricorso.

Il Ministero si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo, il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, e al T.U.I., art. 5, comma 6”.

Col secondo mezzo, il ricorrente denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e/o motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio.”

Il ricorso è inammissibile.

E’ infatti totalmente omessa l’esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nè i fatti di causa sono evincibili alla stregua dell’espositiva del ricorso (come infatti affermato nelle pronunce del 28/6/2018, n. 17036 e dell’8/7/2014, n. 15478, in tema di giudizio di legittimità, per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi).

Nella specie, inoltre, il ricorso non è neppure strutturato con la specifica parte espositiva relazionata al singolo motivo, ma alla rubrica dei due motivi segue un’unica parte espositiva, di talchè questa Corte non è posta neanche in grado di distinguere quale sia la parte espositiva riferibile all’uno o all’altro motivo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In adesione all’orientamento espresso nella pronuncia Sez. U. 23535/2019, deve darsi atti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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